introdotte dal DL Rilancio pubblicato il 19 maggio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21/L, recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto numerose novità in materia di riscossione (Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamenti – “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” – Rateizzazioni – Sospensione di attività di notifica e di pignoramenti – Pagamenti delle pubbliche amministrazione, ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973, superiori ad euro 5.000,00).
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Art 152 – sospensioni dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni
“Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego; comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilìtà e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
L’articolo dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto (19.05.2020) e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati, pignorati, nei limiti di legge, dagli stessi soggetti e, in pari tempo, sottrae le medesime somme al vincolo pignoratizio, consentendo al terzo, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, di mettere le predette somme a disposizione del debitore. Viene altresì precisato che restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto (ossia prima del 19.05.2020) e che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne deriva che per il Pignoramenti presso terzi notificati prima della data dell’08 marzo 2020, gli accantonamenti effettuati dal terzo fino alla data del 18.05.2020 sono validi e saranno acquisiti dall’agente della riscossione. Gli accantonamenti successivi alla data del 18.05.2020 fino al 31.08.2020 sono sospesi, anche se vi è stata assegnazione da parte del giudice, e le somme potranno essere messi a disposizione del terzo in favore del debitore.
Art 153 – sospensione delle verifiche ex art. 48-bis dpr n. 602 del 1973
“Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario”.
L’articolo in questione prevede, nel periodo di sospensione di cui all’ art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n.18/2020 (08 marzo 2020 – 31 maggio 2020 prorogato al 31 agosto 2020), la non applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. La norma produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’ art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario. Dunque le verifiche ex art 48 bis DPR n.602/73 effettuate dopo l’8 marzo 2020 sono prive di effetti e anche quelle precedenti restano prive di effetti se l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento (ossia l’Atto di Pignoramento) entro la data dell’8 marzo 2020.
Art 154 – proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione
“All’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”; b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.”; d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”
Tale disposizione introduce una serie di modifiche all’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare, la lett. a) differisce dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della predetta sospensione. La lett. b), invece, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anche non consecutive. La lett. c) sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del DL n. 18/2020 – che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, – e consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene precisato che a tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018; ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Infine, la lett. d), sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
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