Le politiche del mercato del lavoro nella disciplina della concorrenza nell’U.E.

Mercato del lavoro

Nell’attuale bassa crescita industriale si è affermato che la creazione dei posti di lavoro non può avvenire che nel mercato dei servizi.
Purtroppo si è manifestata in molti casi una crescita di lavori a bassa qualificazione, a fronte di una stretta fascia ad alta qualifica e remunerazione, dove l’informatica si è risolta molte volte in una destrutturazione socio-ambientale, con una difficile ristrutturazione e nuove conflittualità, quali gli ostacoli in materia di fiscalità tra Stati, tali da creare flussi incontrollabili di utili per grandi gruppi.

Si è manifestata anche una difficoltà dell’Europa, sebbene fornita di un’ottima base scientifica, nei settori ad alta tecnologia, dove la globalizzazione ha favorito la formazione di nuove aree altamente competitive a grande espansione, quali la Cina.
In questo ambito è emerso lo svantaggio competitivo, in particolare per le PMI, dato dall’eccesso di regole amministrative e regolamentari che incidono pesantemente sui costi di produzione.
Si discute sulla velocizzazione dei processi, dimenticando che l’efficienza non è l’efficacia, ossia la possibilità di raggiungere obiettivi chiari e prefissati.

Un esempio è la discussione in atto sul rapporto diritti/doveri, l’equilibrio sociale è qualcosa di complesso, infatti se per il singolo la crescita dei diritti e la conseguente decrescita dei doveri è un utile, socialmente raggiunto un apice vi è una decrescita.
Il prolungamento della curva dalla rigidità, alla complessità, fino alla caoticità, avviene solo con l’esternalizzazione dei costi mediante il sistema assicurativo, che viene a spalmare socialmente i relativi costi interni risultando in tal modo esternati.

Il diritto perde così la funzione di regolatore positivo del sistema socio-economico, per diventare una disutilità che frena la crescita di cui i tribunali sono dei catalizzatori, non più in grado nel rapporto dialettico giudice/avvocato di provvedere ad alternare spinte ed arresti, in un equilibrio precario ma sempre ristabilito su altri piani in rapporto al contesto tecnologico e al suo relativo contesto socio-culturale.

Un esempio di possibile scontro tra diritti, tali da portare all’instabilità, è quello avvenuto presso la Corte di Strasburgo nel 1994 nel Caso Otto Preminger Institut, dove il diritto alla libertà di espressione si è trovato a configgere con la libertà religiosa.

L’emergere della disoccupazione di massa, anche a causa di delocalizzazione e innovazione tecnologica, è stata peggiorata dal limitarsi ad una politica esclusiva di sostegno ai redditi, senza l’accompagnamento all’acquisizione di nuove competenze.
Si è privilegiato così il consumo all’investimento, secondo il metodo delle politiche passive piuttosto che pro-attive, rendendo la spesa pubblica improduttiva e tale da non evitare la “trappola della disoccupazione”, dovuta a lunghi periodi di inattività che rendono sempre più difficile e costoso il reinserimento lavorativo.
Il regime fiscale, dal canto suo, nell’accrescere le aliquote impositive fortemente progressive sul reddito da lavoro scoraggia il reinserimento lavorativo in quanto vengono meno le prestazioni assistenziali fiscalmente più favorevoli, si realizza così quella che viene definita in letteratura come “trappola della povertà”.

Il finanziamento di sistemi avanzati di sicurezza sociale sono fonte di una crescente pressione fiscale e del disavanzo di parte del settore pubblico, vi è, inoltre, una forte tensione tra i vari settori del sistema di sicurezza sociale a seguito del trasferimento di elevati numeri di lavoratori da un settore di prevenzione sociale all’altro, circostanza che complica ulteriormente la definizione effettiva dei costi in rapporto a politiche occupazionali ben definite.

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Disciplina della concorrenza

Il Trattato di Roma ha quale finalità la creazione di uno spazio economico comune in cui vi sia una concorrenza “non falsata”, che permetta la migliore allocazione delle risorse e una spinta al miglioramento dei risultati, nonché all’innovazione nei prodotti e nei processi.

