Le perquisizioni

 

  1. Nozione e presupposti

La perquisizione (art. 247 c.p.p.) è un mezzo di ricerca della prova la cui finalità è quella di  consentire l’acquisizione di un elemento probatorio che sarà destinato a diventare una prova solo se e quando verrà assunto in contraddittorio tra le parti nel corso della fase dell’istruttoria dibattimentale.

L’ordinamento giuridico italiano colloca la  perquisizione all’interno della categoria di quei particolari atti meglio conosciuti come  atti a sorpresa”, ciò in quanto affinché essa possa raggiungere la sua massima utilità, né l’indagato (o imputato)  né il suo difensore ne devono essere resi previamente edotti. Le ragioni alla base di questa scelta legislativa sono alquanto ovvie: se l’autorità giudiziaria avvertisse il soggetto che nasconde il corpo del reato (ad esempio un coltello utilizzato per un omicidio), che di lì a poco subirà una perquisizione, egli farà di tutto per disfarsene prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ma facciamo un passo indietro …

Che cosa si intende per Perquisizione”?

Quando si utilizza tale termine, di regola, si è soliti fare riferimento ad  una specifica attività di indagine finalizzata alla ricerca una res (corpo del reato  o cose pertinenti al reato) che si presume essere stata nascosta o indosso ad una determinata persona o in un preciso luogo.

Più nello specifico, con la locuzione “corpo del reato” si intende fare riferimento alla cosa sulla quale o attraverso la quale il reato è stato commesso (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla pistola utilizzata al fine di commettere un omicidio) nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto od il prezzo del reato stesso.

Quando si fa menzione alla locuzione “cose pertinenti al reato”,  invece, si suole fare riferimento alle cose che servono, anche solo indirettamente, ad accertare l’avvenuta consumazione dell’illecito o il suo autore.

L’ordinamento giuridico italiano, tuttavia,  prevede anche una peculiare forma di perquisizione finalizzata alla ricerca di una determinata persona, purché vi ricorra almeno uno di seguenti due presupposti: la flagranza del reato o  l’evasione[1]. E’ proprio per tale ratio che, oggigiorno, si ritiene che la perquisizione possa palesarsi oltre che nell’attività di ricerca di una determinata res  da dover assicurare al procedimento, anche nell’attività di ricerca di una persona da dover “catturare” contro la quale è stato emesso, ad esempio, un ordine di carcerazione.

 

Il decreto motivato di perquisizione

Le operazioni di perquisizione devono essere disposte con decreto motivato da parte dell’autorità giudiziaria, a pena di nullità delle stesse.

Quando si parla di autorità giudiziaria si fa riferimento al Pubblico ministero o al Giudice a seconda della fase procedurale in cui la perquisizione viene disposta: durante le indagini preliminari si parlerà di PM, durante il dibattimento si parlerà del Giudice.

Al fine di comprendere al meglio la figura del decreto di perquisizione, si potrebbe viaggiare con la mente fino a giungere ai più noti film americani polizieschi, all’interno dei quali l’FBI, prima di fare accesso nella casa di un sospetto criminale, per ribaltarla come un calzino, gli  mostra il cd.  mandato di perquisizione, rispetto al quale il nostro caro e tradizionale decreto di perquisizione possiede sicuramente tanti elementi in comune.

A tale proposito è bene chiarire che il decreto con cui si dispone la perquisizione debba necessariamente indicare  da un lato quale sia lo scopo che, attraverso l’attività di ricerca, si intende  perseguire e dall’altro quali siano le reali ragioni che sottendono l’adozione del decreto stesso.

Detto in modo più semplice, il decreto de quo deve specificare quali siano i motivi che abbiano spinto l’autorità giudiziaria a ritenere probabile che il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso si trovino in quel determinato luogo, o ancora, indosso a quel determinato soggetto.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad un omicidio.

L’autorità giudiziaria avendo il fondato motivo di ritenere che a sparare Caio sia stato il suo rivale in amore, Tizio, dispone una perquisizione sulla sua persona e nella sua casa al fine di cercare la pistola con cui ha sparato.

