I provvedimenti del Garante della privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento adottato il 18 luglio 2013 ha prescritto una serie di misure e accorgimenti volti al rafforzamento della sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nell’attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni elettroniche, anche informatiche o telematiche, nonché di controllo preventivo, svolta presso le Procure della Repubblica nei termini di seguito individuati.
Nonostante l’articolata disciplina dedicata alle intercettazioni ed i numerosi tentativi di riforma, il legislatore non si è mai premurato di fissare una definizione del concetto stesso di “intercettazione”, rimettendola all’interpretazione giurisprudenziale. Si tratta di una questione di assoluto rilievo, in quanto preliminare rispetto a tutte le altre; è evidente, infatti, che prima di stabilire quale sia la disciplina da applicare alle intercettazioni, occorre individuare se la particolare situazione oggetto di interesse investigativo o
processuale costituisca effettivamente un’intercettazione o se, invece, possa qualificarsi diversamente. Solo una risposta affermativa imporrà di verificare se sono state rispettate le norme che il codice di rito prescrive.
Fra le definizioni giurisprudenziali più accreditate e più complete va citata quella che di tale concetto hanno dato le sezioni unite della Cassazione; ebbene, secondo le ss.uu., le intercettazioni regolate dalla legge processuale consistono nella: “captazione, occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato”.
Si tratta di una definizione nella quale ogni espressione lessicale è fondamentale; per aversi intercettazione la captazione deve essere: occulta: saranno quindi escluse da tale ambito le registrazioni effettuate in modo palese e conoscibile all’intercettato; non contestuale: andare a visionare un’e-mail contenente la traccia di una conversazione già avvenuta non costituisce intercettazione.
La tutela della privata dimora
Sulla corretta individuazione di cosa debba intendersi per “luoghi di privata dimora”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 614 c.p. richiamato dall’art. 266, secondo comma, c.p.p., sono intervenute numerose pronunce. La S.C. ha chiarito che per luoghi di privata dimora devono ritenersi, oltre all’abitazione vera e propria, quei luoghi che assolvono, attualmente e concretamente, la funzione di proteggere la vita privata (riposo, alimentazione, amministrazione, occupazioni professionali o di svago) di coloro che li posseggono: il
tutto conformemente alla previsione dell’art. 614 c.p., appositamente richiamato dall’art. 266, secondo comma, c.p.p. Ne consegue che non tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possono considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 c.p. (e, quindi, ex art. 266, secondo comma, c.p.p.) non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l’art. 14 Cost. garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio.
I presenti contributi sono tratti da
Il nuovo regolamento privacy
Aggiornato con lo schema di decreto per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE (approvato in CdM il 21 marzo 2018)La data del 25 maggio 2018 segna l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ma non fuga dubbi interpretativi e di ordine pratico della nuova disciplina. Strutturato in forma di quesiti, il testo, in oltre 200 domande e risposte, esplica termini, modalità e obblighi derivanti dalla nuova disciplina, con qualche anticipazione su aspetti di rilievo contenuti nello schema di decreto legislativo recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento. Completa il volume l’appendice normativa contenente i “considerando” e l’intero Regolamento.CARLO NOCERAAvvocato in Roma, dopo avere maturato un’esperienza accademica di oltre un lustro in “Diritto dell’informazione e della comunicazione” si occupa da diversi anni di questioni legali in materia di trattamento e protezione dei dati personali e di reati informatici. Collabora stabilmente con i più prestigiosi quotidiani giuridico-economici e svolge assidua attività di formazione per primarie Società di formazione nonché per Ordini professionali ed Enti istituzionali.
Carlo Nocera | 2018 Maggioli Editore
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