LE NOTIFICAZIONI CIVILI AD UN CONDOMINIO

Redazione 27/08/00
di

Marco Quadrelli

Indice: 1.- Premessa; 1.1.- Inquadramento sistematico delle notificazioni nel processo civile; 2.- Elementi essenziali della notifica; 3.- Le notificazioni a persone giuridiche ed a enti di fatto; 3.1.- Il luogo della notificazione; 3.1.1.- La sede; 3.1.2.- Trasferimento sede società – incorporazione della società; 4.- Notificazione a società prive di personalità giuridica; 5.- Il consegnatario; 5.1.- Generalità sulle figure; 6.- Il legale rappresentante; 6.1.- La persona incaricata di ricevere la notificazione; 6.2.- Persona addetta alla sede; 7.- Notificazione a società di fatto; 8.- Notificazione a società di persone; 9.- Notificazione tributaria; 10.- Nozione di persona giuridica; 10.1.- La notificazione a società ed enti privi di personalità giuridica; 11. – Notificazione al condominio; 11.1.- Natura giuridica del condominio; 11.2.- Giurisprudenza; 12.- Conclusioni.

1.- Premessa:

Per discutere di notificazioni civili ad un condominio, non appare necessario prima stabilire la natura giuridica del condominio, in quanto ciò scaturisce dall’analisi del contenuto dell’art.145 c.p.c. relativamente alle persone giuridiche, agli enti di fatto, alle società prive di personalità giuridica

1.1.- Inquadramento sistematico delle notificazioni nel processo civile:

Il processo viene instaurato da un soggetto (“attore”) per ministero di un avvocato 1, contro un altro soggetto (“convenuto”), mediante la notifica, da parte del primo al secondo, dell’”atto di citazione”, contenente la domanda giudiziale 2 e la vocatio in ius 3.

Il capo del codice di procedura civile intitolato alle forme degli atti e dei provvedimenti termina con la sezione quarta, intitolata “delle comunicazioni e delle notificazioni”, e contenente gli articoli da 136 a 151. Di questi articoli, soltanto il primo è dedicato alle “comunicazioni”.

La notificazione è un atto (od un procedimento) – che avviene su istanza di una parte, del pubblico ministero o del cancelliere – eminentemente formale dell’ufficiale giudiziario, con cui viene portato a conoscenza qualificata del destinatario un altro atto, redatto per iscritto, di cui viene consegnata una copia conforme all’originale. In calce all’originale ed alla copia, prima che venga consegnata, l’ufficiale giudiziario redige una relazione, da lui datata e sottoscritta, con cui certifica l’eseguita notificazione (artt. 1374, 1485 c.p.c.), relazione che fa piena prova fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute circa le operazioni e ricerche fatte dall’ufficiale giudiziario, la persona alla quale fu consegnata la copia ed il luogo della consegna, ecc..

La notificazione è “qualificata” in quanto l’atto di parte od il provvedimento giudiziale, è fornita al destinatario mediante una forma costante ed indeflettibile quale la consegna di copia conforme ed integrale.

Quindi, la notificazione non si ispira al criterio dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’atto notificato, ma dalla sua potenziale conoscibilità, che viene garantita a priori dalle minuziose forme imposte dalla legge. Una volta che queste siano esattamente osservate, non importa se il destinatario abbia conosciuto effettivamente l’atto.

La notificazione non ammette equipollenti, sicché la conoscenza dell’atto aliunde acquisita non equivale alla notifica.

2.- Elementi essenziali della notifica:

La notifica si fonda su tre elementi essenziali, la cui mancanza ne determina la nullità radicale ed insanabile.

a) l’istanza della parte, o del suo difensore munito di procura, ovvero la richiesta del P.M. o del cancelliere 6.

b) La qualità del soggetto che vi provvede: l’ufficiale giudiziario.

Secondo il D.p.r. 15.12.1959 n°1129, sull’ordinamento di tali organi e degli aiutanti, è competente per la notifica:

– l’ufficiale giudiziario del luogo, ove l’atto deve notificarsi;

– l’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio giudiziario addetto alla controversia o dell’affare a cui l’atto si riferisce;

La notifica eseguita da organo incompetente è viziata, ma il difetto si sana retroattivamente per conseguimento dello scopo 7.

c) La relazione di notifica (art.148) con la quale l’ufficiale giudiziario riferisce circa i modi, le forme, la data, la persona cui è consegnato l’atto8. La relazione costituisce la documentazione della notifica, venendo apposta tanto nell’originale che nelle copie dell’atto, e deve essere sottoscritta dall’ufficiale che la esegue9.

3.- Le notificazioni a persone giuridiche ed a enti di fatto:

3.1.- Il luogo della notificazione:

3.1.1.: La sede:

La notificazione alla persona giuridica si esegue mediante consegna della copia presso la sede del-la stessa (art.145 c.110) 11od al rappresentante, o alla persona incaricata di ricevere gli atti, o ad altra persona addetta ad essa purché in modo non occasionale 12.

Alle società prive di personalità, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati, nei luoghi in cui si svolgono la loro attività (art. 145 c.2 13)14.

Per sede si intende anzitutto quella legale, che risulta ufficialmente dall’atto costitutivo dell’ente, o comunque è il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dello ente, dove si convocano le assemblee. Quindi è il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente.

Si intende per “sede” sia quella legale che quella effettiva, pur quando questa sia discordante rispetto alla sede indicata nell’atto di notificazione 15.

Se si tratta di un unico complesso immobiliare, la sede comprende tanto il luogo in cui si trova l’azienda, quanto quello in cui si trovano la direzione e gli uffici16 , ma non le eventuali sedi secondarie o di fatto 17.

