Le “parole sacre” della Costituzione italiana e la difesa dei valori democratici

Nella Costituzione italiana l’utilizzo delle parole, così come  la loro collocazione, non è mai casuale.

Con tre semplici espressioni Italia, Repubblica, democratica, l’art. 1 della Costituzione definisce un cambio epocale.

Dovere di fedeltà alla Repubblica, difesa  della patria e dovere di solidarietà: le parole della “sacralità civile” della Costituzione.

Il ripudio della guerra: le parole dell’Italia pacifista.

Italia, Repubblica democratica e difesa della Patria. Le “parole” della Costituzione

Le parole Italia e Patria nella Costituzione ed il rapporto tra queste due espressioni sono tra gli argomenti meno studiati dai costituzionalisti. La presente riflessione intende offrire qualche spunto su un tema di ricerca piuttosto infrequente in dottrina

Il nostro legislatore costituzionale è autore raffinato ed attento nell’uso dei termini.  L’utilizzo delle parole non è casuale . Ciascuna di esse è soppesata, mai sprecata.

Nonostante la scrittura normativa risalga a circa 70 anni, essa non appare particolarmente enfatica, neppure nei casi in cui si fa riferimento a valori all’epoca particolarmente sollecitati dalle dolorose esperienze storiche .

Per il Costituente, le parole sono preziose. Sono le pietre angolari su cui edificare lo Stato democratico repubblicano. Quanto più le parole e le espressioni da utilizzare appaiono preziose, tanto più il legislatore costituzionale è  attento a non sprecarle.

Inutile tentare paragoni con la scrittura odierna. Appare evidente che l’odierno profluvio di parole della politica o del mondo istituzionale, sia spesso senza senso e molte parole sono  utilizzate solo per riempire spazi vuoti che sarebbero più utilmente colmati da un sano silenzio.

Ebbene, le parole che il Costituente ritiene preziose in quel momento storico (1946-1947) di costruzione della nuova forma di Stato repubblicano democratico  e che usa con più parsimonia e rispetto  sono proprio : Patria e Italia.

Dopo  quella esperienza cosi devastante di dittatura, di guerra di rovine morali e materiali , in quel momento di recupero di una identità, proprio le parole che ci si sarebbe potuto attendere enfaticamente ripetute sono, al contrario, le due parole meno utilizzate: Italia e patria.

Esse vengono citate solo due volte nella nostra Costituzione.

La parola Italia apre la Costituzione, non a caso. Art. 1 “L’Italia è  una Repubblica democratica fondata sul lavoro.  La sovranità appartiene al popolo….”

Questo articolo, che in una prima stesura del testo costituzionale era parte del preambolo poi diventato l’incipit dei “princìpi fondamentali” che aprono la Costituzione, esordisce dunque in un modo straordinariamente semplice: “ L’Italia è una Repubblica democratica…” Tre espressioni:  Italia, Repubblica, democratica, per definire un cambio epocale.

La parola Italia apre la Costituzione, per poi comparire, come si vedrà innanzi, soltanto in un’altra circostanza.

Anche il termine patria è  presente in due sole disposizioni normative.

Nell’articolo 52, I comma:  “La difesa della Patria è  sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare e` obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne´ l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”.

Il legislatore costituzionale, normalmente non enfatico, usa tuttavia la parola Patria con la P maiuscola; ed  aggiunge “…è  sacro dovere”. Aggiunge, cioè,  un elemento che  sembrerebbe di carattere  morale  e religioso in un testo  giuridico assolutamente laico.

Il valore della difesa della patria è, con tutta evidenza, apparso al Costituente talmente forte, elevato, così capace di richiamare i sentimenti  di unità  nazionale,  che ha inteso inserirvi un elemento, per così dire, di “sacralità civile” all’interno  del testo costituzionale. E non certo per caso, la prima volta che la Costituzione menziona la parola Patria, lo fa  con riferimento alla “difesa”, sacro dovere.

Ma sarebbe sbagliato riferire i due termini a profili esclusivamente militari, o declassificarli a mere espressioni enfatiche di stampo ottocentesco, quando, invece, meritano di essere interpretati nel contesto sistematico costituzionale. Il termine Patria, non è oggi da intendersi come delimitazione dello spazio  territoriale dello Stato Italiano. Piuttosto come l’insieme di territorio, ambiente,  patrimonio culturale, storico, artistico, nonché delle istituzioni democratiche, del loro ordinamento, nonché ancora dei valori e principi costituzionali di solidarietà sociale.

