La questione che le sezioni unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere è quella relativa all’incompletezza dell’atto giudiziario, in particolare dell’atto di impugnazione e, nello specifico, del ricorso per cassazione incompleto per la mancanza di alcune pagine nella copia notificata.
La questione, di cui inizialmente era stata investita la II sezione civile della Suprema Corte, in considerazione del fatto che era stata risolta, in precedenza, con decisioni non uniformi della giurisprudenza di legittimità, è stata rimessa con ordinanza interlocutoria dinnanzi alle sezioni unite, chiamate appunto a comporre il contrasto creatosi in ordine alla seguente questione: “A) se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l’incompletezza dell’atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative) determini l’inammissibilità dell’impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione”.
Nell’ordinanza di rimessione si dà atto di due distinti orientamenti per i quali, quello maggioritario, ritiene come la mancanza di una o più pagine nella copia notificata dell’atto, tale da impedire la l’esaustiva comprensione delle ragioni poste a sostegno della domanda, comporta l’inammissibilità dello stesso (Cass. 6074/ 2004; Cass. 264/2006; Cass.Sez. Un., 4112/2007; Cass. 1213/2010; Cass. 21977/2011; Cass. 24656/2013), mentre, un altro orientamento più recente della medesima sezione rimettente afferma che: “se nella copia dell’atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica, e se l’atto è una citazione in appello, tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perché questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica, a norma dell’art. 29 cod. proc. civ., che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Qualora poi costui si costituisca, la nullità della notifica è sanata. Tuttavia, se l’incompletezza della copia dell’atto notificatogli, pur essendo stato nei termini depositato in cancelleria l’atto originale completo, non gli consente di difendersi adeguatamente avuto riguardo sia all’essenzialità delle pagine mancanti, sia alla brevità del termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la sua costituzione, rispetto alla data di vocatio in ius, ha diritto alla concessione di un termine per difendersi e proporre eccezioni” (Cass. 23420/2014. Nello stesso senso: Cass. 18618/2013).
In sostanza, l’anzidetto ultimo orientamento presuppone che, ferma restando l’incomprensibilitò della domanda, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in forma incompleta, qualora il suo originale completo in ogni sua parte sia stato tempestivamente depositato in giudizio, non comporta l’inammissibilità della domanda ma, al più, la nullità della notifica, che può essere superata con il rinnovo della notificazione ovvero con la concessione di un termine a difesa, qualora la data fissata per la comparizione delle parti, o per la discussione, sia ravvicinata.
Le sezioni unite partano dal presupposto per cui, qualora nella costituzione in giudizio controparte deduca puntualmente su ogni avversa deduzione, deve essere escluso qualsiasi vizio in merito alla validità dell’atto introduttivo, non essendosi verificata alcuna compressione del diritto di difesa.
Viceversa, qualora la mancanza di alcune pagine dell’atto comporti effettivamente una non comprensibilità dello stesso, occorre valutare la natura del vizio che si viene a determinare e, pertanto, se ci si trova al cospetto di una nullità dell’atto, tale da comportarne l’inammissibilità, così come sostiene la giurisprudenza maggioritaria ovvero di una nullità della notificazione che, in quanto tale, risulta sanabile con la rinnovazione, come sostenuto da una corrente giurisprudenziale minoritaria.
Le sezioni unite, con la sentenza n. 18121, pubblicata in data 14 settembre 2016, propendono decisamente per la seconda soluzione, sposando in sostanza la tesi minoritaria, ritenuta evidentemente meno afflittiva.
Per motivare detta decisione la Corte evidenzia come: “il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (artt. 342 c.p.c., 398 co 2 c.p.c.) o a vizi di forma o dì contenuto dell’atto di impugnazione (artt. 365, 366, 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l’interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.)”.
Fatta questa doverosa premessa, “è agevole rilevare che, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, né è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione. Ove, pertanto, nell’ipotesi considerata, si ritenesse l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, si finirebbe con l’applicare in via analogica tale gravosa sanzione processuale al di fuori delle fattispecie espressamente considerate dalla legge, e pur essendo certamente configurabile il potere di impugnazione”.
In altri termini si sostiene che, per l’anzidetto vizio, non esiste una fattispecie legale tipizzata e che, le diverse ipotesi di inammissibilità sono tutte espressamente disciplinate, pertanto, un’applicazione analogica di una norma espressamente riservata ad altre fattispecie, risulterebbe eccessivamente penalizzante, attesa la sua irrimediabilità.
Peraltro, non si può revocare in dubbio come l’originale dell’atto – che deve essere sempre e comunque tempestivamente depositato completo in ogni sua parte, sotto pena, in mancanza, di qualsivoglia ipotesi di sanatoria – ha una prevalenza sulla copia notificata, tanto è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato come: “ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie” (Ex multis: Cass. Sez. Un. 4112/2007; Cass. 9262/2015), né può non ricordarsi la soluzione univocamente adottata dalla Corte di Cassazione per cui: “in caso di notifica di un provvedimento giudiziario incompleto, sussiste un mero vizio della notificazione e non del provvedimento“ (Cass. 26364/2011; Cass. 3251/1997; Cass. 888/1995).
Appare evidente, pertanto, che la soluzione adotta per la notifica incompleta di un provvedimento giudiziario, rispetto a quella afferente un atto di parte, pur nella diversa natura e funzione dei due tipi di atti, non può che essere identica, basandosi sul medesimo presupposto relativo alla difformità tra l’originale e la copia notificata.
Pertanto, il contrasto segnalato deve essere risolto con l’affermazione del principio di diritto per cui: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese” (Cass. Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121).
Ecco allora la soluzione al quesito iniziale: “Risulta sanabile la mancanza di alcune pagine dalla copia notificata dell’atto di impugnazione?”.
Risposta: Qualora l’originale dell’atto notificato, completo in ogni sua parte, sia stato tempestivamente depositato in cancelleria, il vizio, inquadrabile come nullità della notifica e non dell’atto stesso, risulta sanabile mediante rinnovazione della notifica ovvero con la concessione di un termine a difesa in favore del convenuto.
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