Le proprietà nella Costituzione e nel codice civile

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L’articolo 42, comma 3, Costituzione, dispone: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.

In un sistema ispirato alla “solidarietà politica, economica e sociale” e all’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, la “funzione sociale” – introdotta dall’articolo 42, comma 2, della Costituzione, ha“un ruolo di tipo promozionale, nel senso che la disciplina delle forme proprietarie e le loro interpretazioni dovranno essere attuate per garantire e per promuovere i valori sui quali si fonda l’ordinamento”. A tale proposito Perlingieri afferma che “la funzione sociale è da intendere non come un intervento «in odio» alla proprietà privata, ma diviene «la ragione stessa per la quale il diritto di proprietà è stato attribuito a un certo soggetto», un criterio di azione per il legislatore e di individuazione della normativa da applicare per l’interprete, chiamato a valutare le situazioni connesse all’espletamento di atti e di attività del titolare”.1

La garanzia costituzionale è, quindi, strettamente legata alla funzione sociale della proprietà ed è perciò che il legislatore può limitare, conformare e incidere la proprietà privata.

La funzione sociale, che ai sensi dell’articolo 42 della Costituzione, deve trovare fondamento nella legge, si delinea, con riferimento alla proprietà, quale principio generale. Secondo Rodotà una cosa è dire che la funzione sociale deve trovare nella legge il suo fondamento, altro sarebbe affermare che il profilo funzionale assume rilevanza solo là dove esiste una prescrizione contenuta in una norma speciale. La conseguenza più importante della norma costituzionale è proprio quella di rendere possibile un discorso sulla funzione sociale che vada oltre le disposizioni particolari. Questo discorso porta a concludere, da una parte, che la funzionalizzazione della proprietà costituisce un principio generale della materia della proprietà; dall’altra, che la considerazione normativa della funzione sociale ha comportato una modificazione strutturale della disciplina del diritto di proprietà; infine, il concreto modo in cui la funzione si manifesta ha reso particolarmente significativa l’indagine sul contenuto del diritto, confermando così un orientamento già presente nel c.c. (definizione della proprietà secondo il suo contenuto: art. 832). Tutto ciò significa che la funzione sociale può operare in relazione a qualsiasi situazione di proprietà, indipendentemente da un esplicito richiamo legislativo. 2.

Nel nostro ordinamento, infatti, la funzione sociale indica un principio generale, che opera in qualsiasi situazione di proprietà.

Giunti a tal punto, con riferimento al contenuto della proprietà, bisogna soffermarsi sul modo in cui opera la funzione sociale, tenendo a mente il fatto che il concetto di proprietà non ha carattere unitario.

Ebbene, essendo la tutela del privato subordinata alla soddisfazione dell’interesse pubblico, il legislatore potrà conformare il contenuto del diritto alle esigenze collettive.

Conseguentemente, deve essere la legge a determinare “i modi di acquisto di godimento e i limiti”, non potendo l’atto amministrativo incidere sullo statuto proprietario, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Per Perlingieri “la limitazione del potere di destinazione nel godimento deve altresì corrispondere a una valutazione positiva non in contrasto con la funzione sociale. Che spetti alla legge di stabilire «i modi di acquisto, di godimento e i limiti» significa che tanto all’atto amministrativo quanto agli atti di autonomia privata e collettiva non si può attribuire sic et simpliciter il potere di incidere sulla destinazione e in genere sullo statuto proprietario salvo che nelle ipotesi e nelle forme previste dalla legge. L’attività amministrativa e quella negoziale o contrattuale per avere validità non potranno che essere attuative di norme e di principi aventi forza di leggi formali. Così gli strumenti urbanistici potranno mutare la destinazione dei suoli; l’atto amministrativo, nel rispetto dei presupposti, potrà mutare l’uso, abitativo o no, di un appartamento. Ma né l’atto amministrativo né quello negoziale dei privati potrà contenere limiti alla proprietà al di fuori di quelli ammessi dalla legge, ora perché lesivi della riserva di legge che caratterizza la proprietà, ora perché non meritevoli di tutela in quanto limitativi o impeditivi della funzione sociale o della accessibilità a tutti della proprietà”.3

Dalla garanzia costituzionale, di cui al comma 2 dell’articolo 42, discende, altresì, che la proprietà privata non può essere svuotata del suo contenuto essenziale, ma può essere sottoposta a limiti e controlli.

Bisogna, perciò, distinguere la conformazione rispetto all’espropriazione, di cui al comma 3, stesso articolo, secondo cui “ La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.

Pertanto, neanche al legislatore è concesso trasformare la proprietà privata in pubblica, dato che nel sistema la norma ablatoria è considerata eccezione al principio di garanzia.