Prima di iniziare l’attività di ricerca, tuttavia, l’autorità giudiziaria è tenuta preliminarmente a consegnare il decreto di perquisizione all’interessato affinché egli possa ben comprendere cosa gli stia accadendo intorno.

Le autorità competenti a disporre l’attività di perquisizione

L’attività di perquisizione nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento è disposta dal Giudice procedente.

Nella fase delle indagini preliminari, invece, all’attività di perquisizione vi procede il Pubblico ministero o personalmente (circostanza nella realtà che avviene molto raramente) o delegando l’atto di ricerca alla Polizia Giudiziaria.

In ogni caso, il P.M, emette il  decreto motivato attraverso cui si dispone la perquisizione (art. 247 commi 2 e 3 c.p.p.).

Se la regola generale vuole che sia l’autorità giudiziaria ad avere il potere di disporre la perquisizione con decreto, mentre alla polizia giudiziaria spetta il compito si provvedere materialmente ad eseguirla; ci sono, tuttavia, dei casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria possono provvedere di propria iniziativa alle operazioni di perquisizione (personale e/o domiciliare) senza, cioè, il previo decreto motivato emesso della autorità giudiziaria.

Questa eventualità può verificarsi quando, sempre nel corso delle indagini preliminari, gli ufficiali di P.G. si trovino dinanzi o ad una flagranza di reato o ad un’ evasione. Ebbene, in tali casi essi possono procedere alla perquisizione di propria iniziativa, proprio perché il loro intervento è dovuto dalla necessità di dover di far fronte a situazioni emergenziali, dinanzi alle quali non è né  necessario, né tanto meno opportuno, attendere il previo decreto del P.M.

Si pensi alle situazioni in cui la P.G. debba urgentemente procedere alla perquisizione di persone, locali, auto o borse quando vi sia il fondato motivo di credere che il reato sia ancora in corso o sia stato appena commesso (flagranza di reato),  oppure si pensi alla situazione in cui vi sia il fondato motivo di credere che in un determinato locale ci siano armi, munizioni o esplosivi, o una persona ricercata in relazione ai più gravi reati di associazione mafiosa[2].

Ebbene, dalle ipotesi sopra citate, si evince ictu oculi che si ci trovi in presenza di circostanze in cui la Polizia giudiziaria debba necessariamente intervenire in maniera immediata, senza, cioè, dover attendere, la decisione (il decreto) del P.M., in quanto trattasi di  tipologie di reati di  massimo allarme sociale e che se portati a compimento, possono ledere gravemente l’incolumità e la sicurezza pubblica.

In tali situazioni, dunque, la polizia giudiziaria dovrà trasmettere senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore il verbale al PM, affinché egli procederà alla convalida della perquisizione eseguita in via d’urgenza.

Entro le 48 ore successive il PM  procederà, dunque, alla convalida sempre che riterrà sussistenti i presupposti per l’esecuzione della perquisizione: ovvero, il rispetto del termine delle quarantotto ore e la reale sussistenza dei motivi urgenti che hanno indotto ad eseguire una perquisizione senza decreto.

In materia di perquisizioni il legislatore si è preoccupato di garantire un sempre maggiore livello di tutela dei diritti delle persone che subiscono una perquisizione, sostanziandosi, quest’ultima, come un’attività estremamente invasiva.

La perquisizione personale (art. 249 c.p.p)

In caso di perquisizione personale prima di avviare le relative operazioni, l’autorità giudiziaria deve consegnare all’interessato una copia del decreto, unitamente all’avviso:

  • della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 c.p.p. ad assolvere all’ufficio di  testimone;
  • della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questi  può assistere al compimento dell’atto, ma non ha il diritto ad essere previamente avvisato 24 ore prima del compimento dello stesso (articolo 164 comma 1 e comma 2). Ciò vuol dire che il difensore potrà assistere allo svolgimento delle operazioni di ricerca (art. 365 co. 2 ) solo se prontamente reperibile. Detto in parole ancora più semplici, in capo alla P.G. grava il compito di informare l’indagato ( o l’imputato) del diritto di farsi assistere da un avvocato, tuttavia non vi è anche il relativo dovere di attendere l’arrivo del difensore qualora quest’ultimo debba giungere, ad esempio, da un luogo lontano.