E’ pertanto valida la notificazione in tali luoghi18, anziché nella sede legale19.

E’ stata ritenuta valida la notificazione effettuata presso l’ufficio legale della persona giuridica, in quanto tra i compiti di quest’ufficio rientra quello di portare a conoscenza dell’ente rappresentato in forza di legge o di procura “ad lites”, gli atti processuali che lo riguardano20.

3.1.2.- Trasferimento sede società – incorporazione della società:

La delibera di trasferimento della sede di una società, che ai sensi dell’art.2436 c.c.21(richiamato dal successivo art.2494 c.c.22) dev’essere depositato ed iscritto nel registro di cancelleria23 e pubblicata sul bollettino ufficiale s.p.a. e s.r.l., divenendo opponibile ai terzi, a norma dell’art.2457 ter c.c.24 (richiamato dal successivo art.2497 bis c.c.25), soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. L’inosservanza di tale sistema di pubblicità comporta, in applicazione dell’art.145 c.3 26,che i terzi medesimi, in mancanza di detta prova, e senza essere tenuti ad attivarsi per scoprire la nuova sede, possono notificare gli atti alla società nei mani del legale rappresentante pure fuori dalla sede legale27, non escludendo la validità della notificazione eseguita nel luogo in cui la società ha la sua sede legale28.

Il sopravvenuto mutamento della sede di una società, ove non reso pubblico, non vale ad inficiare la validità della notifica eseguita nel luogo in cui questa ha la sua sede legale29. Per contro, nell’ipotesi di trasferimento della sede, anche se reso opponibile ai terzi, la notifica dell’atto effettuata presso la sede legale antecedente, ove persista una sede secondaria, o presso altro luogo o stabilimento della società, è nulla30. E’ altresì nulla la successiva notificazione di un atto a società incorporata, la cui fusione sia stata iscritta nel registro delle imprese, effettuata nel luogo ove aveva sede prima dell’incorporazione31.

L’ufficio della destinataria dell’atto non è qualificabile come sede né legale né effettiva32.

Nel caso in cui una società si sia destinata a seguito di incorporazione e l’atto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese a norma dell’art.2504 c.c.33, è nulla la notificazione effettuata alla società incorporata, dopo l’iscrizione, nel luogo in cui aveva sede prima dell’incorporazione, oltre che per inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell’art.145 c.p.c., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell’atto nella loro sede34.

In caso di messa in liquidazione della società, che non comporta la perdita della capacità processuale, ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, la notifica va effettuata nella sede della società stessa e non nella sede o nel domicilio del rappresentante35.

4.- Notificazione a società prive di personalità giuridica:

La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche, ancorché prive di personalità giuridica, deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell’atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell’impresa, ma nulla osta che essa avvenga in quella indicata nella corrispondenza della società, come indirettamente desunto dal disposto dell’art.2250 c.c.36 37.

L’impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione di cui all’art.145 c.1 e 2 c.p.c. a società, munite o meno di personalità giuridica, giustifica, ai sensi del c.3, l’effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante. Tale previsione va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunte ed accidentali, purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede ovvero la chiusura della sede medesima38.

Tuttavia, ai sensi dell’art.16 c.c.39, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica quella effettiva, quando questa sia diversa da quella legale o formale. Ciò vale anche per la notifica, con l’avvertenza che per sede effettiva deve intendersi il reale centro degli affari o dell’attività della persona giuridica, non una qualsiasi dipendenza secondaria40.

Se si tratta di enti di fatto, la notifica si fa nel luogo dove essi svolgono la propria attività in modo continuativo.

L’art.46 c.c.41, nello stabilire che, nel caso in cui la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ciò ai sensi del c.2, il che accoglie il principio di effettività come criterio interpretativo generale, che vale pure ai fini della disciplina delle notificazioni42, prevedendo a favore dei terzi non una facoltà di scelta tra sede formale e reale, bensì solo l’inopponibilità della sede effettiva al terzo di buona fede43. Nel caso indicato dall’art.46 c.2 c.c., i terzi possono notificare gli atti destinati alla persona giuridica, anche se l’indirizzo non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della medesima44.

Pertanto è valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società45 avente personalità giuridica, anziché nella sede legale46, ma tale principio presuppone la divaricazione tra la sede effettiva e la sede legale e, la sostituzione di quest’ultima, puramente formale e nominalistica, con la sede effettiva dell’attività direzionale ed organizzativa e, non spiega pertanto, i suoi effetti nell’ipotesi in cui la sede legale sia anche l’effettivo centro di imputazione e di promozione delle attività sociali che alla società non fanno capo, non rilevando che alcune attività sociali risultino decentrate e così il luogo ove si svolgono le attività di gestione sociale, come anche quello valorizzato come recapito per ragioni organizzative47.

Qualora non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espres-samente incaricata od obbligata a ricevere l’atto, la notificazione dev’essere eseguita presso la sede legale nelle modalità indicate dall’art.140 c.p.c.48.

Restano salvi i casi di elezione di domicilio ed, in materia tributaria, d’indicazione di un diverso domicilio fiscale.

Qualora la notificazione non possa eseguirsi nei modi anzidetti, e nell’atto sia indicata la persona fisica che ha la rappresentanza dell’ente, la consegna può farsi a questa secondo le norme degli artt. 138, 139 e 141 (art. 145 c.3) c.p.c.49.

