Con le recenti manovre economiche, il legislatore fiscale ha adottato nei confronti del contribuente il bastone e la carota.
Il “bastone” è rappresentato sostanzialmente dall’accertamento esecutivo e dalla paralisi della giustizia tributaria, con l’assurdo allargamento delle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 8 D.Lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992.
La “carota”, invece, anche se non attenua il bastone di cui sopra, è rappresentata dalla riduzione ad un terzo, dal precedente cinquanta per cento, delle iscrizioni provvisorie per le imposte dirette e per l’IVA.
Infatti, l’art. 7, comma 2-quinquies. D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. n. 160 del 12 luglio 2011), testualmente dispone:
“All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, le parole:”la metà” sono sostituite dalle seguenti: “un terzo”.
Di conseguenza, la nuova formulazione dell’art. 15 cit. è la seguente:
“Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”.
A tal proposito, si precisa che:
– Il suddetto comma era stato sostituito, con effetto dall’01 gennaio 1999, dall’art. 4 D.Lgs. n. 462 del 18 dicembre 1997;
– la suddetta disposizioni è applicabile anche ai fini dell’IVA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 (articolo così sostituito dall’art. 1, comma 5-ter, lett. b), numero 1, D.L. 17 giugno 2005 n. 106, modificato dalla legge di conversione).
Il nuovo art. 15 cit. è entrato in vigore il giorno 13/07/2001, successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12/07/2011.
Di conseguenza, tutti i ruoli provvisori formati dagli uffici dal 13/07/2011 devono tenere conto della novella legislativa, e quindi calcolare un terzo, e non più la metà, della maggiore imposta accertata, oltre gli interessi, indipendentemente dal periodo d’imposta accertato.
Infatti, l’art. 12, comma 4, DPR n. 602 del 29/09/1973 testualmente dispone:
“Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo” (articolo così sostituito, con effetto 01 luglio 1999, dall’art. 4 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999).
Oltretutto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2-bis, DPR n. 602 cit.:
“La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo” (comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001).
In definitiva, dalle prossime cartelle esattoriali bisogna stare attenti a leggere la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo perché, se formato dal 13/07/2011 in poi, l’iscrizione provvisoria deve essere fatta con la nuova misura del terzo, pena la nullità del ruolo stesso da far valere dinanzi la Commissione tributaria provinciale, indipendentemente dal periodo d’imposta in contestazione.
Infatti, la normativa in questione fa riferimento soltanto alla fase della riscossione (DPR n. 602 del 1973 cit.) e non anche alla fase dell’accertamento (DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni).
Oltretutto, l’illegittima iscrizione a ruolo può convincere i giudici tributari a concedere la sospensiva, anche tramite decreto (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) e ciò è importante soprattutto in previsione dell’assurda ed incostituzionale normativa dell’accertamento esecutivo, che entrerà in vigore il prossimo 01 ottobre 2011.
Lecce, 26 luglio 2011
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento