Le novità del c.d. decreto-aiuti in materia di appalti pubblici

Il Decreto Legge n. 50/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022: tale decreto apporta numerose novità in materia di super-bonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito.

Nella molteplicità dei temi disciplinati il c.d. Decreto Aiuti si innesta nella complicata materia della revisione prezzi prevedendo una peculiare disciplina relativa ai lavori.

Le nuove misure in materia di revisione dei prezzi sono affrontate, nello specifico, dall’art. 26 del Decreto.

     Indice

  1. Le misure di revisione dei prezzi dei lavori
  2. Conclusioni

1. Le misure di revisione dei prezzi dei lavori

Al comma 1 viene disciplinata, in primo luogo, la revisione prezzi per i lavori eseguiti tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022.

In tali casi relazione agli appalti pubblici di lavori (e , sembra quindi,  con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 i SAL  riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3. Ciò anche in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto.

Secondo questo meccanismo, obbligatorio per la Stazione Appaltante, le imprese potranno dunque ottenere interessanti adeguamenti dei prezzi, senza necessità di presentare istanze, essendo diretto obbligo delle Stazioni Appaltanti procedere all’aggiornamento dei prezziari nelle modalità che ora affronteremo.
Le modalità di aggiornamento dei prezziari sono le seguenti: le regioni, entro  il  31  luglio  2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla data di entrata in vigore del presente decreto . In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle infrastrutture e della  mobilita’  sostenibili.

I   prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita’  entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione sia intervenuta entro tale data.

L’art. 26, al comma 3, prevede tuttavia un automatico aggiornamento dei prezziari nelle more degli aggiornamenti previsti dalle autorità competenti in materia, da effettuarsi a cura direttamente delle Stazioni Appaltanti.

Viene infatti previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi del comma 2 , le stazioni  appaltanti,  per  i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016, incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Laddove, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero superiore alla percentuale del 20 %, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi.

La disciplina fin qui descritta per l’applicazione dei nuovi prezzari (di cui ai predetti commi 2 e 3) vale anche per le procedure di gara che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023.

Per le società del Gruppo Ferrovie viene prevista, invece, una particolare disciplina di dettaglio.


Potrebbero interessarti anche:


2. Conclusioni

La normativa in materia di aiuti alle imprese e di revisioni prezzi, con l’approvazione del Decreto Aiuti, si fa ancora più frastagliata e disorientante: soltanto qualche mese addietro, infatti, veniva approvato il c.d. Decreto Sostegni-ter (Decreto Legge n. 4/2022) che, all’art. 29, prevedeva l’obbligo, per le Stazioni Appaltanti, di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara.

La confusione normativa non aiuta certamente un settore già oggetto di iper-legificazione  come quello degli appalti, anche, in materia di revisione prezzi. Le misure del c.d. Decreto-Aiuti, tuttavia, costruiscono un interessante meccanismo che, d’altro canto, “carica” le Stazioni Appaltanti di ulteriori oneri procedurali.

Si auspica che, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della normativa in materia di appalti connessi all’attuazione del PNRR, la normativa in materia di revisione prezzi trovi finalmente una collocazione sistematica nell’ambito del sistema delle fonti.

Pietro Pallesca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento