Le provvidenze pubbliche (parte seconda)

Dopo aver messo a fuoco la natura giuridica, individuate le condizioni di legittimità e tratteggiato il particolare regime di pubblicità previsto dall’ordinamento per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (in seguito per brevità anche “provvidenze pubbliche”)[1], a completamento delle riflessioni sulla disciplina generale di detta materia, si prenderanno qui in esame altri delicati aspetti, quali: i profili di riservatezza e di contrasto alla corruzione; le prospettive di sviluppo offerte dallo sviluppo tecnologico; il regime della decadenza dai benefici ottenuti.

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      Indice

  1. Profili di riservatezza e di contrasto alla corruzione
  2. Prospettive di sviluppo tecnologico dell’azione amministrativa nell’attività di concessione delle provvidenze pubbliche
  3. Gli effetti delle dichiarazioni mendaci
  4. Conclusioni

1. Profili di riservatezza e di contrasto alla corruzione

La pubblica amministrazione – come ogni altro soggetto giuridico – è tenuta ad agire nel rispetto dei principi e delle norme, nazionali ed europee, vigenti in materia di privacy. Questa regola generale vale anche quando l’attività pubblica si estrinseca nell’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario compresi, quindi, i provvedimenti di concessione delle provvidenze pubbliche. Stabilisce il comma 4, dell’articolo 26 (rubricato “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”) del decreto legislativo n. 33 del 2013 che <<E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.>>.

Per comprendere il significato di tale esclusione è opportuno assumere una prospettiva di indagine più ampia circa il rapporto esistente tra la privacy e l’attività di concessione di provvidenze pubbliche.

L’articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” armonizzato alle disposizioni in materia di privacy dettate dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”), nel disciplinare il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante[2], considera tale l’interesse pubblico relativo ai trattamenti effettuati – da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri – nell’ambito di alcune specifiche materie. Tra queste, il relativo comma 2 individua, alla lettera m), la <<concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni>>. Oltre a confermare il valore “rilevante”, sul piano assiologico prima ancora che giuridico, dell’attività di concessione delle provvidenze pubbliche, la norma si apprezza per il particolare regime di tutela che riconosce all’interessato. In questo senso se, da un lato, l’articolo 2-sexies del decreto legislativo 196 del 2003 stabilisce le condizioni che legittimano il trattamento di dati personali particolari di quest’ultimo, dall’altro, il comma 4 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sempre in una logica di protezione dell’interessato, si preoccupa di evitare che alcune categorie di dati personali dello stesso (quelli inerenti lo stato di salute o il disagio economico-sociale) possano essere oggetto di pubblicazione.

La materia delle provvidenze pubbliche intercetta la privacy non solo per gli aspetti fin qui evidenziati. Esiste quantomeno un terzo ambito nel quale si manifesta tale relazione che, come è facile intuire, è ancora una volta di protezione e tutela dell’interessato. Ci si riferisce al tema del trattamento automatizzato dei dati personali attraverso l’impiego di nuove tecnologie al quale è dedicato il successivo paragrafo e al quale, pertanto, si rinvia anche per l’aspetto privacy appena menzionato.

Passando ai profili inerenti il contrasto della corruzione, si è già avuto modo di evidenziare, trattando delle condizioni di legittimità e della pubblicità[3], che quello qui in esame è un ambito particolarmente delicato per via della facilità con la quale possono realizzarsi abusi e distorsioni. Questa caratterizzazione è stata “certificata” dalla disciplina generale sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” attuativa della Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 e della Convenzione penale di Strasburgo del 1999). Fin dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2013 l’attività di concessione di provvidenze pubbliche viene mappata come attività a rischio corruttivo ai sensi per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, lettera c), della predetta legge n. 190. Ne deriva, pertanto, che tutte le amministrazioni, seguendo le indicazioni generali di ANAC attraverso i propri PNA, sono tenute ad adottare contromisure per ridurre il più possibile la probabilità che detto rischio si verifichi. In questo senso, e a meri fini esemplificativi, possono qui ricordarsi misure generali quali la formazione del proprio personale e soprattutto la rotazione ordinaria dello stesso[4].