In questo senso, la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, senza distinzioni di sesso, lingua, razza, religioni, opinioni politiche, condizioni sociali, in attuazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), ma anche della responsabilità che discende dal dovere di solidarietà. Perché quel complesso di valori che il termine racchiude è patrimonio di ogni cittadino;  che ciascun cittadino, senza distinzioni, è chiamato a “difendere”. La difesa della Patria così intesa, non è dunque, sinonimo di difesa armata; tutti possono concorrere, anzi devono concorrervi, in omaggio al principio di solidarietà sociale e politica.

la Corte Costituzionale  ha avuto modo di pronunciarsi, sul punto, in relazione al servizio civile nazionale, definito scelta volontaria “che costituisce adempimento del dovere costituzionale di solidarietà” ( art. 2 Cost,) nonché del dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società ( art. 2 co. II) , ben potendo il dovere costituzionale di difesa della Patria adempiersi anche attraverso comportamenti di tipo volontario.

Altro è il servizio militare, cui infatti, è riservata distinta norma all’art. 52, II co : “ Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge”.

Ancora una volta, un sistema di estrema coerenza.

L’Italia rappresentata nella Costituzione è un Paese votato alla pace ed alla concordia nazionale ed internazionale.  Il sistema complessivo delle forze armate  è concepito come sistema difensivo del territorio, del popolo, dei valori,  della cultura di una identità nazionale: “ L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica Italiana”:   Come è noto, la “difesa” e le Forze Armate sono tra le materie riservate dalla Costituzione alla competenza dello Stato ai sensi dell’art.117, II co, lett. d:  “ Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie… d) difesa e Forze Armate … “

La seconda, ed ultima, occasione in cui viene utilizzato  il termine Patria si rinviene nell’articolo 59 Cost. .  Esso disciplina il potere del Presidente della Repubblica  di nominare i senatori a vita. “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”.

Cittadini, si ripete, che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti. Questo duplice riferimento, questa enfatizzazione, “dato lustro” e “altissimi meriti”  ha un senso profondo.

Il riferimento a  valori nobili, altissimi, al di sopra dei quali non esistono altri, è accostato alla parola Patria.

Il valore alto, assoluto, ma non ideologico, è infatti  l’appartenenza alla Patria,   richiamata in queste due norme.  Il superlativo assoluto è riservato a meriti talmente alti che soli  possono consentire l’ascesa non elettiva, ma per nomina, ad un seggio senatoriale a vita.

Vi è in questa norma anche la sacralità laica delle istituzioni rappresentative, valore oggi in buona misura perduto.

La ricostruzione qui proposta è ampiamente confermata dalla dagli atti  dell’Assemblea Costituente  e del qualificato dibattito sviluppatosi anche intorno alle questioni apparentemente solo letterarie che dà conto che le espressioni  inserite sono frutto di una scelta discussa, misurata,  meditata nel significato di ciascuna nel contesto complessivo  del sistema normativo.

Dovere di solidarietà, dovere di fedeltà alla Repubblica,  dovere di difesa della Patria

Nel solco del medesimo iter logico e ricostruttivo, relativo al dovere dei cittadini di preservare i valori democratici e le istituzioni del Paese, si colloca anche l’art. 54 Cost. , il quale dispone : “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi”.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

La norma costituzionale riferisce il dovere di fedeltà alla Repubblica ai “cittadini”, ossia a tutti coloro i quali siano legati all’Italia dal vincolo giuridico della cittadinanza, indipendentemente dal ricoprire o meno ruoli o funzioni pubbliche.

La strutturazione del I comma è assai significativa.

Il dovere di fedeltà,  elemento valoriale, precede l’elemento più marcatamente giuridico relativo all’osservanza della Costituzione e delle leggi.

La “fedeltà” alla Repubblica appare strettamente collegata ad un complesso di elementi che qualificano l’appartenenza dei cittadini in quanto tali, mentre l’osservanza della costituzione e delle leggi , ovviamente, riguarda i cittadini e non solo.

A “tutti i cittadini”  si richiede oltre al rispetto delle norme qualcosa di più, ossia il rispetto e la difesa dei valori fondanti la Repubblica.

Significativamente, l’art. 54 chiude il titolo IV dei rapporti politici. E’ evidente lo stretto collegamento tra il dovere dei cittadini di fedeltà alla Repubblica e il sacro dovere del cittadino di difesa della Patria.