Orbene, affinché la perquisizione possa essere disposta è necessario che vi sia la presenza di un fondato motivo di ritenere che taluno occulti su di sé il corpo del reato o le cose pertinenti al reato, che se reperite verranno sottoposte al conseguente sequestro probatorio.

La perquisizione personale a seconda delle circostanze può essere più o meno invasiva.

Un esempio può aiutare a comprendere il diverso grado di invasività che può contraddistinguere tale operazione al variare dell’oggetto concretamente ricercato dall’autorità giudiziaria.

Qualora  l’oggetto della ricerca sia un cellulare, ovviamente la ricerca sarà meno invasiva in quanto basterà che l’autorità giudiziaria toccherà le tasche del jeans o del giubbino del sospettato al fine di rinvenire il dispositivo mobile.

Se, invece, l’oggetto della ricerca sarà un ovulo di cocaina, allora di conseguenza l’operazione sarà sicuramente più invasiva, potendo, finanche, l’autorità giudiziaria chiedere al perquisito di spogliarsi.

Il legislatore dispone, che la perquisizione personale, al pari dell’ispezione personale, a prescindere dal grado di invasività imposto dalle circostanze, debba essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti ove possibile, del pudore di chi la subisce. E tale circostanza si traduce nel fatto che, salvo situazioni di estrema urgenza, la perquisizione personale debba essere eseguita da una persona dello stesso sesso del perquisito. 

Così, se ad essere perquisita sarà una donna, salvo casi eccezionali, vi dovrà procedere una poliziotta.

La perquisizione locale (art. 250 c.p.p.)

In caso di perquisizione locale, al pari di quella personale, prima di avviare le relative operazioni, l’autorità giudiziaria deve consegnare all’interessato una copia del decreto, unitamente all’avviso:

  • della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’art. 120 c.p.p. ad assolvere all’ufficio di  testimone;

 

  • della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Questi, al pari della perquisizione personale, ha la facoltà di assistere al compimento dell’atto, ma non ha il diritto ad essere preventivamente avvisato del compimento dello stesso.

Qualora manchi il diretto interessato la copia del decreto viene consegnata e gli avvisi rivolti ad un congiunto, o un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 250 co. 2 c.p.p.)[3].

Si potrà ben notare, quindi, che la perquisizione locale si differenzia dall’ispezione locale in quanto con la perquisizione, in caso di assenza dell’imputato (o di chi ha disponibilità del luogo), una copia del decreto motivato è consegnata ad una terza persona che si trovi in quel determinato momento sul posto da perquisire e che vanti dei diritti sullo stesso (ad esempio perché è il proprietario o il locatario di quella determinata abitazione).

Orbene, affinché la perquisizione locale possa essere disposta è necessario che vi sia la presenza di un fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato immobile ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso (art. 247 co 1 c.p.p.).

Peraltro, l’autorità  giudiziaria  ha anche la potestà di decidere, in fase di perquisizione locale,  di estendere l’oggetto della ricerca dalla originaria perquisizione dei luoghi alla perquisizione delle persone ivi presenti o che nel frattempo vi siano sopraggiunte (250 comma 3 c.p.p.), qualora vi sia un’elevata probabilità che le stesse possano occultare il corpo del reato  o cose pertinenti al reato.

Analogamente a quanto avviene per l’attività di ispezione, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale gli appositi motivi, che taluno (reiectus le persone ivi presenti) non si allontani prima che le operazioni siano concluse. L’eventuale  trasgressore sarà trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto ( art. 250 comma 3 c.p.p.).

La perquisizione domiciliare (art. 251 c.p.p.)

Si può procedere alla perquisizione domiciliare solamente quando vi sia il  fondato motivo di ritenere che il corpo del reato (cioè il mezzo con cui è stato commesso il reato) o cose pertinenti al reato si trovino in quel determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.

Orbene, appare opportuno precisare che con la locuzione “domicilio” si faccia riferimento, di regola, al luogo ove la persona abitualmente svolge la propria vita domestica o altro luogo chiuso adiacente all’abitazione stessa (si pensi, ad un garage dove questa abitualmente parcheggia la sua automobile).