2. Prospettive di sviluppo tecnologico dell’azione amministrativa nell’attività di concessione delle provvidenze pubbliche

Da oltre trent’anni[5] efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa rappresentano un mantra per le pubbliche amministrazioni. In nome di tali principi sono stati battezzati decine di istituti e inaugurate altrettante riforme della pubblica amministrazione. Anche l’attuale momento storico è qualificato dalla concentrazione di energie e risorse per ricercare nuove forme di efficienza nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi di digitalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione, contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso a Bruxelles dal Governo italiano lo scorso 15 gennaio 2021[6], impongono ad ogni pubblica amministrazione di confrontarsi con i concetti di “intelligenza artificiale”, “machine learning” e “software algoritmici”.

Sul piano normativo manca allo stato una disciplina generale che si preoccupi di declinare e adeguare all’evoluzione tecnologica in atto, le fasi, i contenuti e gli istituti, della disciplina generale in materia di procedimento amministrativo[7].

Trattando della natura giuridica e delle caratteristiche degli atti di concessione delle provvidenze pubbliche si è cercato di mettere in evidenza la natura accertativa e il contenuto tendenzialmente non discrezionale di tali atti[8]. Se si condivide tale assunto risulta abbastanza agevole prevedere che in questo settore, come in altri ugualmente qualificati da caratteristiche simili, l’impiego di modelli operativi basati su automatismi potrà dare nuovo impulso all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa incrementando, conseguentemente, la capacità amministrativa delle singole amministrazioni. L’impiego di strumenti software per l’automazione di processi decisionali rappresenta già una realtà e sempre più rappresenterà una necessità per molti settori della pubblica amministrazione. Anche la giurisprudenza sta prendendo atto di tale cambiamento. Si segnalano, tra l’altro, due interessanti pronunciamenti del Consiglio di Stato: sentenze n. 2270 del 2019 e n. 7891 del 2021. Con la pronuncia del 2019, il Consiglio di Stato si è espresso chiaramente a favore all’impiego di strumenti algoritmici affermando la compatibilità della logica algoritmica con l’attività amministrativa autoritativa avente contenuto seriale e standardizzato, aprendo, al tempo stesso, alla possibilità di impiego di tali strumenti anche quando l’attività amministrativa si configuri come discrezionale[9]. Con la più recente sentenza 7891 del 2021 il Consiglio di Stato ha operato invece un’interessante distinzione tra algoritmi “comuni” e algoritmi “automatici” stabilendo che, nel primo caso, si ha una <<…sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato>>, mentre, nel secondo, si registra una maggiore complessità della struttura algoritmica contenente elementi di intelligenza artificiale in quanto <<contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.>>.

Passando brevemente ai profili privacy connessi al trattamento automatizzato dei dati personali di cui si diceva poc’anzi, la disciplina di riferimento è contenuta all’articolo 22 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

In forza del primo comma di tale articolo all’interessato (ovvero la persone fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento) è riconosciuto il diritto di non essere sottoposto a processi decisionali interamente automatizzati quando questi hanno la capacità di produrre effetti giuridici sullo stesso, ovvero, quando incidono direttamente sulla propria persona. Come molte delle norme contenute nel GDPR, anche quella in esame strutturalmente si compone di un’enunciazione di principio, tesa a fissare un precetto generale, e da disposizioni di dettaglio che introducono eccezioni. A conferma di tale schema, il successivo comma secondo dell’articolo 22 esclude l’applicazione del precedente comma primo se la decisione automatizzata è necessaria per la conclusione e l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero, quando detta decisione è autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (diritto che deve precisare, tra l’altro, le misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato), ovvero ancora, quando si basa sul consenso esplicito dell’interessato. La norma prosegue poi con la previsione di specifiche prescrizioni finalizzate ad assicurare all’interessato una serie di diritti nell’ambito del processo decisionale automatizzato[10].

Non ogni categoria di dati personali si presta ad essere trattata all’interno di processi automatizzati. Sul punto l’ultimo comma dell’articolo 22 del GDPR dispone chiaramente che <<Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.>>. Ne deriva che, per regola generale, le decisioni automatizzate non possono riguardare le categorie particolari di dati personali previste dall’articolo 9 del Regolamento[11].

3. Gli effetti delle dichiarazioni mendaci

Un aspetto sicuramente delicato della disciplina generale in materia di provvidenze pubbliche è quello relativo alle conseguenze che l’ordinamento ha previsto per l’ipotesi in cui queste siano state conseguite in base a dichiarazioni sostitutive verificatesi, nell’ambito dei controlli previsti dall’ordinamento, non veritiere. La disciplinata generale è contenuta all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), la cui rubrica recita “Decadenza dai benefici”. Ferme restando le conseguenze penali previste dal successivo articolo 76 dello stesso dPR n. 445 del 2000, la norma prevede due importanti conseguenze: la decadenza dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (comma 1); la revoca dei benefici già erogati nonché, in via accessoria, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza (con l’unica eccezione rappresentata dagli interventi – anche economici – in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio) (comma 1-bis). L’articolo 75 fa quindi riferimento, nell’ordine, dapprima all’istituto della decadenza, successivamente a quello della revoca e infine nuovamente a quello della decadenza (anche se, in quest’ultima ipotesi, solo per l’individuazione del termine iniziale dal quale calcolare la sanzione accessoria dei due anni).

Decadenza e revoca, sono due istituti distinti dotati ognuno di proprie caratteristiche e finalità. Per cercare di comprendere appieno la portata di questa norma è forse opportuno ricordare i tratti di entrambi.

L’istituto della revoca amministrativa è disciplinato all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 applicabile, così come l’intero capo IV-bis di tale legge, a tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della medesima legge. La revoca rientra nell’alveo dell’autotutela amministrativa e si sostanzia in un provvedimento amministrativo di secondo grado con il quale l’amministrazione revocante interviene su un provvedimento preesistente. Tre sono le cause che possono giustificare un legittimo ricorso alla revoca: ragioni di interesse pubblico; sopravvenienza di fatti nuovi (rispetto al momento dell’adozione del provvedimento da revocare); nuova valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel provvedimento di primo grado. Mentre i primi due sono riferibili a tutti i provvedimenti – salvo quanto a breve si dirà a proposito degli effetti della revoca – il terzo, per espressa previsione di legge, non può trovare applicazione riguardo ai provvedimenti amministrativi consistenti in autorizzazione o in attribuzioni di provvidenze pubbliche[12]. Per espressa previsione contenuta nella parte finale del primo periodo, del comma primo, dell’articolo 21-quinquies, sono revocabili i provvedimenti ad efficacia durevole[13]. Non sembrano quindi revocabili, quantomeno in via ordinaria, i provvedimenti amministrativi ad efficacia istantanea[14]. Strettamente collegati alla riferibilità ai (soli) provvedimenti amministrativi durevoli sono due importanti effetti dell’istituto, quali: l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (efficacia ex nunc della revoca), e il riconoscimento, a favore dei soggetti direttamente interessati dal provvedimento oggetto di revoca, del diritto a percepire un indennizzo a ristoro del pregiudizio patito in conseguenza della sopravvenuta inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

Passando alla decadenza, il relativo inquadramento giuridico si presenta decisamente più problematico mancando una disciplina generale analoga a quella del predetto articolo 21-quinquies. Un importantissimo contributo all’inquadramento di tale istituto è stato fornito di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 18 del 2020. Rinviando ai contenuti di tale pronuncia per gli aspetti di maggior dettaglio, in questa sede vale la pena ricordare che la decadenza, in base all’attività nomofilattica operata dall’Adunanza Plenaria, deve essere tenuta distinta tanto dalle sanzioni amministrative quanto dall’autotutela amministrativa[15] pur presupponendo, come la revoca, un precedente provvedimento sul quale, tuttavia, incide con efficacia (ordinariamente) ex tunc.

Sulla base di quanto riferito si possono tentare alcune considerazioni in ordine alla portata applicativa del predetto articolo 75 del dPR n. 445 del 2000. Una prima importante considerazione è che, al verificarsi della fattispecie prevista da tale norma, il provvedimento di decadenza sembra un “atto dovuto” nel senso che il relativo an non è nella disponibilità dell’amministrazione avendo il legislatore già operato a monte una ben precisa scelta. L’altra considerazione attiene al richiamo all’istituto della revoca contenuto al comma 1-bis. Operando la revoca, come abbiamo visto sopra, con efficacia ex nunc detto richiamo appare, quantomeno in parte, problematico per non dire contraddittorio. Il contrasto sembra superabile in via interpretativa sostenendo che quando il legislatore parla di revoca, probabilmente, intendeva riferirsi alla decadenza. Assumendo questa linea ermeneutica i due commi dell’articolo 75 del dPR 445 del 2000 assumono una maggiore coerenza. Sarebbe alquanto complicato sostenere che un soggetto dichiarato decaduto dai benefici conseguiti da un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, debba anche vedersi revocare gli “eventuali benefici già erogati” posto che, da un lato, la decadenza opera di per sé con efficacia ex tunc e, dall’altro, la revoca opera ordinariamente con efficacia ex nunc. Piuttosto, sembra ragionevole ritenere che il legislatore, in assenza di una disciplina generale in materia di decadenza, abbia voluto fugare ogni dubbio in ordine all’efficacia ex tunc della decadenza nel particolare caso in cui le dichiarazioni mendaci siano state utilizzate per conseguire benefici dalle pubbliche amministrazioni e, contemporaneamente, introdurre (elemento di novità) la sanzione accessoria del divieto di accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione dell’atto di decadenza. Poco chiara sembra la portata applicativa dell’eccezione rappresentata dagli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio che, in base all’ultimo periodo del comma 1-bis, “restano comunque fermi”. Una possibile lettura che tenga conto del disposto dell’intero articolo 75 e dell’interpretazione qui fornita del rapporto esistente tra i due commi che lo compongono, sembra essere quella che vede, in questi specifici casi, la decadenza operare solo per il futuro con conseguente salvezza (“restano comunque fermi”) degli effetti già prodotti. Non sembra porre invece particolare problemi ermeneutici la misura accessoria del divieto di accesso al sistema delle provvidenze pubbliche per due anni successivi all’atto di decadenza. Si tratta pacificamente di una sanzione amministrativa in quanto tale soggetta al principio di legalità vigente in materia (articolo 1 della legge 15 dicembre 1981, n. 689) che ne impedisce l’applicabilità alle condotte mendaci poste in essere prima della relativa codificazione.

4. Conclusioni

Il “bisogno di regolazione” nella materia della concessione di provvidenze pubbliche non può ancora dirsi soddisfatto del tutto. A nuove sfide sono oggi chiamati tanto il legislatore (o meglio i “legislatori” tenuto conto del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome) che le singole amministrazioni. Ai primi è attribuita la responsabilità di costruire norme che sappiano governare le forti spinte innovatrici del momento, ai secondi la responsabilità di attuare dette norme. Per molti aspetti quella in atto può essere considerata l’alba di un nuovo processo evolutivo dell’attività amministrativa. Un processo che arricchirà di nuovi contenuti i principi costituzionali che la governano, primi fra tutti, i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).


Note

[1] Si veda precedente articolo pubblicato su questa rivista “Le provvidenze pubbliche (parte prima)” reperibile all’indirizzo https://www.diritto.it/le-provvidenze-pubbliche-parte-prima/ .

[2]     Ai sensi dell’articolo 9, del Regolamento europeo n. 679, del 2016, tali sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici, quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

[3]     Si veda il paragrafo 3) del precedente articolo “Le provvidenze pubbliche (parte prima)”, già pubblicato su questa rivista online all’indirizzo https://www.diritto.it/le-provvidenze-pubbliche-parte-prima/ .

[4]     Riguardo l’istituto della rotazione ordinaria del personale nella pubblica amministrazione, si rinvia ad un precedente contributo già pubblicato in questa rivista: “La rotazione preventiva (o ordinaria) del personale nella pubblica amministrazione” (https://www.diritto.it/la-rotazione-preventiva-o-ordinaria-del-personale-nella-pubblica-amministrazione/).

[5]     Quantomeno dall’adozione delle legge n. 241 del 1990.

[6]     Più in dettaglio la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA rappresentano una delle tre componenti della Missione n. 1 del PNRR denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

[7]     Tra i principali riferimenti normativi in materia si possono qui ricordare l’articolo 3-bis della legge n. 241 del 1990 e gli articoli 12, 41 e 50 del decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”).

[8]     Si veda il paragrafo 2) del precedente articolo “Le provvidenze pubbliche (parte prima)”, già pubblicato su questa rivista online all’indirizzo https://www.diritto.it/le-provvidenze-pubbliche-parte-prima/ .

[9]     Si veda in particolare il punto 8.2 della sentenza nella parte in cui precisa che la regola algoritmica <<non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l’elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz’altro non può essere demandata al software, è quindi da rintracciarsi al momento dell’elaborazione dello strumento digitale;>>.

[10]  Quello di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento nonché quelli di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione stessa. Questi diritti, più in dettaglio, sono riconosciuti se il trattamento automatizzato è fondato sulla prima e sull’ultima delle predette eccezioni con esclusione, pertanto, almeno stando alla formulazione letterale della norma, dell’ipotesi in cui la decisione automatizzata risulti fondata sul diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. In realtà, come abbiamo visto sopra, in quest’ultimo caso la norma (europea o nazionale) che ammette la decisione automatizzata deve anche prevedere, tra le altre cose, il riconoscimento di misure adeguate a tutela delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato. La formulazione è tale da indurre ragionevolmente a ritenere che in fase attuativa, quando cioè i vari legislatori saranno chiamati a prevedere norme con le quali disciplinare processi decisionali automatizzati, le “misure adeguate” di cui sopra assumeranno termini e contenuti atti a riconoscere diritti analoghi a quelli che il legislatore europeo ha riconosciuto ex ante nell’articolo 22 per le ipotesi di decisione automatizzata fondata, o sulla necessità di concludere e di dare esecuzione ad un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero, sul consenso esplicito del primo.

[11]  Anche in questo caso la norma fissa contemporaneamente delle eccezioni. Lo stesso comma statuisce infatti che detto divieto non si applica quando il trattamento di tali categorie di dati, oltre a prevedere le predette misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, sia fondato sulle ipotesi di cui alle lettere a) o g) di cui al comma 2 del medesimo articolo 9, riferite, rispettivamente, al consenso prestato dall’interessato e all’ipotesi in cui il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri.

[12]  Le ragioni di tale esclusione vanno ricercate in una più che legittima attenzione che il legislatore nazionale ha voluto accordare al principio di certezza dei rapporti giuridici e al collegato principio della tutela dell’affidamento nei delicati ambiti delle autorizzazioni e delle provvidenze pubbliche.

[13]  A chiare lettere il legislatore stabilisce infatti in tale norma che <<…il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.>>

[14]  Questa regola incontra un’importante eccezione quando si tratta di provvedimenti in grado di incidere sui rapporti negoziali. Infatti, il comma 1-bis dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, apre alla revocabilità dei provvedimenti amministrativi istantanei che incidono su rapporti negoziali prevedendo in particolare che <<Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.>>.

[15]  Precisa l’Adunanza Plenaria che <<…la decadenza, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.>>.

Dott. Franco Scaramella

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