In entrambi i casi il riferimento al dovere è rivolto al cittadino, prima ed indipendentemente dalla funzione pubblica che può essergli affidata o dal ruolo militare eventualmente ricoperto.

L’art. 54, II co,  aggiunge poi  un riferimento specifico diretto a quei cittadini che ricoprono funzioni pubbliche, richiamando non solo il dovere di adempierle nell’interesse superiore della Repubblica, ma anche la modalità dell’adempimento ossia con disciplina ed onore.

Elementi questi di qualificazione  con connotati di valori alti e nobili.

In questo senso si giustifica l’obbligo del giuramento, “nei casi stabiliti dalla legge”, inteso proprio a rendere solenne e formale i vincolo ed il dovere da adempiere per coloro i quali ricoprano funzioni pubbliche.

Non può sfuggire, secondo il richiamato insegnamento della Corte Costituzionale, la qualificazione di tali doveri dei cittadini come connotazione specifica “di adempimento del dovere costituzionale di solidarietà” ( art. 2 Cost,)

 Il “ripudio” della guerra : le parole dell’Italia pacifista

Si è detto che la parola Italia apre la nostra Costituzione; e che  solo in un’altra occasione questa parola viene utilizzata. Ebbene la parola Italia unita al suo predicato di qualificazione “Repubblica democratica”, collocato in apertura del primo articolo, evidenzia che quelle espressioni intendono contenere un compendio di valori caratterizzanti .

La democrazia è pace, solidarietà, rispetto dell’uomo, partecipazione libera, ma è anche difesa dei valori dalle aggressioni e dalle minacce alla libertà degli uomini e delle istituzioni democratiche; difesa dei valori fondanti la convivenza civile.

La parola “Italia” ritorna proprio nell’art. 11 della Costituzione dove, in modo chiaro e diretto, si esprime la scelta pacifista dell’Italia democratica e solidale. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

Nelle pagine del lavori dell’ Assemblea costituente si nota un’attenzione particolare sull’uso della parola  “ripudia”; non è stata scelta in prima lettura. Ripudia non è  “rifiuta”,  “è contraria”,  “non apprezza”,  “rigetta”, o altro ancora . Il ripudio  dà un senso netto, solenne, irremovibile di esclusione, di oltraggio. Il ripudio è  una espressione forte  che viene  associata alla parole Italia/guerra.

Il ripudio della guerra è  il manifesto dell’Italia pacifista. L’Italia che si vuole costruire è, fattrice di pace nel mondo. Per tale obiettivo, essa è disposta a consentire, sebbene “in condizioni di parità con gli altri Stati”, le potenziali limitazioni della sovranità “necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” ( art. 11, I co).

È una rivoluzione rispetto alla storia immediatamente precedente:  l’Italia che conquista, l’Italia imperiale che oltraggia  popoli e paesi, vicini e lontani.

Si chiude  un cerchio.

L’Italia democratica (art. 1); l’Italia ripudia la guerra (art. 11) . Solo due volte la parola  “Italia” nella Costituzione italiana: l’Italia democratica che ripudia la guerra.

Democrazia, libertà, pace. In due parole, anzi in una sola parola ripetuta due volte, vi è il manifesto di uno Stato nuovo che si costruisce sulle macerie del vecchio.

Del tutto coerente con questo assunto appare l’attenzione del Costituente verso la funzione democratica delle Forze Armate che ne costituisce il fondamento: “L’ordinamento delle Forze Armate si conforma allo spirito democratico della Repubblica” ( art. 52, III co.) . Le  Forze armate italiane sono concepite come lo strumento di difesa dei più alti valori della convivenza civile, dello Stato, come portatori di pace.

 

Bibliografia essenziale

Assemblea Costituente, Atti, sul sito www.legislature.camera.it, sottosezione “Discussioni”.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  Ufficio per il Servizio Nazionale Civile  Linee guida per la formazione generale di giovani in servizio civile nazionale, del 4.4.2006, sul sito http://www.serviziocivile.gov.it.

Bambi F., La lingua delle aule parlamentari. La lingua della costituzione e la lingua della legge , Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2015 p. 1.

De Mauro T, Voce Costituzione, in Arcangeli M. ( a cura di ), Itabolario. L’Italia unita in 150 parole, Roma, Carocci, 2011;

Deon, V., Una lingua democratica: la lingua della Costituzione, in G. Alfieri ‒ A. Cassola (cur.), La “Lingua ’Italia”. Usi pubblici e istituzionali,, Roma 1998, 195-212.

 

Prof. Avv. Ciocia Paolo

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