Le Sezioni Unite si pronunciano sulla specificità dei motivi d’appello

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Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199

Con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 le Sezioni Unite sono intervenute per chiarire la portata del requisito della specificità dei motivi d’appello.

A seguito dell’emanazione del decreto legge n. 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, l’effettiva portata di tale requisito è stata oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate, ad oggi, dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

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L’appello come revisio prioris instantiae e il divieto di ius novorum

Nel sistema delle impugnazioni, l’appello è il più ampio mezzo di impugnazione ordinaria e costituisce l’unico gravame in senso stretto idoneo ad investire la decisione, oggetto di impugnazione, attraverso un nuovo esame della causa, sia pure, nei limiti proposti dall’appellante.

Rappresenta, pertanto, una fase del processo nella quale il giudizio può essere rinnovato, non con il semplice e globale riesame della sentenza di primo grado, ma con un nuovo esame della causa nei limiti delle specifiche censure contenute nella domanda d’appello o meglio – a seguito delle modifiche apportate all’art 342 c.p.c. dall’art 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – nei limiti dei motivi che sono in essa esplicitati.

Si sottolinea, in dottrina, come l’appello sia un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, seppur privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall’effettuo devolutivo, non automatico ma limitato ai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice d’appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata.

A differenza degli altri mezzi di impugnazione, nei quali c’è una predeterminazione del tipo di vizi che possono essere fatti valere, con conseguente distinzione tra giudizio rescindente e rescissorio, l’appello è un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale a provocare il riesame della causa di merito, non limitato necessariamente al controllo dei vizi specifici. È in questo senso che si può ancora parlare di “effetto devolutivo” dell’appello: la causa passa alla piena cognizione del giudice superiore nei limiti dei motivi specifici.

Tale funzione tipica, già delineata nel vigente codice di rito fin dal suo testo originario, è stata rafforzata e ulteriormente ribadita dalla riforma di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Dopo tale intervento, come sottolineano anche le Sezioni Unite, si è accentuato ancora di più il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, “si tratta cioè di un’impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell’intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza[1].

Giova tenere presente, a tal riguardo, le numerose e fondamentali pronunce della Cassazione per mezzo delle quali, ad oggi, si è ormai concretato il passaggio definitivo dell’appello inteso non più come novum iudicium ma come revisio prioris instantiae[2].

Poste queste premesse, la natura e la funzione del giudizio di appello impediscono che possano essere portate all’esame del giudice di secondo grado domande che non siano già state sottoposte al primo giudice. L’art. 345, primo comma, c.p.c. per il rito ordinario, novellato dall’art. 53 dalla ricordata legge di riforma (26.11.1990, n. 353) – e l’art. 437, primo comma, c.p.c. per il rito del lavoro – dispongono, infatti, che nel giudizio di appello non sono ammesse domande nuove.

La proposizione di una domanda nuova in appello, ad eccezione di quelle espressamente consentite[3], porta, infatti, alla declaratoria di inammissibilità d’ufficio del giudice[4], rimanendo, quindi, impregiudicata la possibilità di proporla in un successivo giudizio.

L’appello, pertanto, non consente l’esame dello ius novorum. La ratio del divieto in parola si ricollega al principio del doppio grado di giurisdizione, dal quale si trae la regola dell’impossibilità per parti di ampliare o modificare il tema del contendere discusso in prime cure, dovendo il medesimo costituire oggetto del giudizio d’appello solo quando ha già formato, a sua volta, materia del giudizio di primo grado[5]. Per stabilire quando ci si trova di fronte ad una domanda nuova si deve far ricorso ai principi dell’identificazione dell’azione.[6]

Domande nuove sono, pertanto, quelle che si differenziano dalle domande proposte in primo grado perché cambia uno degli elementi di identificazione o, quelle che, pur essendo relative allo stesso diritto soggettivo della domanda di primo grado, sono rivolte ad ottenere un provvedimento di diverso contenuto. Il raffronto deve essere compiuto tra la domanda così come formulata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quella proposta nell’atto introduttivo del secondo grado[7].

Non sarebbe, quindi, mai possibile allegare per la prima volta in appello fatti principali nuovi che avrebbero potuto essere introdotti nel giudizio di primo grado in un momento anteriore al verificarsi delle preclusioni, perché ciò significherebbe violazione del principio dell’unità processuale fra primo e secondo grado di giudizio e del diritto di difesa.

Si ritiene consentita, invece, per un principio di economia processuale, l’allegazione per la prima volta in appello di fatti nuovi verificatisi successivamente al verificarsi delle preclusioni in primo grado, che avrebbero potuto essere dedotti in quella sede, e mutamenti legislativi sopravvenuti; in merito ai fatti sopravvenuti si specifica che essi possono essere dedotti per la prima volta in appello solo nel caso in cui la tardiva allegazione in primo grado non possa essere imputata alla parte[8].