La giurisprudenza ritiene analogicamente applicabile l’art.140 c.p.c. anche alle persone giuridiche, qualora sia impossibile eseguirla per irreperibilità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere l’atto50.

Circa il luogo della notificazione e la persona a cui l’atto è consegnato, in giurisprudenza viene affermato il principio generale secondo cui importa semplice nullità della notificazione la consegna della copia dell’atto in un luogo od a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario della notificazione medesima51.

Può sussistere la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art.145 c.p.c., sia quando esso a notifica to a soggetto diverso da quello che si era inteso evocare in giudizio, sia quando è notificato sì al soggetto passivamente legittimato, ma in un luogo diverso dalla sede (effettiva o legale); tuttavia, i due vizi, attinenti alla violazione dell’art.145 c.p.c., si fondano su quaestiones facti differenti52.

La notificazione è invece inesistente quando l’atto sia consegnato in luogo od a persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione, risultando assolutamente estranei al destinatario ed all’atto da notificare53.

Da questi principi si fa derivare che un siffatto collegamento manca allorché l’atto sia notificato ad una persona giuridica presso un asserito domiciliatario, in luogo diverso da quelli indicati nello art.145, senza che risulti in alcun modo l’esistenza di un atto di elezione di domicilio54.

Non rileva che nel detto luogo l’atto sia stato ricevuto dal preteso domiciliatario o da persona da lui incaricata, atteso che tale circostanza non vale a costituire od a provare l’elezione di domicilio, che può risultare solo da un atto formale proveniente dal destinatario dell’atto55.

Relativamente alla notificazione a società di capitali, si rileva che esse hanno personalità giuridica e, quindi, ai fini della presente ricerca non rivestono alcun interesse. Lo stesso vale per la notificazione all’amministrazione dello Stato od altra amministrazione che goda del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

5.- Il consegnatario:

5.1.- Generalità sulle figure:

Il primo comma dell’art.145 c.p.c. prevede tre figure di consegnatario dell’atto: a) il rappresentante della società; b) la persona “incaricata” a ricevere le notificazioni; c) in mancanza delle prime due, la persona “addetta alla sede”56.

L’indagine sull’individuazione del consegnatario come soggetto compreso in queste tre figure abi-litate, può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse all’obiettiva circostanza del rinvenimento del consegnatario nella sede sociale57.

Le regole di cui al c.1 sono applicabili anche al procedimento davanti alle commissioni tributarie58.

6.- Il legale rappresentante:

La notificazione di un atto ad una persona giuridica può essere effettuato impersonalmente al lega

le rappresentante pro-tempore, in quanto l’art.145 c.p.c. non richiede obbligatoriamente l’indicazio-ne della persona giuridica che rappresenta l’ente59. Viene, pertanto, ritenuta irrilevante l’omessa o l’erronea indicazione della persona fisica, purché non sorga incertezza sulla persona giuridica cui l’atto è destinato60.

In ipotesi di sostituzione di amministratore unico in una società, ai sensi degli artt.2457 ter e 2497 bis c.c., gli atti per i quali la legge prescrive la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle S.p.A. e delle S.r.l., sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che detti terzi ne erano a conoscenza. Si fa conseguire che, indipendentemente dall’iscrizione presso la cancelleria commerciale, la sostituzione dell’amministratore unico non è opponibile al terzo credito-re se non sia stata resa pubblica secondo la disciplina predetta, anche ai fini della notifica a mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede61, fatta sempre salva la prova, che resta a carico della società senza poterla derivare dalla sola iscrizione nel registro di cancelleria, che il terzo, prima di eseguire la notificazione nelle mani del rappresentante risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell’organo rappresentativo62.

6.1.- La persona incaricata di ricevere la notificazione:

Circa la persona incaricata di ricevere la notificazione in luogo del legale rappresentante, la parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l’onere di indicarne la denominazione e la sede sociale, quali risultano dall’atto di costituzione e dallo statuto, in modo da consentirne senza incertezza la notificazione. Non è, però, tenuta anche ad indicare, né accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Ciò in quanto tale compito è di spettanza dell’ufficiale giudiziario, il quale, legittimamente e senza bisogno di specifiche investigazioni, consegna l’atto presso la sede effettiva dell’ente, al dipendente della persona giuridica ivi rinvenuto, in mancanza di contrarie indicazioni dello stesso. Infatti, disciplinare le modalità di ricezione degli atti in maniera che essi siano consegnati ad una persona fisica all’uopo incaricata costituisce un onere del legale rappresentante della persona giuridica, che va adempiuto non con disposizioni meramente interne, ma in maniera tale da richiamare in modo chiaro ed immediato l’attenzione dell’ufficiale giudiziario63.

Il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell’atto da notificare, sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all’uno od all’altro, senza avere l’obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante e senza che la facoltà di rivolgersi all’incaricato dipenda dall’esito negativo di tali ricerche64.

La norma, inoltre, non assegna rilevanza alla specifica qualifica che il consegnatario riveste in se-no alla persona giuridica, né impone che un siffatto accertamento sia compiuto dall’ufficiale giudi-ziario65.

La notifica di un atto alla persona che si dichiari al notificatore, specificatamente preposta alla ricezione per conto dell’ente collettivo66, deve considerarsi regolarmente effettuata anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale67.

6.2.- Persona addetta alla sede:

La persona addetta alla sede può essere consegnataria della copia dell’atto solo se non sono stati reperiti il rappresentante della persona giuridica e l’incaricato a ricevere. Ai fini della regolarità della notificazione a quella persona, resta irrilevante la circostanza che, nella relata di notifica, il consegnatario sia indicato, anziché come tale, come “autorizzato a ricevere la copia”68 o semplicemente come “dipendente”69 o come “impiegato”70.