Se il mercato è il punto di riferimento, esso può portare spontaneamente attraverso l’evoluzione delle forze in gioco all’eliminazione della stessa concorrenza, ecco nascere la necessità di provvedimenti regolatori selettivi, che vietino, tra l’altro, i comportamenti tali da falsare il libero gioco della concorrenza.

Rientrano in questi comportamenti, ai sensi dell’art. 85 del Trattato di Roma, gli accordi tra imprese al fine di :

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto e vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per queste ultime uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per la loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Tra il modello classico di una concorrenza atomistica e il modello “workable competition”, teso ad una concorrenza selettiva, l’U.E. tende a quest’ultimo modello, favorendo gli accordi tra piccole e medie imprese (Caso Metro).
Dobbiamo quindi delimitare il concetto di intese di cui all’art. 85, la Corte a riguardo nel Caso Sterling ha precisato che non rientrano in tale ambito le imprese appartenenti allo stesso gruppo, qualora non vi sia una effettiva autonomia economica.

L’identificazione di un gruppo di imprese come impresa unica, consente di imputare alle società esterne al mercato unico la responsabilità per le infrazioni commesse dalle controllate nella Comunità (Caso ICI, Sandoz, Ciba e Geigy), consente inoltre di tenere conto del potere economico delle società che fanno parte del gruppo nel loro insieme e di applicare l’art. 86 al gruppo nel suo insieme.

Il divieto di intese (art. 85) non si limita agli accordi orizzontali relativi alla fissazione del prezzo e alla spartizione del mercato, ma anche a quelli verticali di rifornimento esclusivo e distribuzione privilegiata.
Al fine di superare una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 85, la Commissione con comunicazioni del 19/12/1977 e del 3/9/1986 ha limitato il divieto ai soli casi che hanno effetti sensibili sulla concorrenza.
Questi sono stati individuati nelle ipotesi in cui le imprese rappresentino più del 5% dell’insieme dei prodotti nel mercato, o nel caso in cui il fatturato totale delle imprese partecipanti superino, nella versione del 1995, i 300 milioni di ECU.

La Commissione allargando ulteriormente il limite lo considera non superato anche nell’ipotesi in cui, nel corso di due esercizi consecutivi, non vi sia il superamento di un decimo.
Come si vede il dibattito si è concentrato sulla definizione di pregiudizio “sensibile”, l’ambiguità normativa rischia il blocco del sistema, parte della dottrina rischia il blocco del sistema, parte della dottrina si è rivolta quindi al modello statunitense del “rule of reason”, per cui in presenza di effetti economici favorevoli il divieto di intese previste dall’art. 85 non scatta, tuttavia l’atteggiamento della Corte è risultato piuttosto ondivago.
Le esenzioni possono essere individuali o per categoria, spetta esclusivamente alla Commissione le esenzioni individuali, non potendo altre autorità intervenire ( art. 9.1 – Reg. 17), mentre le esenzioni per categoria spettano nei trasporti terrestre e marittimo al Consiglio ( Regg. 1017/68 e 4056/86), mentre nel settore aereo alla Commissione ( Reg. 3076/87) che a seguito del Reg. 1539/91 risulta competente anche per le restanti tipologie.
Le autorità nazionali cessano la propria competenza in materia antitrust nel momento in cui la Commissione avvia una procedura ( art. 9.3 – Reg. 17), tuttavia con la Comunicazione del 13 /12/1993 si è cercata una maggiore cooperazione tra giudici nazionali e Commissione sugli artt. 85 e 86, sebbene in ruoli diversi.

Posizione dominante e concentrazioni

L’art. 86 definisce le pratiche abusive che determinano lo sfruttamento di una “posizione dominante”, sebbene in presenza di norme alquanto elastiche e non tassative si può riassumere tale definizione come una “influenza preponderante”, individuata dal sottrarsi ad ogni concorrenza efficace ( criterio strutturale) e dal concreto comportamento sul mercato ( criterio soggettivo). ( Caso United Brands – 14/2/78).
Nella ricerca di parametri per individuare il comportamento abusivo uno di questi è stato individuato nella “proporzionalità” della risposta alla minaccia ai propri interessi commerciali, tenuto conto del potere economico delle imprese presenti ( Caso United Brands).

Altro parametro è quello del “comportamento”, che è diverso nella valutazione a seconda se l’impresa sia dominante o meno, quindi con risultati differenti in un caso o nell’altro ( Caso Michelen).
Se vi sono disposizioni legislative che favoriscono una determinata posizione, non è detto che non vi sia una responsabilità dell’impresa ex art. 86, a meno che la decisione dell’autorità abbia un contenuto vincolante ( Caso GB/ Inno).

Una estensione del regime delle imprese pubbliche alle imprese a cui lo Stato riconosce diritti speciali o esclusivi lo si ha con l’art. 90, vi è comunque il divieto previsto dall’art. 90.1 agli Stati membri di porre in essere misure contrarie alle norme del Trattato.

Dagli anni ottanta le concentrazioni sono passate da aspetti interni ai singoli Stati ad essere “operazioni transnazionali”, secondo l’art. 3 del Reg. 4064 si ha un’operazione di concentrazione quando due o più imprese indipendenti procedono ad una fusione, oppure una parte assume il “controllo dell’insieme o di parti “ di una o più imprese, ancora diversi risultano essere gli accordi di cartello o di cooperazione, in cui non vi è alcun mutamento della proprietà.

Gli effetti delle concentrazioni sulla concorrenza varia a seconda se sia totale o parziale, relativa a un singolo ramo aziendale, temporanea, es. affitto di azienda, o permanente, fusione, orizzontale, nel medesimo stadio economico, verticale, tra stadi economici successivi, conglomerate, settori economici differenti, reversibile o irreversibile.
In una prima fase si è ritenuto inapplicabile l’art. 85 alle concentrazioni (memorandum 1965 della Commissione), il fine era rafforzare le tendenze di mercato; in una seconda fase si è pensato di evitare concentrazioni tali che vizino la concorrenza (Caso della Continental – 1973); nella terza fase si è inteso distinguere tra accordi concentrativi, ex art. 86, e intese cooperative, ex art. 85 (XIII Relazione – 1983).
Nella laconicità di tale distinzione è intervenuta la Corte che con Sent. 17/11/87, Caso Philip Morris, ha precisato che il presupposto dell’art. 85 è il mantenimento dell’indipendenza delle imprese, ricadendo altrimenti nella concentrazione dell’art. 86.

Il Reg. 4064/89 dispone che siano sottoposte al controllo comunitario solo quelle imprese che abbiano raggiunto un fatturato totale a livello mondiale superiore ai 5 miliardi di ECU, mentre a livello comunitario il fatturato totale di almeno due imprese deve essere superiore a 250 milioni di ECU, salvo che ciascuna delle imprese realizzi oltre i due terzi del fatturato totale all’interno di un solo Stato membro.

L’autorità di giudicare sulle concentrazioni di livello comunitario spetta alla Commissione, con la possibilità tuttavia per gli Stati membri di applicare una propria disciplina nei casi di concentrazione diversi dalle dimensioni comunitarie, o quando si crei un “mercato distinto” in cui vi sia una minaccia alla concorrenza tale da spingere lo Stato a chiedere l’autorizzazione per un proprio intervento (art. 9).

Si legga anche:” Ammissione alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.”

Aiuti di Stato

Gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune se incidono sugli scambi tra Stati membri (art. 92). Sono tuttavia previsti una serie di casi in cui la compatibilità è automatica, quelli a carattere sociale diretti ai singoli consumatori senza che vi sia discriminazione sull’origine dei prodotti; gli aiuti per danni da calamità naturali o altri eventi eccezionali; infine l’ipotesi, ormai decaduta, a favore di regioni della Repubblica Federale di Germania coinvolte nella divisione della Cortina di ferro.

Possono invece essere autorizzati gli aiuti a favore di regioni in cui il tenore di vita sia “anormalmente basso”, oppure con una “grave forma di sottoccupazione”; quelli destinati a realizzare “importanti progetti di comune interesse europeo” o di “porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”; tesi ad “agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche” senza che tuttavia vengano alterate le condizioni di scambio in senso contrario al comune interesse; lo stesso dicasi per gli aiuti destinati “a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio”; in ultimo tutte le categorie di aiuti determinate dal Consiglio.
Vi è uno stretto rapporto tra imprese, in particolare le grandi imprese, e gli Stati, questo obbliga una forma di controllo sugli aiuti da parte di un organo terzo individuato nella Commissione, non espressione diretta degli Stati membri quali è invece il Consiglio.

In caso di violazione del disposto sugli aiuti è stata riconosciuta la possibilità di ricorrere direttamente ai tribunali nazionali (Caso Fenacomex, 21/11/1991), tuttavia il dovere di informare la Commissione sui progetti di aiuto non crea alcun diritto soggettivo a favore dei singoli (Caso Costa c. Enel).
Si tende a considerare il termine aiuto quale “sovvenzione” nella realtà viene a coinvolgere non solo una prestazione positiva ma anche tutte quelle forme di aiuto indirette, quali esenzioni da imposte e tasse o fornitura preferenziale di servizi, una elencazione in crescita di cui la Commissione si è fatta promotrice e che ha riferito a qualsiasi autorità pubblica territoriale interna agli Stati od organismi privati controllati dal pubblico.
Nel caso di piccole e medie imprese la Commissione valuta con una maggiore flessibilità la medesima fattispecie, il potere della Commissione è rafforzato dalla mancanza di un controllo giurisdizionale sulle sue decisioni, l’unica ipotesi è data “dall’eccesso di potere”, in particolare da una motivazione insufficiente o contraddittoria, da errore sui fatti o sviamento di potere.

E’ sorto il problema di determinare un parametro coerente per valutare il tasso “anormalmente basso” delle condizioni di vita in una regione, la soluzione è avvenuta attraverso il Caso Philip Morris Holland del 14/07/1987, quando è stato fatto riferimento al livello medio di sviluppo esistente nella Comunità e non nel singolo Stato.
Contratti di distribuzione
Una ipotesi del tutto a sé è quella relativa ai contratti di distribuzione, dove a fronte di una posizione restrittiva della Commissione sulle concessioni di vendita esclusiva (Caso Societè Tecnique Miniere del 30/06/1966), nella distribuzione selettiva si deve distinguere tra parametri meramente qualitativi ammessi e quantitativi non ammessi (Caso SABA/GRUNDING del 10/05/1985).

Conclusioni

Emerge chiaramente, da quanto finora descritto, la necessità di uno Stato strutturalmente compatto e forte nel suo presentarsi all’esterno, nel contrattare dentro la Comunità, sostenendo le ragioni del Paese, tanto nel Consiglio che nella Commissione.
Purtroppo attualmente il paese, in questa lunga fase storica, risulta essere alquanto debole o evanescente, non adeguatamente rappresentato e con un immagine personalistico – clientelare.
Nel venire meno il cemento delle ideologie sono emerse le reti di fedeltà, dove le relazioni personali – clientelari vengono a sostituire la rete burocratica ufficiale, tanto da fare parlare di un nuovo “sistema feudale”.
Altre osservazioni vengono a coinvolgere la stessa attuale struttura capitalistica, che all’inizio del nuovo millennio permette una concentrazione senza precedenti, che devastano il tessuto socio-economico, basti pensare al commercio nei centri urbani e all’impoverimento del mercato del lavoro, sostituiti da lavori a cottimo controllati informaticamente.

Vi è quindi la necessità di un ripensamento della politica comunitaria in materia, così come descritta, considerando che ai prezzi alti si è sostituita la sottrazione di dati personali e la limitazione indiretta della libertà, quale nuova forma di sfruttamento economico.

Circostanza ancor più grave, se si pensa che gli oligopoli informatici sono oltre confine comunitario, venendo a mancare una autonoma piattaforma europea, stretti tra USA, CINA e RUSSIA, si ha quello che Martin Wolf definisce come un “capitalismo di rendita” tutelato politicamente (Financial Times).
Si devono comunque rilevare le recenti iniziative della Commissione europea e della Agenzia Federale a difesa del Consumatore, nonché del Congresso per destrutturare tali oligopoli, partendo dai comportamenti arbitrari assunti.

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Note
• Accetturo A. e De Blasio G., Morire di aiuti: Così sono fallite le politiche per il Sud, IBI, 2019;
• Costa A. M., Monopoli, evasione, finanza selvaggia. Salviamo il capitalismo dalle sue malattie, 25, La Stampa, 10/11/2019;
• Belardelli G., Quell’Italia “feudale” che emerge dalle inchieste, 36, Corriere della Sera, 13/06/2019.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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