Importante e risolutivo indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sul contrasto giurisprudenziale esistente in relazione alla questione dell’ammissibilità o meno del sequestro preventivo di una testata giornalistica online regolarmente registrata o di una determinata pagina web della testata, nell’ambito della più complessa e generale problematica relativa ad una possibile equiparazione tra giornale telematico e giornale cartaceo.
Prima della recente pronuncia delle Sezioni Unite resa con sentenza del 29 gennaio 2015, n. 31022, l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, facendo riferimento alla nozione tradizionale di stampa definita dall’art. 1 legge n. 47 del 1948, escludeva la possibilità di estendere le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa anche agli articoli giornalistici pubblicati sul web, quali tipiche forme di manifestazioni del pensiero trasmesse per via telematica.
In particolare, secondo tale impostazione, il termine stampa sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale con esclusivo riferimento alla carta stampata, con conseguente impossibilità di estendere automaticamente la specifica garanzia negativa prevista dall’art. 21, comma 3 Cost. all’informazione giornalistica telematica (si veda, a titolo esemplificativo la sentenza della Cassazione del 2013, n. 10594).
Una tesi minoritaria escludeva tale soluzione, prospettando una grave violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., a causa di un irragionevole trattamento differenziato tra l’informazione giornalistica tradizionale cartacea e l’informazione telematica diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che quest’ultima, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile a sequestro preventivo.
Sul contrasto, come detto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 29 gennaio 2015, n. 31022.
In primo luogo, viene affermato che la libertà di stampa costituisce un principio cardine su cui si fonda lo Stato democratico, in quanto condizione imprescindibile per il libero confronto di idee e per la formazione di un’opinione pubblica consapevole e, pertanto, la Costituzione, in attuazione di tale principio, esclude la possibilità che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, prevedendo una specifica e rafforzata tutela (ex art. 21, comma 3 Cost.), così da circoscrivere, nel caso di delitti commessi con tale mezzo, il ricorso all’istituto del sequestro preventivo, soggetto alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione, se non nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge.
Inoltre, il fondamento della libertà di informazione viene individuato nell’art. 21 Cost. e, a livello transnazionale, nell’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art. 10 CEDU e nell’art. 11 della Carta di Nizza.
Ciò premesso, secondo i giudici ermellini, la testata telematica deve considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio giornale, in considerazione del fatto che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione comporta un’inevitabile equiparazione del giornale online a quello tradizionale, con conseguente divieto di disporre, salvo le eccezioni espressamente previste, il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022).
Peraltro, anche la giurisprudenza sovranazionale ha sostenuto con particolare insistenza l’equiparazione tra giornale cartaceo e giornale online (a titolo esemplificativo, Corte EDU, 16/07/2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia; Corte Giustizia, 25/10/2011, Martinez c. Societé MGIM Limited; Corte Giustizia, 25/10/2011, Date Advertising c. X).
A sostegno di tale tesi, i giudici di legittimità hanno valorizzato un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della nozione di stampa, non desumibile dal solo tenore letterale del dettato normativo, così da attribuire a tale termine un significato evolutivo coerente con il progresso tecnologico, mediante l’applicazione di un criterio storico-sistematico perfettamente coerente con il dettato costituzionale di cui all’art. 21 Cost.
In altri termini, la nozione di stampa definita dall’art. 1 legge 8 febbraio 1948, n. 47 è riferibile anche alle pubblicazioni telematiche, sussistendo infatti, anche in questi casi, l’elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione e l’elemento oggettivo della formazione di un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, come si evince anche dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, che, nel configurare una nuova definizione di prodotto editoriale, sancisce espressamente l’estensione all’editoria online delle norme relative alle indicazioni obbligatorie sugli stampati e all’obbligo di registrazione delle testate giornalistiche e dei periodici.
Interessanti le argomentazioni interpretative evidenziate dalle Sezioni Unite della Cassazione a sostegno di tale tesi.
In particolare, i giudici ermellini delimitano la nozione di “stampa” riferibile al mondo virtuale, focalizzando un’opportuna distinzione tra forum, blog, social network e newsletter, quali forme di comunicazione telematica senz’altro espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., ma non riconducibili alla nozione di stampa e il fenomeno sempre più diffuso di giornali telematici, strutturati come un veri e propri giornali tradizionali, con una propria organizzazione redazionale e un direttore responsabile.
In quest’ultimo caso, infatti, poiché tale prodotto editoriale assume una peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, esso soggiace alla disciplina generale sulla stampa.
Valorizzando la locuzione “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” prevista dall’art. 21, comma 1 Cost., viene data rilevanza anche al giornale telematico diffuso via Internet, mediante il riconoscimento di una nozione figurata di prodotto editoriale che, indipendentemente dalla configurazione cartacea o telematica, ove presenti i requisiti ontologici propri di un giornale, non è estraneo alla nozione tecnica di stampa di cui all’art. 1 legge n. 47 del 1948, in quanto, ciò che conta è lo scopo informativo, quale elemento caratterizzante l’attività giornalistica, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici.
In conclusione, il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, in quanto vero e proprio prodotto editoriale, rientra nella nozione di stampa soggiace alla relativa normativa, perché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla pubblicazione cartacea.
Ne consegue che la stampa telematica, al pari di quella tradizionale, in quanto emancipata da qualsiasi forma di censura, non può essere sottoposta a sequestro preventivo, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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