E’ sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pure se provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, tale da far ragionevolmente presumere che l’atto sia da lui consegnato al destinatario71. E’ sufficiente, pertanto, che il dipendente della persona giuridica abbia l’incarico, eventualmente provvisorio e precario, di ricevere la corrispondenza72.

La presunzione che il dipendente, che nella sede della società riceve la consegna di un atto ad essa notificato, è addetto alla ricezione degli atti diretti alla società, trova applicazione anche nell’ipotesi di notificazione alla società nella sede effettiva, attesa la sua equiparazione a quella legale73.

La notificazione di un atto ad una società per mezzo del servizio postale è affetta da nullità, allor-quando dall’avviso di ricevimento risulti essere stata eseguita la consegna a persona che non sia il legale rappresentante e della quale non sia indicata, ai sensi dell’art.7 c.4 L. 890/198274, la qualità rivestita, così da poterne desumere la sua legittimazione alla ricezione secondo l’ordine gradato risultante dalla citata disposizione75.

La prova della sussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato come addetto alla ricezione degli atti della persona giuridica destinataria, dev’essere fornita da quest’ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità76.

E’ escluso che il portiere possa essere considerato persona addetta alla sede77, se non nel caso in cui l’ente occupi l’intero fabbricato al quale è addetto il portiere78.

La Corte costituzionale79 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzione della disposizione in commento, nella parte in cui non consente che la notificazione alla persona giuridica possa essere ritualmente eseguita a mani del portiere del fabbricato dov’è ubicata la sede dell’ente80.

E’ pure esclusa la validità di una notificazione eseguita mediante consegna dell’atto ad un dipen-dente della società, incaricato di recarsi periodicamente presso l’ufficio postale per ritirare la relati-va corrispondenza81.

Qualora la sede della persona giuridica coincida con l’abitazione del suo legale rappresentante, è valida la notificazione eseguita mediante consegna della copia alla moglie del legale rappresentante od alla sua domestica Cass. 1484/1969 mancando la prova che in quell’abitazione e, quindi, nella sede dell’ente, vi fosse persona specificamente incaricata di ricevere le notificazioni82.

E’ invalida la notifica effettuata nella sede sociale, che non sia anche luogo di abitazione o domicilio della persona fisica che rappresenta l’ente, mediante la consegna di copia dell’atto alla persona di famiglia dell’amministratore, la quale non risulti essere incaricata di ricevere le notificazioni per conto della società ovvero addetta alla sede stessa. Una tale notifica, infatti, non è conforme alle prescrizioni di cui all’art.145 c.p.c. 83.

Nell’ipotesi di una società che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi anche addetta alla sede della società medesima e, come tale, abilitata a ricevere l’atto, indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente della destinataria od ad essa legata da altro rapporto giuridico84.

7.- Notificazione a società di fatto:

La notifica di atti a società di fatto deve essere effettuata, a norma dell’art.145 c.p.c., nella sede della società, con consegna dell’atto al rappresentante od alla persona incaricata a ricevere le notifi-cazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ed è conseguentemente nulla la noti-ficazione eseguita mediante consegna di copia dell’atto notificando ad un “cugino”, senza alcuna indicazione del luogo dell’avvenuta notifica85.

8.- Notificazione a società di persone:

La citazione in giudizio di una società di persone risulta validamente effettuata mediante la consegna dell’atto anche ad uno soltanto dei soci munito del potere di amministrazione e quindi del potere di rappresentanza86.

Per la sede della società si fa riferimento alla sede legale (art.2295 n°4 c.c.).

Per il resto si fa riferimento a quanto indicato nel § 3.1.1. e nel § 6.2.

9.- Notificazione tributaria:

La notificazione di un atto ad una persona giuridica, di cui nell’atto non sia indicata la persona fisica munita di potere rappresentativo, può essere validamente eseguita unicamente nei riguardi dei soggetti legittimati in base al c.1 dell’art.145 c.p.c.. E’ stata ritenuta invalida la notificazione di un accertamento tributario nei confronti di una società, della quale non era indicato il rappresentante legale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona qualificata come “moglie”87.

10.- Nozione di persona giuridica;

La persona giuridica è un organismo unitario che viene considerato dall’ordinamento giuridico come soggetto di diritto, ente fornito di capacità giuridica propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.

La capacità giuridica designa la posizione generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici, che si risolvono in modi di comportamento collegati necessariamente ad un soggetto, il quale diviene, in tal modo, autorizzato (od obbligato) al comportamento previsto dalla norma.

10.1.- La notificazione a società ed enti privi di personalità giuridica:

Agli enti sforniti di personalità giuridica non si applica il principio di equiparazione fra sede legale e sede effettiva, per cui sono validamente eseguite le notificazioni nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa88 e dove si attua, in via prevalente e stabile, l’attività di organizzazione e gestione dell’ente, alla stregua del disposto dell’art.145 c.2 c.p.c., il quale richiama l’art.19 c.2 c.p.c., che a quel luogo fa riferimento ai fini della competenza territoriale89.

E’ irrilevante la circostanza che tale luogo sia diverso da quello indicato come sede ufficiale di tali enti90.

La concreta identificazione di detto luogo è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell’agente che provvede al recapito, contenute nell’avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l’avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine all’indicazione di un determinato luogo come sede del notificando91.

Ai sensi dell’art.2297 c.2 c.c.92, si presume che ciascun socio che agisca per la società irregolare o di fatto abbia la rappresentanza anche in giudizio, essendo inopponibili ai terzi che non ne siano a conoscenza i patti comunque limitativi della rappresentanza. Sicché, ove non ricorra questa ipotesi, ciascun socio può essere validamente destinatario delle notificazioni di atti processuali relativi a procedimenti nei quali la società sia parte93.

E’ comunque sufficiente che l’atto sia consegnato in un’unica copia, indipendentemente dal numero dei soci che abbiano assunto la rappresentanza processuale della società di persone, dal momento che questa, ancorché priva di personalità giuridica costituisce un soggetto unitario, distin-to, anche ai fini processuali, dai soci94.

11. – Notificazione al condominio:

11.1.- Natura giuridica del condominio:

Non sono di aiuto le varie teorie formulate dalla dottrina: quella acefala (Perozzi), quella di aspettativa futura sui beni (Coviello), quella di diritto sui generis (Manente), quella di communio pro-indiviso (Pacifici-Mazzoni), di ente collettivo (Carnelutti), di proprietà collettiva (Branca), di ente di gestione (Tabet).

La giurisprudenza ha affermato che per aversi una condizione condominiale occorre una contem-poranea titolarità dominicale di un bene in rapporto alla specifica funzione di servire per l’utiliz-zazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio95, come pure ha parlato di “organizzazione di gruppo”96, oppure di “forma speciale del rapporto di comunione”97 od anche e, forse meglio di tut

te, come “…non è un soggetto giuridico dedotto di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione il quale opera in rappresentanza e nell’inte-resse comune di tutti i partecipanti e limitatamente alla amministrazione ed al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l’amministra-tore, lungi dall’averne una rappresentanza di tipo organico assimilabile a quella delle persone giu-ridiche, ha solo una rappresentanza ex mandato, per effetto della nomina ex art.1129 u.c., dei vari condomini, sicché la sua presenza non priva affatto questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi, sia comuni”98.99

11.2. Giurisprudenza:

Si riscontra scarsa giurisprudenza in materia.

Per quel poco che si ricava, si può assumere che: l’atto non può essere notificato all’amministratore pro-tempore, mediante consegna a: 1) moglie di condomino, ancorché presso lo stabile condominiale (in quanto in mancanza di altre specificazioni non poteva essere considerata addetta alla sede del condominio o comunque incaricata di ricevere le notificazioni); 2) cancelleria del giudice dove si è adito il giudizio (perché ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione nella cancelleria del giudice presso il quale il giudizio è in corso, deve ritenersi esclusa allorché l’A.G.O. abbia sede nell’ambito della circoscrizione del tribunale in cui il procuratore è assegnato – art. 22 R.D. 22.01.1934 n°379 -); c) presso lo studio del procuratore del ricorrente ai sensi dell’art.638 c.p.c..100

La notifica della domanda giudiziale di annullamento di delibera dell’assemblea condominiale può essere validamente effettuata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 19 c.2 c.p.c., al condominio, in persona dell’amministratore, presso il portiere dello stabile condominiale, ancorché l’amministratore non possieda né un proprio ufficio, né la propria abitazione101.

Il condominio di edifici non è una persona giuridica, ma un ente di gestione, e non ha pertanto sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato, e di fatto utilizzato, per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale. Il condominio ha il domicilio coincidente con quello provato dallo amministratore che lo rappresenta102.

Mi pongo una domanda pratica. Poniamo che debba notificare ad un condominio senza amministratore che però in tutti gli atti comuni si qualifica come condominio, posso citare, per esempio il “Condominio di Viale Alfieri n°8 sito nel comune di Vattelapesca” ? Se sì, i condomini, costituitisi in giudizio possono opporre che si doveva notificare, invece ai signori Tizio, Caio, Sempronio e Mevio ? e quindi asserendo la “nullità della notifica” ?

Mi rispondo, ma il dibattito è aperto.

La deducibile inesistenza della notifica al condominio, invece che ai singoli condomini, si può così considerare: “la notificazione a due persone, mediante consegna di un’unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell’atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, solo la rinnovazione della notifica, con le conseguenze del caso”103.

Si può seguitare il discorso, osservando che la notifica è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art.145 c.p.c., qualora si equipari il condominio ad ente sfornito del la personalità giuridica e, comunque quale ente collettivo [CARNELUTTI], quale proprietà collettiva [BRANCA] od ente di gestione, insieme di beni esclusivi e comuni [TABET].

In giurisprudenza, il condominio non ha personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte104.

Risulta, poi, che lo stesso condominio sia l’intestatario del contratto e dalla corrispondenza intercorsa.

Tenuto, poi, conto che il condominio potrebbe essere un ente collettivo, la notifica è validamente eseguita nel luogo in cui gli enti privi di personalità giuridica effettivamente operano in via continuativa105 e dove si attua in via stabile la gestione.

Si ricorda, poi, che nelle società irregolari, ogni socio ha la rappresentanza in giudizio e, quindi, può essere destinatario valido delle notificazioni di atti processuali relativi a procedimenti nei quali la società sia parte106. E’ comunque sufficiente che l’atto sia consegnato in un’unica copia, indipendentemente dal numero dei soci che abbiano assunto la rappresentanza processuale, dal momento che questa, ancorché priva della personalità giuridica, costituisce un soggetto unitario e distinto, anche ai fini processuali dai soci107.

Si richiama anche il disposto di cui all’art.1129 c.c.108, che stabilisce che, nel caso i condomini siano più di quattro, l’assemblea deve procedere alla nomina di amministratore (in caso di inerzia da parte dei condomini, è nominato dall’A.G.).

