Indice:
- Le R.S.A. nel testo originario dell’art. 19
- Il referendum del 1995
- Il caso Fiat e la sentenza n. 231/2013
- Struttura, composizione e funzioni delle rappresentanze sindacali aziendali
Le R.S.A. nel testo originario dell’art. 19
Le rappresentanze sindacali aziendali, nel 1970, fanno ingresso nel nostro ordinamento soppiantando, gradualmente, i consigli di fabbrica. [1]
Nella versione originaria dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le R.S.A. potevano essere costituite, alternativamente, osservando i seguenti criteri di selezione dei soggetti sindacali: secondo la lettera a) nell’ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; per la lettera b) nell’ambito delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni, ma firmatarie di contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva.[2] In ogni caso, per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, rimaneva (e rimane) fermo il requisito dimensionale di cui all’art. 35 dello statuto dei lavoratori. [3]
Perché il legislatore, introducendo questa struttura sindacale aziendale, ha previsto la pedissequa osservanza del requisito dimensionale di cui all’art. 35 della legge n. 300/1970?
La risposta riposa, in verità, nel titolo terzo dello statuto dei lavoratori, il c.d. titolo promozionale o di sostegno, in ragione del quale le R.S.A. (dal 1993 anche le R.S.U.), godono di talune prerogative che, senza dubbio, comportano degli oneri, in termini di costi, sul datore di lavoro. È per questo, pertanto, che il legislatore ha previsto la costituzione della rappresentanza in commento solo per quei datori che raggiungono il requisito dimensionale di cui all’art. 35 della legge n. 300/1970. [4] Se le norme a favore dell’esercizio delle funzioni sindacali fossero state estese a tutte le imprese, anche i più piccoli imprenditori sarebbero stati destinatari dagli aggravi economici che conseguono al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. Pur tuttavia, pare appena il caso di ricordare che il titolo II della predetta legge, la cui rubrica reca “Della libertà sindacale”, in guisa di tutela della libertà sindacale, sia essa nella declinazione positiva che negativa e collettiva, è esteso a tutti i lavoratori di tutte le imprese del territorio nazionale.
Ad ogni modo, non potendo in questa sede enunciare i profili che interessano l’intero statuto dei lavoratori, è da evidenziare, per ultimo, che la norma, nella sua veste originaria, fu oggetto di ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 54/1974, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, giacché il legislatore, indicando i requisiti che devono avere le associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la RSA, ha operato una scelta razionale e consapevole, in considerazione delle funzioni particolarmente incisive nella vita e nell’attività dell’unità produttiva svolte dalle RSA e degli scopi che si propone la l. n. 300/1970.[5]
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Il referendum del 1995
L’attuale formulazione dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si presenta diversa in ragione di quanto accaduto nel lontano 1995, poiché un referendum popolare [6] ha ottenuto l’abrogazione della lett. a) dell’art. 19 e delle parole “non affiliate alle predette confederazioni” e “nazionali o provinciali” della lett. b). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/1194, ha affermato che l’intenzione dei promotori del referendum era certamente quello di “ottenere almeno l’abrogazione dell’indice presuntivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e l’abbassamento al livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b)”.
Dopo il referendum del 1995, con ordinanza di rimessione, è stata sollevata davanti al giudice delle leggi un’altra questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., secondo la quale l’attuale versione della norma farebbe dipendere il riconoscimento della RSA esclusivamente dal c.d. potere di accreditamento discrezionale del datore di lavoro, che scegliendo le organizzazioni sindacali con le quali sottoscrivere contratti collettivi (eventualmente anche solo a livello aziendale) sarebbe in grado di determinare quelle abilitate alla costituzione di RSA. [7] La Consulta, pur tuttavia, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità Costituzionale, poiché “la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell’unità produttiva”.[8]
Infine, un’ulteriore questione di legittimità costituzionale ha riguardato l’art. 19, non solo in riferimento agli articoli 3 e 39 della costituzione, ma anche all’art. 2, dal momento che secondo il giudice rimettente il sindacato verrebbe indotto a sottoscrivere accordi che possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di cui al Titolo III Stat. lav., una porzione di potere. La Consulta, anche in questo caso, ribadendo l’orientamento della sentenza n. 244/1996, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dichiarando che «un sindacato …omissis… disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo”.[9]
L’autore non può subdolamente nascondere di non condividere nessuno degli orientamenti della Consulta passati in rivista. Il diritto del lavoro e la sua branca, il diritto sindacale, sono discipline sociali, diritti protettivi incontrovertibili. Quanto accaduto nel solco di questi 80 anni, non ha fatto altro che vituperare la dignità dei lavoratori. La Corte Costituzionale, forse caldamente sostenuta da alcuni giuslavoristi, non ha saputo prenderne le distanze.
