Le notifiche postali hanno acquistato sempre più spazio e rilevanza vista la decadenza progressiva di quelle classiche fatte con l’ufficiale giudiziario, ormai oberato da compiti che non riesce più a smaltire.
Il dibattito si è acceso sulla possibilità che Equitalia possa fruire della notifica postale delle cartelle esattoriali, data la formulazione dell’art. 26 d.P.R. 602/73. Alcune sentenze di merito (CTP di Lecce 909/5/09 e Trib. civile di Udine 1183/09) hanno portato alla ribalta la questione su chi possa fare le notifiche a mezzo posta, questione che avevamo sollevato con notevole anticipo in Motivi di opposizione alle sam (ed. Maggioli, anno 2003).
Il tribunale di Udine ha statuito che: “non è consentito al concessionario di estendere la norma (l’art. 26, d.P.R. 602/73) fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della r.r. e di impedire qualsiasi forma di verifica sul rispetto della procedura”.
Le notificazioni postali sono nate fuori del processo (il ricorso per le no-tifiche di atti processuali, dopo uno sviluppo clamoroso, tende a diminuire, per i troppi adempimenti che richiede rispetto alle comodità che assicura). Esse si eseguono su base volontaria a richiesta delle parti con limitazione dei soggetti e degli atti suscettibili di tale forma di significazione, e hanno trovato il massimo sviluppo per la notifica degli atti tributari. Le limitazioni al ricorso alle stesse sono di varia natura e riguardano:
a) i soggetti od Enti (quasi esclusivamente le PP.II.);
b) gli atti che possono essere notificati con tale sistema;
c) la procedura sequenziale connessa con relativi adempimenti. Il primo motivo è che “quando non è disposto altrimenti … sono eseguite su istanza di parte o su richiesta del PM dall’ufficiale giudiziario” … mentre “nel caso di utilizzo del mezzo postale, è necessario che siano comunque osservate le formalità prescritte dalla legge 890 del 20 novembre 1982” (Cass. 11647/01 e 8982/02), e quindi resta aperto il problema se anche per le notifiche ese-guite a mezzo posta necessiti o meno la richiesta di notifica o dichiarazione di autentica dell’atto che si notifica.
Se devono ritenersi del tutto eccezionali, le ipotesi derogatorie, rappresentate dalle notificazioni dirette, previste da alcune norme speciali e non interpretabili estensivamente, non risolvono il quesito.
La legge 890 fa salvi i “disposti di cui agli artt. 26, 45 e ss. del d.P.R. 602/73, e l’art. 60 del d.P.R. 600 del 20 settembre 1973, nonché le altre modalità di noti–fica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”. Ma non si risolve nessuno dei due problemi, considerando che il legislatore ha una norma di chiusura che legittima qualsiasi forma di notifica autorizzata dal giudice (art. 151 c.p.c.).
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