Le obbligazioni naturali nell’impostazione giuridica del codice civile

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La nozione e l’evoluzione storica dell’istituto

Nelle questioni di natura morale o sociale possono sorgere dei vincoli non giuridici, ma che vengono rispettati alla luce di  tali principi. Tali rapporti assumono il nome di obbligazioni naturali.

L’articolo 2034 c.c., recita che “Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti”.

Storicamente, tali rapporti erano presenti, anche, nelle opere dei Giuristi romani, in relazione alle obbligazioni, contratte da taluni soggetti, sottoposti alla responsabilità di un Pater familias [1]. Un esempio tipico, può leggersi nel diritto antico, nelle obbligazioni contratte dalla filia familiae oppure nelle ipotesi, di credito o debito, stipulate da una persona, soggetta alla dipendenza di un dominus.

La ratio giuridica di tali rapporti, presenti nel codice civile, risiede in un adempimento spontaneo e sorretto dai richiamati principi di carattere morale o sociale. Su queste, Andrea Torrente osserva che :”quando il creditore non ha diritto di azione, ma il debitore non può ripetere ciò che ha spontaneamente prestato, si ha l’obbligazione naturale (naturale da natura debere- ricorda il diritto naturale!-in contrapposto ad obbligazione civile o perfetta)[2].In merito a ciò, però, è opportuno osservare che il vincolo giuridico sorge, nel momento in cui il soggetto adempie l’obbligazione, anche se sprovvista di un’azione di ripetizione (soluti retentio).  La Relazione del Guardasigilli, al codice civile (1941) ritiene che tali rapporti erano presenti anche nel precedente impianto normativo (art.1237 c.c) ed in posizione simmetrica, con quelle civili, seppur con una differenti finalità. Ciò sta ad indicare la peculiarità di tali rapporti, all’interno dell’ordinamento giuridico.

Alcuni esempi di obbligazioni naturali sono presenti nell’ipotesi di obbligazioni contratte in relazione al gioco ed alla scommessa (art. 1933 c.c), nella  disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.) o  nel caso di un debito prescritto (art.2940 c.c) etc.

La natura giuridica del rapporto

La dottrina giuridica, in relazione a ciò, ha sviluppato differenti teorie: per una parte della stessa, le obbligazioni naturali sono state chiamate anche debiti naturali, in quanto si caratterizzano per il loro contenuto morale o sociale; invece, secondo Santi Romano, tali obblighi sono perfetti ma, in altri ordinamenti, come quelli di una confessione religiosa o correlati all’agire morale; un’altra impostazione le qualifica come delle obbligazioni civili imperfette, a causa della mancanza di un’azione di ripetizione della prestazione adempiuta.

I principi che sorreggono tali rapporti sono l’incoercibilità dell’adempimento e l’irripetibilità della prestazione.

La medesima sorte, seppur in senso opposto e per altre motivazioni giuridiche sostanziali, riguarda anche una prestazione contraria al buon costume. La norma, di cui all’articolo 2035 c.c, dispone che :”Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto pagato”. In tale ipotesi la prestazione è sprovvista di azione, in quanto la causa dell’adempimento, si presenta non meritevole di tutela, da parte dell’ordinamento giuridico. In ciò, trova applicazione l’articolo 1343 c.c in relazione alla causa illecita nel contratto o nelle fonti obbligatorie. Tali atti sono soggetti a nullità, ai sensi dell’articolo 1418 c.c, in virtù della contrarietà della causa.

Le disposizioni fiduciarie e le obbligazioni naturali

Tra gli esempi di obbligazioni naturali troviamo anche la disposizione fiduciaria Ciò in quanto, a mente dell’articolo 627 comma 2, c.c, questa clausola opera sulla base di un obbligo di natura morale o sociale. In tale disposizione normativa, è presente un adempimento spontaneo, basato su dei principi, dal contenuto spiccatamente etico. Un esempio dell’istituto è richiamato da Andrea Torrente, il quale osserva che:”Tizio dispone nel testamento dei suoi beni a favore di Caio, ma con l’incarico di trasmettere a Sempronio i beni lasciati”[3].

Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con la pronuncia numero 1007 del 12 febbraio 1980, ha osservato che:”L’art. 2034 c.c. ha distinto le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo al comma 2 fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l’adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al comma 1, con disposizione molto più ampia, l’esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l’indagine sulla sussistenza di un’obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall’altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” .

Il decisum è particolarmente significativo, in quanto, con evidente chiarezza, conferma  la specifica peculiarità di tali rapporti, che come osservato, si ritrovano in differenti disposizioni normative, tra cui anche quelle inerenti le ipotesi successorie.

Le osservazioni conclusive

Per quanto fin qui esposto, l’istituto si presenta davvero molto interessante in quanto consente di comprendere, pienamente, la funzione delle norme giuridiche nel regolare i comuni rapporti di diritto comune. In tal caso, le evidenziate norme danno contezza ad un adempimento, di natura sociale o morale, che può presentarsi nella normale relazionalità dei consociati. E questo si fonda sulla spontaneità dell’esecuzione, in virtù delle richiamate motivazioni. Certamente, il Legislatore, nel vigente codice civile, ha inteso regolare, la totalità dei rapporti che interessano l’esperienza giuridica, richiamando anche tali obbligazioni, con lo scopo di offrire una risposta, alle necessità ed ai bisogni della collettività, che nelle norme, devono sempre saper trovare un’effettiva tutela giuridica.

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[1]    VINCENZO ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano,jovene, Napoli, 1997,pg.410.

[2]    ANDREA TORRENTAE, Manuale di diritto privato, Giuffre, 1965,pg.326.

[3]    ANDREA TORRENTAE, Manuale di diritto privato, Giuffre, 1965,pg.175

Dott. Giorgio Gianluca

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