Quindi, concludendo l’ipotetico caso, la notificazione è da considerarsi valida.

12.- Conclusioni:

In conclusione, al condominio si applica il concetto di sede esplicitato dall’art.145 c.p.c., consi-derando tuttavia che data l’incertezza della natura giuridica dello stesso e la poca giurisprudenza in materia, allora, a sommesso parere di chi scrive, la notifica è validamente eseguita nel luogo in cui gli enti privi di personalità giuridica effettivamente operano in via continuativa e, dove si attua in via stabile la gestione.

Quando, poi, il condominio non abbia un amministratore, ma intrattenga un rapporto continuativo a nome e per conto dello stesso ed un qualsivoglia rapporto contrattuale investa la collettività dei condomini, allora il destinatario della notificazione è pur sempre il condominio e non i singoli con-domini.

NOTE:

1 SALETTI, Iscrizione della causa a ruolo, in “Enciclopedia giuridica”, XVII, Roma, 1989.

2 FAZZALARI, Processo civile (diritto vigente), in “Enciclopedia del diritto” …..

3 La domanda dell’attore è contenuta nell’atto di citazione, che viene notificata al convenuta. Le notifiche sono atti di ufficiale giudiziario. La L.21.01.1994 n°53 ha consentito agli avvocati ed alle persone addette allo Studio Legale, la fa-coltà di effettuare notificazioni di atti in materia civile o stragiudiziale.

4 Art. 137 c.p.c. (Notificazioni): Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudizia-rio, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’at-to da notificarsi.

5 Art. 148 c.p.c. (Relazione di notificazione): L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

6 La mancanza di una qualsiasi istanza, o richiesta, determina la nullità assoluta ed insanabile della notificazione (Cass. 9642/1987). Il soggetto legittimato a richiedere la notificazione è la parte, ovvero il suo procuratore legalmente esercente nel grado di processo cui si riferisce la notificazione. La richiesta avanzata da soggetto non legittimato determina la nullità insanabile (Cass. 8129/1987, 407/1985). Il semplice procuratore domiciliatario, o quello che lo era nel precedente grado di giudizio, non sono legittimati a chiedere la notificazione (Cass. 10311/1991, 6861/1986). La mancata indicazione del soggetto che chiede la notifica, o la sua indicazione generica, non determina nullità qualora dal contesto dell’atto possa risalirsi alla paternità della medesima (Cass. 812/1986). Il soggetto legittimato può delegare anche verbalmente altri al compimento delle attività materiali di richiesta all’ufficiale giudiziario (Cass.9213/1990).

7 Si tratta di nullità relativa e sanabile ex tunc, non essendo in tal caso l’atto privo di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo Cass. 5780/1988, 3362/1985.

8 La relazione di notifica è un atto pubblico, facente prova fino a querela di falso delle circostanze attinenti alla notifica, certificate dall’ufficiale giudiziario nell’esercizio delle sue funzioni, nonché del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese (Cass. 5040/1987, 261/1986).

9 Nella fattispecie complessa della notificazione, la relazione concretizza la fase di documentazione, che segue quelle precedenti di richiesta e di intermediazione. La relazione fa fede fino a querela di falso delle attività svolte dall’ufficiale e della conformità della copia all’originale (Cass. 4844/1994) ma non anche della veridicità delle dichiarazioni a lui effettuate (Cass. 6113/1988). L’apposizione della relata solo sull’originale non dà luogo a nullità (Cass. 1978/1985)

10 Art. 145 c.1 c.p.c. (Notificazione a persone giuridiche): La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante od alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

11 Se eseguita altrove, ancorché presso una filiale, la notificazione è nulla (Cass. 2992/1990, 760/1989, 3175/1982), così come pure presso punto vendita (Trib. Milano, 09.11.1996). E’ altresì nulla la notificazione eseguita presso un ufficio distaccato o periferico, privo di autonomia e soggettività distinta, o nel luogo dove si trova un mero recapito dell’ente (Cass. 3910/1988). Se la notifica è eseguita presso la sede, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante è irrilevante (Cass. 2166/1980). Se il documento è consegnato a persona che si qualifica come dipendente, ciò determina una presunzione (Cass. 3396/1987) per superare la quale occorre la prova rigorosa dell’inesistenza sia del rapporto di dipendenza e sia di qualsiasi altro rapporto in base al quale si verifichi la consegna alla società destinataria (Cass. 2180/1981, in Giurisprudenza Italiana, 1981, I, 1, 1781; Cass. 2133/1983; Cass. 1677/1985; Cass. 3814/1986. In correlazione con l’art.46 c.c. la sede può essere anche quella solo effettiva (Cass. 1358/1985, 30/1986). E’ nulla la notifica a persona che curi genericamente gli interessi della persona giuridica o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti (Cass. 3910/1988), restando, a tal fine, irrilevante che, gli organi preposti a quell’ufficio siano muniti di potere di rappresentanza processuale nell’ambito delle loro attribuzioni (Cass. 736/1985, 114/1975). Più in particolare la giurisprudenza (Cass. 3910/1988, 5359/1988, 30/1986, 1358/1985, 2341/1985, 3604/1984) non considera “sede” il luogo in cui si trovi un recapito della persona giuridica, oppure una persona che genericamente ne curi gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti. Parimenti, la notificazione è invalida se eseguita presso un’agenzia della società stessa (Cass. 114/1975). Analogamente, è esclusa la ritualità della notificazione della notificazione introduttiva di un giudizio contro l’Inps, nonché della sentenza ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, compiuta presso la sede provinciale e non a Roma, ove non risulti la delega del Presidente dell’Istituto, ai sensi dell’art.2 D.p.r. 639/1970, al direttore della sede provinciale (Cass. 2263/1990, 7787/1987, 6019/1986, 5371/1981, 1391/1975, 2616/1974). L’art.145, che impone di eseguire la notificazione alle persone giuridiche nel luogo in cui le stesse hanno la loro sede legale non è derogato dall’art.413 c.p.c., con la conseguenza che l’amministratore di una filiale non è legittimato a ricevere l’atto notificando senza che, in caso di rifiuto del predetto, possa operare una presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c., correlata al pervenimento dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, restando inapplicabile alla notificazione degli atti processuali, cui provvede la specifica disciplina del codice di rito, il principio generale dell’art.1335 c.c. (Cass. 643271984).

12 Si veda: Cass. 664/1987 e 3943/1978. La giurisprudenza, peraltro, precisa che il semplice fatto di ritrovare la persona presso la sede della persona giuridica fa presumere, in difetto di dichiarazioni in contrario, che questa sia addetta; sta a chi eccepisce la nullità della notifica provare il contrario (Cass. 2180/1981, 3396/1987, 2346/1988).

13 Art. 145 c.2 c.p.c. (Notificazione a persone giuridiche): La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile, si fa a norma dell’arti-colo precedente, nella sede indicata nell’art.19 c.2.

14 La notificazione ad una società di fatto è ritualmente effettuata con la consegna ad un solo socio (Cass. 1740/1980, 1520/1976, in Foro Italiano, 1976, I, 1188).

15 Cass. 2341/1985, 736/1985, 6432/1984, 1856/1984. In dottrina: Punzi Notificazione, in Enciclopedia del Diritto, 658.

16 Cass. 1834/1979.

17 Cass. 736/1985, 2515/1976, 114/1975.

18 Cass. 5359/1988, 3604/1984.

19 Cass. 4399/1995, 366/1983, 2166/1980, 4135/1974, 2585/1974, 3028/1972, 3968/1969, 3967/1969, 257/1969, 1239/ 1968, 232/1966, 2199/1965.

20 Cass. 3951/1981.

21 Art.2436 c.c. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).

22 Art. 2494 c.c. (Modificazioni dell’atto costitutivo).

23 Art.100 disp. att. c.c.. (Copie del documento impugnato).

24 Art. 2457 ter c.c. (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle S.p.A. e a responsabilità limitata).

25 Art. 2497 bis c.c. (Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle S.p.A. e a responsabilità limitata).

26 Art. 145 c.3 c.p.c.: Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141.

27 Cass. 6095/1985.

28 Cfr.: Cass. 4777/1991). La società che contesti la regolarità della notificazione eseguita nel luogo in cui essa aveva la sua sede ha l’onere di provare l’avvenuto trasferimento della sede stessa, esibendo gli attestati delle risultanze dei pubblici registri (Cass. 214/1974).

29 Cass. 4777/1991.

30 Cass. 2556/1994, 4806/1988, 3260/1986.

31 Cass. 1528/1992.

32 Cass. 893/1992.

33 Art.2504 c.c. (Atto di fusione).

34 Cass. 250/1997, 1528/1992, 2097/1978.

35 Cass. 5283/1989; Contra: 3014/1969.

36 Art.2250 c.c. (Indicazione negli atti e nella corrispondenza).

37 Cass.7279/1997.

38 Cass. 73/1997.

39 Art.16 c.c. Delle associazioni e fondazioni (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).

40 Sulla nozione di sede effettiva: Cass, 3910/1988, 5359/1988.

41 Art. 46 c.c. (Sede delle persone giuridiche).

42 Cass. 19.04.1995 n°4399, in Gius, 1995, 18, 3088.

43 FORCHIELLI, Domicilio, residenza, dimora, in “Enciclopedia del diritto”, XIII, 851.

44 Cass. 3910/1988.

45 L’accertamento della sede effettiva di una società è incensurabile in sede di legittimità ed è compito del giudice di merito: Cass. 3150/1985, 7573/1983, 3175/1982) od in sede di rinvio (Cass. 2166/1980).

46 Cass.1202/1998, 4399/1995.

47 Cass. 2341/1985 e 5359/1988.

48 Cass. 11004/1998.

49 Anche se reperita in luogo diverso dalla sede della società (Cass. 704/1993).

50 Si veda: Cass. 2506/1988, 2152/1987. Secondo la Cass. 5359/1988 e 6218/1985, qualora nell’atto da notificare sia indicata la persona che ha la legale rappresentanza dell’ente, occorre esperire un preventivo tentativo di notifica alla suddetta persona e, solo se questo non riesce è legittimo il ricorso alle forme di cui all’art.140 c.p.c. in caso di irreperibilità, o rifiuto di ricevere la copia.

51 Cass. 12998/1991.

52 Cass. 2678/1998.

53 Cass.12998/1991.

54 Cass.12998/1991.

55 Cass. 04.12.1991 n°12998, in Foro Italiano, 1992, I, 1427.

56 Ritengo che Cass. 61/1988 e 3979/1982 siano pronunzie isolate, in quanto indicano che non sia previsto un ordine preferenziale.

57 Cass. 5341/1986, 2506/1985 che specifica che la società, per vincere detta presunzione ha l’onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente non era neppure persona addetta alla sede, per non avere mai ricevuto l’incarico; Cass. 366/1983, s.u. 4691/1981, 4848/1980, 3959/1979, 1804/1979, 3729/1971, 2431/1967.

58 In virtù del rinvio contenuto nell’art.39 D.p.r. 636/1972. Pertanto è validamente eseguita e, di conseguenza è idonea a far decorrere il termine per ricorrere alla commissione tributaria di primo grado, la notificazione dell’accertamento tributario quando l’atto sia consegnato ad uno qualsiasi dei soggetti indicati nell’art.145 c.1 c.p.c., senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario (Cass. 61/1988 e 3979/1982 cit.).

59 Così come può argomentarsi dal c.3, che considera tale indicazione come mera eventualità (Cass. 1460/1994).

60 Cass. 2166/1980, 317/1976, 752/1975, 3729/1971, 2070/1971, 1311/1970; Contra: 4336/1978, 1504/1978, secondo le quali l’erronea indicazione del rappresentante pro-tempore determina, ove si tratti di persona e di luogo pur sempre riferibili alla persona giuridica, una nullità sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell’ente convenuto.

61 Cfr.: Art.145 u.c. c.p.c..

62 Cass. 11507/1993, in Società, 1994, 479, nota Cupido; 6095/1985.

63 Cass. 3396/1987, in Archivio civile, 1987, 711.

64 Cass. 3979/1982, 1792/1971.

65 Cass. 4406/1982.

66 Dove tale qualità non venga contestata e provata come inesistente, prova che incombe su chi tale inesistenza eccepisce.

67 Per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall’art.138 c.p.c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione dell’ufficio giudiziario cui l’ufficiale giudiziario notificatore è addetto (Cass. 704/1993, 2029/1982). Contra: non è sufficiente la consegna di copia dell’atto a persona qualificata come incaricata della ricezione, essendo necessario l’ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede della persona giuridica destinataria (Cass. 7360/1991).

68 Cass. 3757/1985, in Foro Italiano, 1981, I, 2464.

69 Cass. 5314/1983, in Giur. It., 1986, I, 1, 1725.

70 Cass. 2180/1981, in Foro It., 1981, I, 2464.

71 Cass. 2133/1983.

72 Cass. 293/1991. Conforme: Cass. 642/1998, secondo cui può trattarsi di incarico “non necessariamente conferito in maniera formale”.

73 Nella specie l’atto era stato consegnato ad un dipendente della società, addetto alla sala macchine, il quale si trovava provvisoriamente negli uffici della società (Cass. 1834/1979).

74 art.7 c.4 L. 890/1982.

75 Cass. 4942/1994.

76 Cass. 9556/1997, 7249/1992, 2346/1988, 1677/1985, 710/1982.

77 Cass. 5918/1981, in Foro Padano, 1981, I, 196; Satta, Commentario al c.p.c., I, 534, Milano, 1971. Secondo il Tar Lazio, sez.II, 2118/1990, il portiere dello stabile, nel quale oltre la sede di società destinataria della notificazione di un atto vi siano altri locali, non può identificarsi con nessuno dei soggetti menzionati nell’art.145 c.p.c., non trovandosi il portiere ad esclusivo servizio della società medesima.

78 Cass. 640/1969; Punzi, voce Notificazione, in “Enciclopedia del Diritto”, XXVIII, 658, nota 84.

79 A seguito di rimessione di App. Palermo 27.04.1979, in Foro it., 1980, I, 2357.

80 Corte costituzionale, ord. 379/1988, in Foro it., 1988, I, 2767.

81 Cass. 3943/1978, in Giur. It., 1979, I, 270, nota Garbagnati.

82 Cass. s.u. 1472/1976, 1131/1970.

83 Quanto al c.3 dell’art.145 c.p.c., non può considerarsi valida, nella parte in cui esso richiama i primi due commi del precedente art.139, poiché in tal caso è necessario che la consegna dell’atto, ad una delle persone indicate nell’art.139 c.2, in assenza del destinatario, avvenga nella casa di abitazione o nel domicilio di quest’ultimo, diventando altrimenti irrilevante il rapporto tra il consegnatario dell’atto ed il destinatario della notifica (Cass. 10904/1991, 1856/1984).

84 Cass. 3757/1985.

85 Comm. Trib. Centrale 18.03.1956 n.1188, in Riv. Giur. Trib., 1997, 310.

86 Cass. 7404/1992.

87 Cass.3055/12983.

88 Punzi, cit., 658; Contra, ma solo parzialmente: Florino, in Foro it., 1970, I, 1429; Andrioli Commento al c.p.c., I, Napoli, 1964, p.90.

89 Cass. 543/1978, 3506/1972.

90 Cass. 331/1990.

91 Cass. 2288/1996.

92 Art. 2297 c.2 c.c. (Mancata registrazione): Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia rap-presentanza sociale, anche per il giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a cono-scienza.

93 Cass. 1740/1980, 688/1972.

94 Cass. 5327/1979, 3911/1978.

95 Cass. 5315/1984.

96 Cass. 2998/1981 e 1046/1974.

97 Cass. 1091/1964.

98 Cass. 5101/1986, 832/1980, 202/1979.

99 All’analisi della natura giuridica di “condominio” rimando all’ottimo lavoro di G.Terzago “Il condominio. Trattato teorico-pratico” Giuffré, 2000, pp.7 e ss..

100 Cass. 10852/1996.

101 Cass. 388/1977.

102 Cass. 976/2000.

103 Cass.7820/1998.

104 Cass. 5101/1986.

105 Cass. 331/1970.

106 Cass. 1740/1980.

107 Cass. 5327/1979.

108 Art.1129 c.c. (Nomina e revoca dell’amministratore).

Redazione

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