Le proposte di modifica al codice penale, di procedura penale e ad altre normative

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Come già esaminato in precedenti pubblicazioni, sempre edite sulla rivista telematica diritto.it, la Commissione, istituita con d.m. 13 settembre 2021 dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Roma Tre, si è posta l’obiettivo di proporre soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell’esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l’esercizio dell’azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione inziale e in itinere che interessano le professionalità dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Orbene, a conclusione dei lavori, svolti nel periodo ottobre-dicembre 2021, tale Commissione ha presentato una relazione in cui, tra le soluzioni proposte, vi è stata anche quella concernente una serie di diverse modifiche apportate, non solo al regolamento penitenziario di cui al d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230, per il miglioramento della qualità della vita nell’esecuzione penale, e della stessa normativa sull’ordinamento penitenziario, alla Legge, 26 luglio 1975, n. 354, ma anche altre di ulteriori normative, tra le quali, anche il codice penale e il codice di procedura penale.

Orbene, avendo già esaminato in precedenti scritti, sempre editi su diritto.it, le proposte che interessano, sia il d.P.R. n. 230/2000, che la Legge n. 354/1975, scopo di tale elaborato è invece quello di esaminare le modifiche avanzate da questa Commissione per quanto concerne le altre normative ivi richiamate.

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Indice:

  1. Le proposte di modifica al codice penale
  2. Le proposte di modifica al codice di procedura penale
  3. Le proposte di modifica al T.U. Immigrazione
  4. Le proposte di modifica all’ordinamento del corpo di polizia penitenziaria

Le proposte di modifica al codice penale

Per quanto concerne il codice penale, si propone prima di tutto la modifica dell’art. 146 prevedendo alla fine l’inserimento del seguente precetto normativo: “Nei casi indicati dai numeri 2) e 3), ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti, può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare nelle forme previste dalla legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni”.

Invece, in riferimento all’art. 147, al comma primo, numero 2), si propone la soppressione delle parole “contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica” con le seguenti: “nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere, o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario – anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura – non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie”.

Sempre a proposito di questa disposizione legislativa, inoltre, si propone l’abrogazione dell’attuale comma quarto (“Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti”) e la sua sostituzione con il seguente precetto normativo: “Nel caso indicato dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare nelle forme previste dalla legge numero 354 del 1975 e successive modificazioni”.

Ciò posto, si propone tra pure l’abrogazione dell’art. 148 (“Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l’infermità sia tale da impedire l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all’esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento”).

Le proposte di modifica al codice di procedura penale

Per quanto concerne il codice di procedura penale, si propone la modifica dell’art. 277, da un lato, modificando il titolo da “Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari” a “Salvaguardia e tutela dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari”, dall’altro, inserendo un nuovo comma, ossia il comma 2, che così disporrebbe: “In caso di applicazione della custodia cautelare in carcere, il magistrato di sorveglianza competente secondo l’articolo 677 provvede a norma dell’art. 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sui reclami dei detenuti concernenti le materie descritte negli articoli 69 comma 6 e 35-ter della medesima legge”.

Per quanto invece riguarda l’art. 286, si propongono le seguenti modificazioni: 1) sostituzione dell’attuale titolo (“Custodia cautelare in luogo di cura”) con il seguente: “Accertamento della patologia psichica in soggetti imputabili e criteri di scelta delle misure”; 2) sostituzione degli attuali commi 1 (“Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente”) e 2 (“Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3”) con i seguenti: comma 1 (“Il giudice ove sussistano gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari nei confronti di soggetto ritenuto, allo stato delle conoscenze acquisite, imputabile che risulti affetto da patologia psichica, ove non vi sia particolare urgenza di tutela di una delle ritenute esigenze cautelari, sospende la decisione sulla richiesta e dispone verifica preliminare della compatibilità tra condizione patologica e trattamento cautelare, anche ai fini di cui all’art. 275 comma 4 bis”), comma 2 (“In caso di sospensione della decisione il giudice contestualmente richiede al servizio sanitario per la tutela della salute mentale territorialmente competente per il luogo di residenza dell’imputato di relazionare, entro quindici giorni, sull’inquadramento diagnostico e sugli eventuali bisogni terapeutici e riabilitativi individualizzati. All’esito, tenuto conto delle valutazioni e indicazioni del suddetto servizio sanitario, il giudice decide sulla richiesta di applicazione della misura cautelare secondo il principio di gradualità di cui all’art. 275. Ove risulti che la condizione di patologia psichica abbia determinato la condizione di cui all’articolo 88 del codice penale il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero al fine di consentire la proposizione di nuova domanda di applicazione provvisoria di misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 312”); 3) l’inserimento di un ulteriore comma, ossia il comma 3, che prevedrebbe quanto sussegue: “Ove non venga adottato il provvedimento di sospensione ai sensi del comma 1, il giudice qualora applichi la misura della custodia in carcere, contestualmente richiede al servizio sanitario penitenziario di trasmettere una specifica relazione, comprensiva delle valutazioni del servizio sanitario per la tutela della salute mentale territorialmente competente per il luogo di residenza dell’imputato, entro quindici giorni dalla esecuzione della misura, sull’inquadramento diagnostico e sugli eventuali bisogni terapeutici e riabilitativi individualizzati. All’esito, tenuto conto delle valutazioni e indicazioni del suddetto servizio sanitario, il giudice valuta – anche di ufficio – il mantenimento della misura adottata o la sua sostituzione”.

All’art. 656, invece, si propongono le seguenti modificazioni: a) al comma quinto, l’inserimento, dopo le parole “o sei anni nei casi di cui agli articoli”, delle seguenti: “47 septies della legge 26 luglio 1975, n. 354”, e, dopo le parole “detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter,”, queste parole: “47 septies”; b) l’inserimento di un ultimo comma, ossia il comma undicesimo che, se approvato in sede legislativa, stabilirebbe quanto sussegue: “La sospensione della esecuzione, salva l’ipotesi prevista nel comma 9 lett. b), viene altresì disposta dal pubblico ministero competente, se ha notizia della ricorrenza delle ipotesi descritte agli articoli 146 e 147 comma 1 numeri 2) e 3) del codice penale. In tal caso il decreto di sospensione viene notificato, senza ritardo, al condannato e al difensore di cui al comma 5 e trasmesso al magistrato di sorveglianza competente per le determinazioni previste dall’articolo 684 comma 2 del codice di procedura penale. Ove il differimento della pena non sia provvisoriamente disposto, la sospensione dell’ordine di esecuzione perde efficacia”.

Le proposte di modifica al T.U. Immigrazione

Per quanto inerisce il d.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, si propone la modifica dell’art. 11, da un lato, inserendo, al comma sesto, il seguente periodo: “L’espulsione non è disposta quando pregiudica gravemente i risultati del percorso di reinserimento sociale del condannato”, dall’altro, aggiungendo un ulteriore comma, vale a dire il comma settimo-bis, che prevedrebbe quanto sussegue: “L’espulsione è revocata se, prima che ne avvenga l’esecuzione, viene concessa al condannato una misura alternativa alla detenzione”.

Le proposte di modifica all’ordinamento del corpo di polizia penitenziaria

All’art. 5 della legge, 15 dicembre 1990, n. 395, si propone l’inserimento, nel comma 2, dopo le parole “Ministero della giustizia”, delle seguenti: “favorendo la ricomposizione dei conflitti, anche avvalendosi di strumenti di mediazione; contribuisce alla prevenzione dei reati, individuando gli ostacoli di ordine personale e sociale che si frappongono al reinserimento sociale, promuovendo azioni idonee al soddisfacimento dei bisogni della persona e una cultura riparativa nei confronti della comunità penitenziaria, delle vittime del reato e della società”.

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