Le novità introdotte dal D.Lgs n. 74/2000 in tema di reati tributari. L’ art. 4 del decreto, sua analisi in merito alla c.d. “dichiarazione infedele”

 

Premessa

Con l’entrata in vigore della Legge n. 516/1982 ( denominata “manette agli evasori”), si realizza un massiccio sistema repressivo, avente l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale tramite il diritto penale e gli strumenti giuridici da esso previsti. Con la suddetta Legge, si cerca di realizzare una sorta  di “giustizia sociale” , venendo la sanzione penale ad assumere funzione preventiva. Il D. Lgs  n. 74/2000, nello specifico, apporta notevoli modifiche a tale legge : si sposta , così, l’asse della repressione penale sul momento della dichiarazione annuale dei redditi, che diventa il presupposto per la realizzazione dell’ evasione fiscale. Il decreto in esame, quindi, ha ad oggetto le violazioni in materia di imposte sui redditi e Iva. Consta di ben 5 titoli : nel primo titolo definisce i principali concetti giuridici; nel secondo procede all’analisi in tema di delitti fiscali in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte; il titolo terzo si sofferma sulle “pene accessorie”, “circostanze attenuanti speciali”, “competenza per territorio”, “prescrizione”; il titolo quarto si sofferma sul sistema sanzionatorio amministrativo e il titolo quinto, infine, consta di disposizioni di coordinamento e finali.

 

Dichiarazione infedele e art. 4 del D.Lgs  n. 74/2000

Commette il reato di “dichiarazione infedele” , di cui all’art. 4 del  D.Lgs n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l’Iva ( senza un impianto fraudolento , ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente :  1) l’imposta evasa è superiore a  euro 50.000; 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l’integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

L’elemento soggettivo nell’art. 4 del Decreto

L’elemento soggettivo , caratterizzato da dolo specifico, richiede coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. Il reato di “dichiarazione infedele” si colloca tra le fattispecie relative al momento dichiarativo e, quindi, per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele  e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta , previsti  dagli artt. 2 e 3 D.Lgs 74/2000, viene introdotta una “CLAUSOLA DI RISERVA” che esclude l’applicazione della norma sulla dichiarazione infedele (art. 4) nei casi in cui le condotte di  maggiore gravità sono  assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( clausola secondo cui l’ipotesi delittuosa si applica solo fuori dei casi previsti da artt. 2 e 3 : il delitto è caratterizzato dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L’art. 4 opera in via residuale, cioè nel caso in cui è preclusa l’applicazione degli altri articoli).

 

Il momento perfezionativo della fattispecie illecita

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali , ovvero elementi passivi fittizi  determinando una evasione d’imposta nei limiti indicati dal legislatore ( la fattispecie criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa).

 

Bene giuridico tutelato dall’art. 4 e condotta infedele

Tale reato è posto a tutela dell’interesse patrimoniale dell’erario , poiché vengono criminalizzate quelle condotte a cui consegue l’evento del danno cagionato dall’evasione che rileva solo nel momento in cui l’imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità. Si richiede che la “condotta infedele” accertata e  attribuita al contribuente è tale da arrecare un danno sostanziale all’amministrazione. L’imposta evasa  è la differenza fra l’imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione ( al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d’acconto o di ritenuta in pagamento dell’imposta prima della presentazione della dichiarazione).

 

Le soglie di punibilità e l’evasione fiscale

Le soglie di punibilità in riferimento all’imposta evasa , si estendono anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito d’imposta esposto in dichiarazione , che si sommeranno a quanto non dichiarato per quantificare l’imposta evasa. L’evasione dev’essere quantificata a prescindere da quanto dichiarato sulla base del reddito effettivo. Solo l’Autorità giudiziaria può determinare l’imposta evasa, mentre l’Amministrazione  Finanziaria che inoltra la notizia di reato non ha elementi sufficienti a stabilire se tale reato sussiste o no.

 

Le sanzioni previste dall’art. 4 del Decreto 74/2000

E’  prevista la reclusione  da 1 a 3 anni : al di sotto della  soglia di punibilità per la configurazione del reato tributario, la stessa fattispecie si configura quale illecito amministrativo che è punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele. Non sono possibili intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio. Il delitto non è punibile a titolo di tentativo.

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Cecilia Colletta

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