Le obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito ex regolamento ce n. 864/2007 “Roma II”

  1. PREMESSA

 

Nel 2005 il Parlamento europeo ha proposto una serie di emendamenti alle proposte formulate nel 2003, per elaborare una normativa comunitaria sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali; nasce così il Regolamento CE n. 864/2007 “Roma II”.

Sulla base delle regole generali  (art. 297 Trattato sul funzionamento U.E.), in assenza di una diversa previsione, il regolamento è entrato in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, ossia il 19 agosto 2007.

La sua applicazione nel tempo è regolata dagli artt. 31 e 32, secondo i quali esso “si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni” (art. 31), “a decorrere dall’11 gennaio 2009” (art. 32).

 

 

  1. NOZIONE DI “OBBLIGAZIONE EXTRACONTRATTUALE”

 

Si incontrano notevoli difficoltà nello stabilire ciò che il regolamento intende per “obbligazioni extracontrattuali”; infatti se da un lato è molto chiaro quello che si legge al punto 11 del preambolo: “le regole di conflitto di leggi stabilite nel regolamento dovrebbero disciplinare anche le obbligazioni extracontrattuali derivanti da responsabilità oggettiva”, dall’altro invece risulta meno chiaro l’art. 2 che sembra compiere un’inversione logica: “ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo”.

Complessivamente si può evincere come l’art. 2 del regolamento, risultato dei numerosi interventi del Parlamento europeo e del Consiglio a partire dal 2005, abbia come principale obiettivo quello di ricondurre l’ambito di applicazione dello stesso a fattispecie che nel diritto materiale dei vari Stati membri sono definite “quasi delitti”.

Tuttavia è la Corte di Giustizia UE a delimitare l’applicabilità del regolamento Roma II, in quanto alla nozione di “obbligazioni extracontrattuali” sono da ricondurre tutti quei rapporti sorti a seguito della lesione di un bene protetto dalla legge tra soggetti per lo più indeterminati, anche eventualmente legati da una preesistente relazione, contrattuale o meno.

 

 

III. DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE

 

Il nesso tra i due regolamenti in materia di obbligazioni (Roma I e Roma II) è evidente anche per quanto concerne i principi e le tecniche utilizzate; infatti entrambi utilizzano più metodi di coordinamento, combinandoli in modo analogo.

Al metodo tradizionale di localizzazione spaziale si ispira il criterio di collegamento della residenza abituale, di cui entrambi i regolamenti forniscono una definizione; il regolamento Roma II utilizza però anche altri criteri oggettivi, diversi per ciascuna tipologia di obbligazione.

Rispetto a questi le numerose clausole d’eccezione garantiscono una certa flessibilità, consentendo eccezionalmente di applicare la legge di uno Stato diverso da quello in principio indicato, ove risulti dal complesso delle circostanze che l’obbligazione presenta con quello Stato collegamenti manifestatamente più stretti (c.d. principio di prossimità).

La stessa logica la troviamo nel ricorso alla tecnica del c.d. collegamento accessorio secondo il quale l’obbligazione extracontrattuale che risulti collegata ad una relazione preesistente tra le parti (un contratto) viene attratta dalla legge regolatrice di tale relazione; tuttavia la sua operatività non è automatica, bensì condizionata all’assenza nel caso di specie di un ordinamento con cui l’obbligazione denoti un collegamento manifestatamente più stretto, ossia in altre parole è escluso il funzionamento del collegamento accessorio ogniqualvolta esso porti ad applicare la legge di uno Stato meno di altri collegato all’obbligazione.

Inoltre l’impiego di questo criterio permette di sottoporre alla medesima legge tutte le pretese tra le parti, abbiano natura contrattuale od extracontrattuale; ciò comporta non solo una semplificazione della situazione, ma evita problemi di qualificazione rispetto a quegli elementi della fattispecie la cui natura contrattuale o extracontrattuale non sia certa.

Al principio di prossimità può ricollegarsi anche la facoltà concessa alle parti di scegliere la legge applicabile, riconosciuta anche in ambito extracontrattuale.

 

 

IV. LA LIBERTA’ DI SCELTA

 

Nel regolamento Roma II la libertà di scelta della legge applicabile è disciplinata dall’art. 14 che al paragrafo 1 prevede che “le parti possono convenire di sottoporre l’obbligazione contrattuale ad una legge di loro scelta: a) con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno o b) se tutte le parti esercitano un’attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno”.

La facoltà di scelta è ammessa per tutti i tipi di obbligazioni extracontrattuali, da illecito e non, con due sole eccezioni: le obbligazioni derivanti da atti di concorrenza sleale e quelle derivanti da violazione dei diritti di proprietà intellettuale; infatti come vedremo analizzando le norme che disciplinano queste obbligazioni, il regolamento prevede espressamente che “non si può derogare alla legge applicabile con un accordo ai sensi dell’art. 14” (artt. 6.4 e 8.3).

Diversamente da quanto previsto in materia contrattuale, dove la scelta può essere fatta in qualsiasi momento, in materia extracontrattuale la disposizione in esame richiede che il negozio di scelta sia stato concluso in un momento successivo rispetto al fatto che ha dato origine al danno (art. 14.1 lett. a); ciò è abbastanza evidente in quanto le parti non hanno alcun motivo o interesse a decidere la legge applicabile prima che si verifichi il fatto che fa sorgere l’obbligazione (es. è impensabile che due soggetti si accordino sulla legge applicabile al risarcimento dei danni derivanti da uno scontro automobilistico che solo ipoteticamente potrebbe coinvolgerli).

Una scelta ex ante è possibile solo se tutte le parti esercitano un’attività commerciale (art. 14.1 lett. b), ossia quando le parti siano reciprocamente legate da vincoli contrattuali; inoltre la scelta deve avvenire mediante un accordo liberamente negoziato, escludendo quindi l’indicazione unilaterale della legge scelta nelle condizioni generali, e non può pregiudicare i diritti dei terzi.

L’art. 14 del regolamento, ai paragrafi 2 e 3, limita ulteriormente l’autonomia delle parti allo scopo di evitare da un lato la frode alla legge dello Stato, membro o non membro, al quale nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno si riferiscono tutti gli elementi pertinenti della situazione, dall’altro la frode al diritto comunitario qualora i suddetti elementi siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri.

 

 

IV. OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO

 

A)Norme Generali

 

La Corte di Giustizia UE, relativamente al foro dell’illecito, ha accolto, in materia di giurisdizione, la c.d. teoria dell’ubiquità dell’illecito, affermando che l’illecito può considerarsi verificato (locus commissi delicti) tanto nel luogo in cui è avvenuto il fatto che lo ha generato (locus actus) quanto nel luogo in cui si è manifestato l’evento dannoso (locus damni); nel preambolo del regolamento Roma II non viene fatto alcun riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustzia.

“Norma generale” in materia di illeciti è l’art. 4.1 il quale, salvo le diverse previsioni del regolamento stesso, stabilisce che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, mentre non rilevano quello nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno né quelli in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto; inoltre secondo il considerando 17, per paese in cui si verifica il danno si intende quello in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

Per quanto concerne i fatti illeciti compiuti, in tutto o in parte, in uno Stato ma le cui conseguenze dirette si realizzano in uno o più Stati diversi (i cc.dd. illeciti complessi), il regolamento sembra procedere ad un’applicazione distributiva del criterio locus damni; quindi se si realizzano danni in Stati diversi, allora saranno le leggi dei diversi Stati a disciplinare il risarcimento dei danni che in ciascuno si sono realizzati (c.d. trattamento a mosaico).

Lo stesso art. 4 prevede anche ai paragrafi 2 e 3 due possibili deroghe alla norma generale disciplinata dal paragrafo1: la prima stabilisce che “qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica le legge di tale paese” (es. incidenti stradali); in questo caso lo Stato in cui il danno si verifica è quasi del tutto irrilevante, anche se il giudice dovrà tener conto delle norme relative alla circolazione stradale e alla sicurezza in vigore nel luogo dell’incidente.

La seconda stabilisce che “se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestatamente più stretti con una paese diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, si applica la legge di quest’altro paese”; trattasi di una clausola con la quale il legislatore comunitario ha voluto introdurre un certo grado di flessibilità nella disciplina, al fine di pervenire all’applicazione della legge del luogo che corrisponde realmente al centro di gravità della situazione.

 

 

B)Obbligazioni da incidente stradale

 

Attualmente vigono all’interno dell’Unione Europea due diverse discipline internazionalprivatistiche degli incidenti stradali; per i dodici Stati membri che avevano sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1971 all’epoca dell’adozione del regolamento, quest’ultimo “non osta all’applicazione” della Convenzione stessa (art. 28 comma 1).

Per gli altri membri vale ovviamente il regolamento, e quindi, in assenza di libera scelta da parte degli interessati (art. 14), la legge applicabile sarà individuata sulla base di quanto stabilito dall’art. 4, fermo restando il controllo del rispetto delle norme di sicurezza stradale vigenti nello Stato in cui è avvenuto l’incidente (art. 17).

 

 

C)Responsabilità da prodotti

 

La prima norma speciale del regolamento è quella in materia di responsabilità per prodotti difettosi; essa riguarda solo la responsabilità per fatto illecito che può sorgere come conseguenza della circolazione dei prodotti e non l’eventuale responsabilità contrattuale derivante da vizi della cosa.

Infatti la responsabilità extracontrattuale può aggiungersi a quella derivante da un contratto, ma anche prescinderne, e consentire alla vittima del danno di rivolgersi direttamente al produttore della cosa difettosa.

Il regolamento non fornisce una definizione di “prodotto”, per questo occorre procedere ad una qualificazione autonoma rifacendosi alla direttiva comunitaria n. 85/374/CEE: secondo l’art. 2 della direttiva del 1985 per prodotto “si intende ogni bene mobile, ad eccezione dei prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell’allevamento, della pesca, che non abbiano subito trasformazioni), anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile”.

La stessa direttiva definisce all’articolo successivo la nozione di ”produttore”, inteso non solo come il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, ma anche ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso o lo importa nell’Unione Europea ai fini della vendita, della locazione, del leasing ecc.

In via generale per le obbligazioni da fatto illecito l’art. 4.1 del regolamento richiama, come abbiamo visto, la legge dello Stato in cui il danno si verifica; tuttavia in materia di prodotti difettosi, la dispersione dei collegamenti suggerisce di far dipendere la determinazione della legge applicabile dalla convergenza di più elementi verso uno stesso Stato; significativa è stata la Convenzione dell’Aja del 1973 sulla responsabilità per prodotti difettosi.

Anche il regolamento Roma II prospetta diverse soluzioni: per la situazione più semplice, in cui responsabile e danneggiato hanno residenza abituale nel medesimo Stato al momento del verificarsi del danno, l’art. 5 porta all’applicazione della legge di tale Stato, richiamando così la norma generale prevista al paragrafo 2 del precedente articolo.

Negli altri casi secondo l’art. 5.1 la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:

-”La legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese” (art. 5.1 lett. a).

-“La legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese” (art. 5.1 lett. b); in questo modo, oltre a favorire la certezza del diritto, si ottiene il risultato di sottoporre al medesimo regime di responsabilità tutti i fornitori operanti nello Stato in cui il prodotto è stato venduto.

-“Le legge del paese in cui danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese”, in mancanza dei criteri previsti alle lettere precedenti (art. 5.1 lett. c).

Resta pur sempre l’eventualità che un prodotto sia messo in commercio in un dato Stato senza il consenso del produttore, il quale dunque non prevede che contro di lui possa essere fatta valere la legge di quello Stato; per questo è stata introdotta nel regolamento una clausola di prevedibilità, che all’art. 5.1 comma 2 stabilisce che “qualora il produttore non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo in uno degli Stati richiamati in successione dalle disposizioni del comma precedente, si applica legge dello Stato in cui abitualmente risiede lo stesso produttore”.

Infine l’art. 5.2 riprende il criterio del collegamento più stretto, già disciplinato nel paragrafo 3 dell’articolo precedente.

 

 

D)Danno ambientale

 

Un’altra norma specifica è dedicata anche alla responsabilità per danno ambientale, inteso come “il mutamento negativo di una risorsa naturale, come l’acqua, il terreno, l’aria, il deterioramento di una funzione svolta da tale risorsa naturale a vantaggio di un’altra risorsa naturale o del pubblico, oppure il deterioramento della variabilità tra gli organismi viventi” (così il considerando 24) 14.

Le conseguenze dei disastri ambientali, per definizione, non rispettano i confini nazionali e viaggiano attraverso l’atmosfera e le acque; inoltre si è notevolmente diffusa la propensione delle aziende a fare in modo che le loro attività sicuramente o potenzialmente nocive si svolgano in Stati sprovvisti d i standard ambientali o dotati di un basso livello di protezione dell’ambiente.

Da qui nasce l’esigenza, a livello internazionale, di imporre standard minimi di protezione ambientale e di risarcibilità dei danni, principalmente attraverso la stipulazione di trattati idonei a stabilire particolari regimi di responsabilità; gli strumenti internazionali contengono norme di diritto materiale in tema di responsabilità relative a determinati danni ambientali.

Restano quindi prive di disciplina uniforme moltissime situazioni per le quali occorre ricorrere al diritto internazionale privato.

Il regolamento Roma II dedica al “danno ambientale” l’art. 7 secondo il quale, nel caso di obbligazioni derivanti dai cc.dd. disastri ambientali che riguardano un alto numero di soggetti, si applica la regola base stabilita in via generale per le obbligazioni da fatto illecito dall’art. 4.1, che si ricollega alla legge dello Stato “in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno”.

Nella seconda parte dell’art. 7 il legislatore comunitario ha preso in considerazione anche l’eventualità che un soggetto, il quale operi in uno Stato con standard ambientali elevati, produca danni in uno Stato con livelli di protezione più bassi; in questo caso l’applicazione della lex loci damni comporterebbe per il danneggiato uno svantaggio comparativo, colmato concedendogli la facoltà di “fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato”.

Questa è la sola disposizione del regolamento basata sulla c.d. ubiquità dell’illecito, infatti per locus delicti vanno intesi sia il luogo in cui si è prodotto il fatto illecito (teoria dell’azione) sia il luogo in cui si è verificato il danno (teoria dell’evento); si tratta di una soluzione che era stata elaborata dalla Corte di Giustizia UE per tutte le obbligazioni da fatto illecito ai fini dell’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968.

Il favor per il danneggiato previsto dall’art. 7, in particolare per l’optio legis unilateralmente consentita, trova giustificazione nel fatto che il responsabile del danno trae un beneficio economico ingente dalla propria attività dannosa e risulta in linea con l’orientamento generale dell’Unione Europea a contrastare il trasferimento in Stati non membri di attività nocive per l’ambiente.

L’art. 7 non fissa il termine entro il quale il danneggiato deve esercitare l’optio legis, in quanto sono diverse le norme processuali statali che determinano il momento oltre il quale all’attore è preclusa la presentazione di domande nuove.

La regola generale appena analizzata va messa in relazione con l’art. 17; infatti più ancora che per altre fattispecie, per il danno ambientale occorre tenere conto delle norme pubblicistiche di sicurezza e di condotta dello Stato in cui viene svolta l’attività che ha per effetto il verificarsi del danno in un altro Stato (es. se un’attività autorizzata nello Stato A, in quanto le emissioni nocive sono conformi alle norme ambientali ivi vigenti, provoca un danno nello Stato B nel quale invece le emissioni oltrepassano la soglia autorizzata, il giudice tuttavia deve tener conto del fatto che il presunto responsabile ha agito conformemente alle norme in vigore nello Stato in cui esercita la propria attività.

 

 

E)Violazione dei diritti di proprietà intellettuale

 

L’art. 8 del regolamento si occupa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale; esso riguarda il diritto d’autore ed i diritti connessi, il diritto alla protezione della banche dati e i diritti di proprietà industriale (marchi e brevetti).

La violazione di tali diritti può configurare inadempimento contrattuale ma anche dar luogo a responsabilità di tipo extracontrattuale; la disciplina designata è piuttosto rigida e non solo si discosta dalla norma generale ex art. 4 ma esclude la possibilità che le parti possano ricorrere all’optio legis ex art. 14.

Secondo l’art. 8 vige il principio della “legge del paese per il quale la protezione è chiesta” (lex loci protectionis), quindi in pratica la contraffazione di un diritto di proprietà industriale sarà regolata in base alla legge dello Stato in cui il brevetto è stato rilasciato, il marchio è stato registrato, il modello è stato depositato; allo stesso modo la violazione del diritto d’autore sarà regolata dalla legge dello Stato in cui il diritto è stato violato.

Il regolamento aggiunge poi un paragrafo dedicato ai diritti di proprietà intellettuale protetti dalla normativa comunitaria (il riferimento è al marchio comunitario); per questi diritti il locus protectionis è il territorio comunitario unitariamente inteso, con le obbligazioni derivanti dalla loro violazione che sono sottoposte alle  specifiche norme comunitarie.

Per quanto concerne invece le questioni non disciplinate dallo strumento comunitario, si utilizza il principio contenuto nel secondo paragrafo che prevede l’applicazione della legge dello Stato in cui la violazione è stata commessa.

Dott. La Marchesina Dario

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