Può affermarsi, quindi, che solo in determinati casi la proprietà privata può essere trasformata in pubblica, con conseguente estinzione del diritto reale del privato.

In detta visuale, la proprietà privata, in primo luogo deve essere riconosciuta a garantita dalla legge; successivamente potrà ricevere conformazione, al fine di “assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Con l’esproprio, invece, si ha l’estinzione di tutti i poteri in rem del proprietario e il passaggio in mano pubblica del bene4.

In ogni caso il diritto del proprietario sui propri beni può essere sacrificato solo nei casi previsti dalla legge e dietro indennizzo.

Secondo l’articolo 832 del codice civile “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

La norma fornisce una definizione dell’istituto non più oggettiva, con riferimento alla proprietà, ma soggettiva, dato che il proprietario è individuato quale titolare del diritto sul bene, pieno ed esclusivo,con limiti negativi e positivi5.

L’interpretazione del contenuto e dei limiti del diritto di proprietà non può limitarsi alle previsioni del citato articolo, ma deve tenere conto dei valori contenuti nella Costituzione e nelle altre leggi che, specie in alcune materie, costituiscono un autonomo sistema normativo.

In tale ottica, si può rilevare che al proprietario spetta il diritto di “disporre” e “godere” delle cose che gli appartengono, “in modo pieno ed esclusivo”; tuttavia, la pienezza e l’esclusività, non possono significare carenza di limiti al contenuto del diritto, dato che è lo stesso articolo 832, oltrechè l’articolo 42, comma 2, Costituzione, a prevederli.

E’ opportuno, perciò, considerare la citata pienezza come modalità di utilizzazione del bene, ossia: il proprietario è libero di scegliere la fruizione che più gli conviene6.

In ogni caso, le norme che limitano i poteri proprietari sono finalizzate ad “assicurare la funzione sociale”, debbono, perciò, essere interpretate estensivamente ed anche per analogia7.

C’è da dire, peraltro, che l’articolo 832 tace con riguardo a ciò che il proprietario può fare e all’ambito di tutela che l’ordinamento gli assicura.

Verità è che trattasi di norma di rinvio; pertanto, al di fuori dei casi espressamente regolati, i principi che determinano il contenuto del diritto, idonei ad assicurare la funzione sociale della proprietà, vanno ricercati altrove, tenendo a mente gli interessi che l’ordinamento vuole proteggere.

In ogni caso, bisogna togliersi dalla mente l’idea dell’unicità dell’istituto della proprietà, essendo più convincente il punto di vista del Pugliatti, secondo cui i poteri del proprietario variano in relazione ai tipi di beni.

Per il citato studioso, infatti, per delineare il profilo di un istituto è necessario innanzitutto identificare gli interessi che il legislatore ha voluto tutelare, perché è l’interesse a fungere da principio di individuazione.

Ebbene, siccome la proprietà contiene una moltitudine d’interessi, ad essi devono corrispondere diversi tipi di proprietà8.

E’ chiaro, altresì, che il legislatore, attribuendo al proprietario il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, ha inteso la proprietà unica, con uno schema valido per tutte le evenienze.

Tuttavia, il concetto unitario di proprietà è stato disatteso sia dalla dottrina, che da coloro che hanno condiviso la formula pluralistica della proprietà, ricostruendo gli statuti proprietari a seconda dei regimi previsti per i diversi beni oggetto del diritto.

In conclusione, il contenuto del diritto proprietario va ricercato nei mutamenti che l’istituto ha subito con la Costituzione e con le leggi speciali.

 

 

 

Cannizzo Carlotta

Laureata in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, specializzata in professioni legali.

 

 

1 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli 1991, 433, ss.

2 S. Rodotà, Poteri dei privati e disciplina delle proprietà, 379.

3 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità, cit, 443.

4 A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1986, 806. Per l’Autore il potere ablatorio deve trovare specifico riferimento nella norma sin dal momento del suo conferimento da parte del legislatore, con l’indicazione del genere di beni da incidere , in favore di quali soggetti, in funzione di quali interessi e i modi in cui detto potere può essere esercitato.

5 M. Costantino, Contributo alla teoria della proprietà, Napoli,1967, 215. Per l’Autore il diritto del dominus non incontra solo limiti negativi all’esercizio del suo diritto: si può fare tutto ciò che non è vietato, ma positivo: si può fare tutto purché si rispettino i limiti e gli obblighi previsti dalla legge.

6 A. Gambero, Il diritto di proprietà, in trattato Cicu – Messineo, Milano, 1990, 218.

7 S. Rodotà, Poteri dei privati e disciplina delle proprietà, cit., 253.

8 S. Pugliatti, La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera), in La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1964.

Cannizzo Carlotta

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