Le modifiche introdotte dal D.L. semplificazioni
L’articolo 12 del D.L. semplificazioni n. 76/2020 come convertito in legge n.120/2020 rivede il procedimento disciplinato dalla Legge 241/1990 ponendosi l’obiettivo di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa al fine di rilanciare l’economia del Paese duramente colpita dall’emergenza epidemiologica. Per tale motivo il D.L semplificazioni prevede, unitamente ad altre misure, alcune modifiche alla L.241/1990 volte a dare tempi certi di conclusione del procedimento.
In particolare, all’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 4, viene inserito il 4–bis, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.
Inoltre, è stato introdotto un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori termine, in particolare, si prevede l’inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini di legge. All’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 8, è inserito l’8-bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 – ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Per quanto attiene alla partecipazione, in ambito di comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di parte l’articolo 12 del D.L. semplificazioni disciplina un caso di sospensione del procedimento, prevedendo che “la comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.
Il legislatore sollecita, infine, un grande utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, introducendo una misura di semplificazione del tutto straordinaria prevista nel decreto rilancio per i procedimenti legati all’emergenza COVID, che si espone nel prossimo paragrafo, ed estendendo tale misura con il D.L. semplificazioni anche agli altri procedimenti determinando una modifica permanente dell’art. 18 della legge 241/1990, a cui è stato aggiunto un comma, che quasi simile alla norma appena vista, prevede, che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si legga anche: “Le modifiche alla legge 241/1990 introdotte dal decreto semplificazioni bis”
Le nuove modifiche alla disciplina del procedimento
Con gli artt. 61, 62 e 63 del Decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina generale in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990, mirando a: rafforzare il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; ad assicurare la piena operatività del silenzio assenso, riconoscendo il diritto dell’interessato ad un’attestazione che ne dimostri l’avvenuta formazione; a ridurre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio della P.A., in ottica di bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato e interesse pubblico.
L’articolo 61 in particolare modifica la disciplina per la conclusione del procedimento, con l’obiettivo di rafforzare il potere sostitutivo già previsto dalla legge nei casi di mancato rispetto dei termini procedimentali. Secondo la vigente formulazione dell’articolo 2 comma 9 bis, qualora il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, l’interessato può rivolgersi ad una figura interna all’amministrazione, titolare del potere sostitutivo, che si sostituisce al soggetto inadempiente e conclude il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Con la novella è introdotta la facoltà per l’organo di governo di individuare, ai fini dell’attribuzione del potere sostitutivo, alternativamente, una figura apicale oppure “un’unità organizzativa”.
La lettera b) dell’articolo 61 a sua volta, introduce la possibilità, che decorso il termine, il potere sostitutivo possa essere attivato anche d’ufficio e non più, come in precedenza, solo su istanza del privato interessato.
Con l’articolo 62 il legislatore modifica la disciplina del silenzio assenso di cui al’articolo 20 della legge sul procedimento introducendo, nei casi di formazione del silenzio assenso, l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta, sostituibile in caso di inutile decorso di tale termine, da una autodichiarazione del privato. La disposizione mira a consentire la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia del silenzio assenso, riconoscendo il diritto dell’interessato ad un’attestazione che ne dimostri l’avvenuta formazione.
L’articolo 63 infine, modifica la disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui articolo 21 nonies della legge sul procedimento, riducendo da diciotto a dodici mesi il termine entro cui le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
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