Le offerte devono essere distinte formalmente ma anche sostanzialmente attenzione alle cariche sociali (TAR Sent. N.00508/2012)

Lazzini Sonia 10/11/12
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La riconducibilità delle offerte presentate ad un unico centro decisionale ne comporta l’obbligatoria esclusione

ATTENZIONE:NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CD PATTO DI INTEGRITA’, LA STAZIONE APPALTANTE PUO’ ANCHE ESCUTERE LA CAUZIONE PROVVISORIA

non appare, infatti, molto verosimile che in un unico gruppo familiare, con distribuzione incrociata delle quote e delle cariche delle due società tra i componenti del medesimo gruppo, vi sia stata una separazione – dal punto di vista informativo e delle comunicazioni che intercorrono tra tali componenti – così rigorosa, da consentire la presentazione di offerte distinte, oltre che formalmente, anche sostanzialmente.

Anche le ragioni di economicità addotte per spiegare la predisposizione unitaria dei plichi e la loro spedizione da uno stesso ufficio postale non sono così plausibili come sostiene la ricorrente

gli indizi raccolti dal Comune di Firenze nella vicenda de qua si appalesano pienamente idonei a giustificare la decisione di escludere dalla gara la società ricorrente.

Ed invero la pluralità, gravità ed univocità di tali indizi, tutti concordemente orientati nel senso della sussistenza di un collegamento sostanziale tra le due imprese interessate (la ricorrente e la A. Ricorrente S.r.l.), supporta la conclusione della riconducibilità delle offerte presentate da queste ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi di segretezza delle offerte, par condicio competitorum e, in definitiva, di libera concorrenza

Vero è che taluni degli elementi elencati hanno natura formale, e che per essi, se isolatamente analizzati, potrebbe anche parlarsi di mere coincidenze, di per sé non significative di una commistione di interessi tra le due imprese coinvolte. Lo stesso, tuttavia, non si può dire dell’intreccio azionario sopra descritto tra i membri della famiglia Ricorrente, che, da sé solo, fa sorgere il dubbio della sussistenza di un unico centro decisionale

Passaggio tratto dalla sentenza numero 508 del 14 marzo 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Il Comune di Firenze, infatti, ha enucleato nel provvedimento gravato i seguenti quattro gruppi di indizi di collegamento sostanziale tra le due società sopra nominate:

1) l’identità delle grafie contenute sulle ricevute dei versamenti a favore dell’Autorità di Vigilanza e sui contrassegni presenti all’esterno dei plichi dell’offerte, nonché la provenienza da un’unica mano delle firme siglari apposte sui moduli A) ed in calce alle offerte presentate dalle due imprese, come da perizia grafologica della dr.ssa Roberta Guidi, perito che – ha specificato la difesa comunale – è iscritto all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze;

2) l’intestazione dell’intero capitale sociale delle due società, in quote uguali, alle medesime quattro persone, e pertanto la circostanza che il sig. Alberto Ricorrente, amministratore unico e direttore tecnico della A. Ricorrente S.r.l., è nello stesso tempo socio della Ricorrente Piante Rieti S.r.l., mentre il sig. Gaetano Ricorrente, amministratore unico e direttore tecnico di quest’ultima, è, altresì, socio della A. Ricorrente S.r.l., come da visure camerali del 27 febbraio 2007;

3) il fatto che i contrassegni di posta celere all’esterno dei plichi delle rispettive offerte rechino, in basso a destra, il timbro dello stesso ufficio postale di Rieti, con la stessa data (14 febbraio 2007) e pressoché identico orario (12:52 e 12:53), sebbene una delle due ditte (la A. Ricorrente S.r.l.) abbia sede in Roma;

4) la presenza di marche da bollo sulle due offerte recanti stessa data (1° dicembre 2006) ed orario pressoché identico (18:43:44 e 18:43:50).

(…)

è la medesima ricorrente ad ammettere che il rispetto della par condicio competitorum e del principio di segretezza delle offerte postula la mancanza tra i partecipanti alla gara di una relazione idonea a consentire un flusso informativo in merito ai contenuti delle rispettive offerte e, come si è già esposto, il Collegio condivide senz’altro un simile assunto. Se così è, tuttavia, appare, poi, contraddittorio che la stessa ricorrente insista sull’esistenza di un unico centro operativo per le due imprese coinvolte per quanto riguarda gli adempimenti procedurali della presentazione delle offerte (dovuto a ragioni di maggior economicità), negandolo, invece, con riferimento ai profili decisionali ed al contenuto delle offerte. Ciò, tanto più che, mentre si può ipotizzare l’affidamento dei citati adempimenti procedurali ad uno stesso soggetto, senza che ciò comporti una commistione di interessi tra le ditte, il vincolo parentale esistente tra i titolari delle stesse, con il connesso intreccio azionario, appare senz’altro un adeguato (forse il migliore) strumento per determinare quel flusso informativo sui contenuti delle offerte che la normativa di settore vuole, invece, evitare.

Del resto, anche le ragioni di economicità addotte per spiegare la predisposizione unitaria dei plichi e la loro spedizione da uno stesso ufficio postale non sono così plausibili come sostiene la ricorrente, poiché nel caso di specie l’ufficio postale utilizzato è quello di Rieti, mentre la A. Ricorrente S.r.l. ha sede in Roma: dunque, se si trattasse unicamente degli adempimenti procedurali connessi alla spedizione delle offerte, e non della loro redazione unitaria – con la conseguente commistione informativa e decisionale – non si capirebbe perché piuttosto la A. Ricorrente S.r.l. non abbia spedito il plico da Roma, anche per fugare ogni sospetto.

Relativamente, poi, alla perizia grafologica, è assai significativo che la ricorrente non contesti le risultanze di essa circa la provenienza delle grafie da un’unica mano. Da ultimo, in sede di udienza pubblica la società si è rifatta all’elevato numero di ditte partecipanti alla gara per escludere che vi sia stata la possibilità di turbativa ipotizzata dalla P.A., ma è evidente che il numero delle ditte partecipanti alla gara de qua è elemento del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, in quanto, di per sé, non esclude affatto che le ditte coinvolte abbiano almeno cercato di alterare la serietà della gara stessa, mediante le condotte (correttamente) sanzionate dal Comune di Firenze.

Sentenza collegata

37790-1.pdf 168kB

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Lazzini Sonia

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