Il caso Fiat e la sentenza n. 231/2013
La CGIL, non potremmo affermare il contrario, è pioniere di una serie di rivendicazioni, anche di natura giudiziale, che hanno segnato il corso della storia. Il caso Fiat, che sintetizza, per quanto in discorso, controverse vicende occorse tra il 2010 e il 2012, si è notevolmente riverberato sulla disciplina delle R.S.A. . [10] Precisamente, le società del gruppo Fiat – a valle della astrusa questione relativa al contratto aziendale del giugno 2010 per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco,[11] nonché di ulteriori conflitti sindacali e successive scelte organizzative – dal 2012 non hanno rinnovato l’adesione all’associazione datoriale Confindustria e non hanno più applicato il CCNL dell’industria metalmeccanica,[12] né l’accordo interconfederale del 20.12.1993 in materia di rappresentanze sindacali unitarie. Fiat, orbene, stipulò dei contratti collettivi specifici di primo livello (c.d. CCSL). La negoziazione delle piattaforme avvenne alla presenza della Cgil, la quale, tuttavia, non sottoscrisse il contratto. Essa, dunque, in linea, secondo Fiat, con l’articolo 19 dello Statuto, fu esclusa dalla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Per tale motivo, la Cgil adì i giudici del lavoro territorialmente competenti per le diverse unità produttive, invocando la condotta antisindacale ex art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300. Diverse furono le attestazioni dei giudici di merito. Sennonché, alcuni di essi, rimisero la questione ai giudici della Consulta.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, non si è provveduto a dirimere, solamente, quanto ci occupa in questo paragrafo, ma anche una serie di nodi che si trascinavano con le pronunce n. 345/1995 e n. 244/1996.
La Corte con la sentenza additiva n. 231/2013 ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20.5.1970, n. 300 …, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
Ad ogni modo, la pronuncia ha creato non pochi problemi di tipo applicativo circa l’individuazione dei soggetti sindacali legittimati nella costituzione delle R.S.A.,[13] poi sfociati in alcune note pronunce.[14]
Costituzione, struttura e funzioni delle rappresentanze sindacali aziendali
La costituzione della RSA avviene su iniziativa dei lavoratori “nell’ambito di associazione sindacali che siano firmatarie di contratto collettivo applicato all’unità produttiva”. Ne consegue che se il sindacato si rifiuta di comunicare la costituzione della rappresentanza, essa non potrà essere costituita. Inoltre, non potranno essere istituite rappresentanze sindacali esterne o non riconosciute dai sindacati.[15]
La Cassazione, altresì, con sentenza 9.12.1988, n. 6701 ha ritenuto violato il disposto dell’art. 17 dello Statuto dei lavoratori (c.d. sindacato di comodo o sindacato giallo), allorché i requisiti di cui all’art. 19 della legge n. 300/1970 per la costituzione di una RSA vengano riconosciuti sussistenti in capo a un soggetto sindacale in virtù del mero riconoscimento del datore di lavoro e in assenza dei relativi presupposti, trattandosi di requisiti informati a chiari principi di ordine pubblico, che non ammettono deroghe pattizie. [16]
Le rappresentanze sindacali aziendali, residuali nel panorama italiano dopo la venuta delle rappresentanze sindacali unitarie, secondo l’autore presentano un duplice ordine di problemi: il primo interessa quello che esse non sono in grado di dar voce ai lavoratori non iscritti al sindacato costituente la rappresentanza; il secondo attiene al fatto che un sindacato dotato di maggiore rappresentatività, anche presunta, può costituire, sempre ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze in egual numero rispetto ad altre associazioni dotate di minor rappresentatività.
In riferimento alle funzioni riconosciute alle rappresentanze sindacali aziendali, brevemente, è possibile enucleare, oltre a quella relativa alla copartecipazione (informazione e consultazione) e alla codeterminazione,[17] anche quella concernente la stipulazione dei contratti collettivi di secondo livello o di prossimità, cui la legge, tra l’altro e in alcune specifiche ipotesi, attribuisce particolare forza derogativa.[18]
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Note:
[1] Cfr. M. V. Ballestrero, Diritto sindacale, G. Giappichelli, 2018
[2] Il nostro diritto sindacale risente di una forte carenza di legislazione statuale. In proposito, ad oggi, non è presente una norma atta a verificare la rappresentatività sindacale, né tantomeno una disciplina finalizzata a selezionare i soggetti sindacali deputati alla stipulazione della contrattazione collettiva. In verità, non v’è nessuno obbligo per il datore di trattare con le organizzazioni sindacali. Per questo, da sempre, al fine di “accreditare” le confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, si usano taluni criteri. Tra essi: la dislocazione sul territorio; il numero di contratti sottoscritti; il totale degli aderenti. Da segnalare, nondimeno, il criterio della misurazione della rappresentatività di cui al testo unico della rappresentanza del 2014. Da citare, infine, il criterio ivi individuato nella disciplina legale per il pubblico impiego ex d.lgs. n. 165/2001.
[3] Sull’evoluzione storica delle strutture di rappresentanza nei luoghi di lavoro, V. De Mozzi, La rappresentanza
sindacale in azienda: modello legale e modello contrattuale, Padova 2012, pag. 21 ss.
[4] In ogni caso, pare che il legislatore non abbia tenuto contro che, nella nostra Penisola, l’ossatura economica è rappresentata per circa l’80% dalle piccole e medie imprese. In altri termini, una sequela di prestatori di lavoro, non godrà, nel proprio luogo di lavoro, di rappresentanze sindacali aziendali.
[5] V. anche la sentenza C. Cost. n. 334/1988
[6] V. il D.P.R. n. 312/1995
[7] Sul punto, in dispetto di quanto asserito dalla Corte, ritengo la questione di legittimità fondata, poiché in assenza di un obbligo di trattare del datore per la stipulazione del contratto collettivo, questi ben potrebbe accreditare gli uni piuttosto che gli altri.
[8]C. Cost. 244/1996
[9] C. Cost. n. 345/1996
[10] Cfr. Lambertucci, Contrattazione separata, rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e incostituzionalità dell’art. 19 St. lav., Diritti Lavori Mercati 2012, II, 263
[11] V. R. DEL PUNTA, Note su Pomigliano, Diritti Lavori Mercati 2010, 2, 505; SCARPELLI, Pomigliano: variazioni sul tema,
Diritti Lavori Mercati 2010, 2, 517;
[12] Con la crisi economica il gruppo Fiat cerca di addivenire alla stipulazione di contratti collettivi meno onerosi.
[13] Cfr. R. DEL PUNTA, L’art. 19 Statuto dei lavoratori davanti alla Consulta: una pronuncia condivisibile ma interlocutoria, LD 2013, 527; LECCESE, Partecipazione alle trattative, tutela del dissenso e art. 19 dello Statuto dei lavoratori, LD 2013, 539; MARESCA, Costituzione della rsa e sindacati legittimati, ADL 2013, I, 1298; A. ZOPPOLI, Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, democrazia sindacale e realismo della Consulta nella sentenza n. 231/2013, ADL 2014, I, 333;
[14] Cfr. T. Roma 23.9.2014, Nuovo Notiziario Giuridico 2014, 2, 415
[15] Cass. Sez. Unite 5.9.1981, n. 5057
[16] Sul punto cfr. R. Del Punta e F. Scarpelli, con la collaborazione di M. Marrucci e P. Rausei, Codice commentato del lavoro, Wolter Kluwer editore, I, 2019
[17] Le R.S.A. sono i soggetti deputati a stipulare l’accordo per l’installazione degli impianti audiovisivi di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970
[18] Mi riferisco alla contrattazione di prossimità dell’art. 8 della legge n. 148/2011
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