Un esempio può aiutare a comprendere meglio la dinamica di tale tipologia di perquisizione.

Si pensi al caso di un furto di un orologio di diamanti che un noto cantante si è fatto personalizzare con le proprie iniziali.

Il PM può disporre la perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’indagato al fine di trovare proprio quell’orologio, così come personalizzato.

Dinanzi ad una cassaforte scoperta dietro ad un quadro,  la P.G. chiederà l’esatta combinazione per aprirla,  qualora essa non verrà resa dall’interessato si procederà comunque a forzarla.

Solo nell’eventualità in cui l’oggetto della perquisizione verrà trovato si proseguirà con il relativo sequestro: così facendo la res ritrovata durante la perquisizione viene conservata in funzione sia delle indagini e sia dell’eventuale processo che ad esse seguirà.

Il legislatore dispone che, qualora sia necessario perquisire un’abitazione o un luogo chiuso adiacente alla abitazione, l’autorità giudiziaria non possa eseguire le operazioni prima delle ore sette e dopo le ore venti (a tutela della intimità domestica), a meno che non vi siano particolari situazioni d’urgenza che impediscano il rispetto degli orari sovra indicati (art. 251 co. 2 c.p.p.)[4].

Quando ci si trovi in casi di urgenza, invero, la prassi vuole che la polizia giudiziaria busserà alla porta di casa alle prime luci dell’alba, così da avere la sicurezza di cogliere di sorpresa l’evaso o la persona da arrestare ed avere, pertanto,  maggiori chances di  dare esecuzione alla misura coercitiva o limitativa della  sua libertà personale.

E’necessario, tuttavia, che  l’autorità giudiziaria indichi per iscritto la sussistenza dell’urgenza che spinga a procedere al di fuori dei suddetti limiti temporali.

Anche durante la perquisizione domiciliare, come per la perquisizione locale, la P.G. può ordinare ai presenti (quindi non solo al titolare dell’abitazione o all’indagato) di non allontanarsi prima della conclusione dell’operazione di ricerca. Inoltre le persone presenti o sopraggiunte, possono essere perquisite (perquisizione personale)  qualora vi sia il fondato motivo di ritenere che possano nascondere su di sé il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

La perquisizione di sistemi informatici

Nel 2008 il legislatore ha ritenuto doveroso l’ inserimento del comma 1bis  all’interno del corpus dell’articolo 247 c.p.p., prevedendo una perquisizione ad hoc relativamente ai sistemi informatici

( server, database, router, modem,  computer, tablet ecc.).

La perquisizione informatica è disposta quando sussiste il fondato motivo di ritenere che informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un dato sistema informatico o telematico.

Tale tipologia di perquisizione è ordinata, adottando tutte le misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne la relativa alterazione.

Le procedure alternative alla perquisizione

Nel nostro ordinamento giuridico esistono due casistiche in presenza delle quali si può legittimamente evitare l’esecuzione dell’attività di perquisizione:

– Se la perquisizione ha come ratio la ricerca di una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può limitarsi ad “invitare” l’interessato a consegnare la cosa stessa. Se tale invito è accolto e la cosa è  spontaneamente consegnata, non si procede alla perquisizione, salvo che sia comunque utile disporla per un’ulteriore completezza delle indagini[5] (art. 248, co.1 c.p.p.).

– Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono procedere preliminarmente ad esaminare presso istituti di credito determinati atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. Solamente nel caso in cui tali istituti si rifiutino di fare accedere a tali dati, l’autorità giudiziaria procederà alla perquisizione, tramite la consegna dell’apposito decreto.

Volume consigliato

Note

[1] G. Conso,V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale, 2014

[2] G. Conso,V. Grevi, M. Bargis, Compendio di procedura penale, 2014

[3] G.Giappichelli, Procedura penale, edizione 2014

[4] G.Giappichelli, Procedura penale, edizione 2014

[5] G.Giappichelli, Procedura penale, edizione 2014

 

Angela Malafronte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento