Rispetto alle misure alternative alla detenzione, le sanzioni sostitutive presentano la sostanziale differenza di venire applicate dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna, laddove le misure alternative sono decise dal magistrato di sorveglianza in sede di esecuzione. Ulteriore elemento di differenziazione tra i due tipi di misure è ravvisabile nel diverso fondamento che le anima: le sanzioni sostitutive sono praticamente prive di finalità risocializzante, mirando piuttosto a impedire la desocializzazione derivante dalla carcerazione di breve durata, e sono perciò incentrate sulla finalità retributiva; le misure alternative si caratterizzano, invece, per una spiccata tendenza a realizzare finalità risocializzative. La natura di pena autonoma delle sanzioni sostitutive brevi, piuttosto che di semplice modalità esecutiva della pena sostituita, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato come dette pene costituiscano un sistema sanzionatorio parallelo a quello ordinario (Cassazione, ss.uu., 19 gennaio 2017, n. 12872; Cassazione, sez. I, 13 ottobre 2004, n. 43589; Cassazione, ss.uu., 25 ottobre 1995, n. 11397).
Ai sensi dell’art. 53, legge 689/1981: “Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente”.
Il primo presupposto della sanzione sostitutiva
Il primo presupposto per l’applicazione di una sanzione sostitutiva risiede, pertanto, nell’entità della pena in concreto inflitta dal giudice: • semidetenzione – pena detentiva entro il limite di due anni; • libertà controllata – pena detentiva entro il limite di un anno; • pena pecuniaria – pena detentiva entro il limite di sei mesi. I limiti di pena concreta possono subire un ampliamento fino al triplo per effetto dell’ultimo comma dell’art. 53, che disciplina le ipotesi di reato continuato e concorso formale di reati.
Tale norma stabilisce: “Nei casi previsti dall’articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene doverla disporre, determina, al sol fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione”. In sostanza, nel caso di concorso formale e reato continuato il legislatore ha previsto due situazioni diverse: 1) se per ogni singolo reato è ammissibile la sostituzione, il giudice deve tener conto dei limiti di pena concreta (due anni; un anno; sei mesi) soltanto in riferimento al reato più grave, e non al totale di pena detentiva derivante dall’applicazione dell’aumento previsto dall’art. 81 c.p.; 2) diversamente, se la sostituzione è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di disporla, determina la pena da sostituire al solo fine della sostituzione, e applica separatamente le pene per i reati esclusi. L’ulteriore presupposto riguarda le condizioni soggettive previste dall’art. 59, legge 689/1981, che non consentono la sostituzione della pena detentiva.
La pena detentiva
Schematicamente, l’art. 59 dispone che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che: 1. hanno precedenti penali superiori a tre anni di reclusione ed hanno commesso il reato (al quale si vorrebbe applicare la sanzione sostitutiva) nei cinque anni successivi dalla condanna precedente; 2. hanno commesso il reato (al quale si vorrebbe applicare la sanzione sostitutiva) nell’ultimo decennio e ricorra altresì un’altra delle seguenti condizioni: a. siano già stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b. abbiano già usufruito della semidetenzione o della libertà controllata senza il rispetto delle prescrizioni e con conseguente conversione ex art. 66; ovvero abbiano già usufruito del regime di semilibertà e questo sia stato revocato; c. abbiano commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Le sanzioni sostitutive sono applicate discrezionalmente dal giudice, anche su richiesta dell’imputato. Il parametro condizionante specifico della scelta del giudice è la prognosi sull’adempimento da parte del condannato: la sostituzione è preclusa ove si possa presumere che le prescrizioni della sanzione sostitutiva non saranno adempiute.
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