Anche per la giurisprudenza si ha domanda nuova in appello quando si introduce un diverso petitum[9] o una diversa causa petendi[10] rispetto a quelli che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado, ma, non quando viene richiesta solo una diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio purché essa non comporti l’allegazione di fatti nuovi[11].

L’interpretazione dei contenuti minimi dell’atto di appello

Tanto premesso in merito alla natura del giudizio d’appello, il problema principale da affrontare, come compiutamente delineato dalla Corte, è quello dell’esatta individuazione dei contenuti minimi dell’atto di appello.

Le Sezioni Unite, in questa fondamentale sentenza, hanno affermato che l’interpretazione degli artt. 343 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l’impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell’appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.

La Cassazione, pertanto, ripercorre i vari orientamenti giurisprudenziali susseguitosi sulla specificità dei motivi e le conseguenze della sua eventuale violazione.

Come viene in rilievo dall’analisi della pronuncia, già la sentenza 6 giugno 1987, n. 4991, affermò che l’atto d’appello, tanto nel rito ordinario quanto nel rito del lavoro, introduce un procedimento d’impugnazione nel quale i poteri cognitori del giudice, all’infuori delle questioni rilevabili d’ufficio, sono circoscritti dall’iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado.

Pertanto, l’onere di specificazione dei motivi d’appello esige che la manifestazione volitiva dell’appellante, indirizzata a ottenere la suddetta riforma, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione in proposito della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità, nel caso concreto, di quella motivazione. La pronuncia, peraltro, aggiunse che l’inosservanza di tale onere determinava la nullità dell’appello e non la sua inammissibilità, “che nessuna norma prevede”; ed interpretò il richiamo all’art.163 c.p.c., contenuto nel testo dell’art. 342 c.p.c., allora vigente come possibilità che la costituzione del convenuto appellato potesse sanare quella nullità, “con salvezza dei diritti anteriormente acquisiti”.

Le conclusioni raggiunte da tale pronuncia furono in sostanza confermate dalle Sezioni Unite nella successiva sentenza 20 settembre 1993, n. 9628. Essa, dopo aver rilevato che l’appello non è un novum iudiciumcon effetto devolutivo generale ed illimitato”, ribadì la necessità che le ragioni su cui esso si fonda fossero esposte “con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la

motivazione della sentenza impugnata: il che, se da un lato consente di affermare che il grado di

specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluto, esige pur sempre che alle

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime”.

Si giunse, così, alla sentenza 29 gennaio 2000, n. 16, nella quale le Sezioni Unite civili in qualche modo rivisitarono l’orientamento di cui alla precedente decisione n. 4991 del 1987, pervenendo alla conclusione per cui la violazione dell’art. 342 c.p.c., “determina un vizio dell’atto da qualificare, in prima approssimazione, come invalidità”. Indi, classificata l’invalidità in termini di irregolarità, ovvero di nullità, ovvero di inesistenza, la sentenza in esame rilevò che l’art. 164 c.p.c., non può trovare applicazione in tema di appello.

Mentre in primo grado la costituzione del convenuto “sana i vizi dell’atto di citazione, perché consente il raggiungimento dello scopo dell’atto”, la costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado non consente il raggiungimento dello scopo “di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attraverso la denuncia della sua pretesa ingiustizia”. Di qui la conclusione per cui l’inapplicabilità dell’art. 164. “non esclude che si sia in presenza di un atto nullo”, nullità però non sanabile dalla costituzione dell’appellato “e rilevabile d’ufficio dal giudice, trattandosi di accertare la formazione del giudicato interno”. Tale nullità fu ritenuta da sanzionare “con la pronuncia d’inammissibilità dell’appello proposto, proprio perchè il giudice, rilevato il vizio dell’atto, inducente il passaggio in giudicato della sentenza, non può non rilevare che il giudizio d’impugnazione non può giungere alla sua naturale conclusione e cioè al giudizio sulla denunciata ingiustizia della pronuncia impugnata”.

La pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata, quindi, teorizzò, pur in assenza di un’espressa

previsione nel tessuto normativo allora vigente, l’inammissibilità dell’atto di appello redatto in forme non rispettose dell’art. 342 del codice di rito.

La giurisprudenza degli anni successivi si attenne in sostanza sempre a tale orientamento delle

Sezioni Unite, confermando che la sanzione conseguente al mancato rispetto degli artt. 342 e 434

c.p.c., è quella dell’inammissibilità.

Con il D.L. n. 83 del 2012 il legislatore è intervenuto riscrivendo il testo degli artt. 342 e 434 del codice di rito.

Il testo oggi vigente non contiene più il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

L’interpretazione dei citati articoli non è stata costante nella giurisprudenza di legittimità.

Mentre, infatti, alcune sentenze, pur richiedendo all’appellante di “individuare in modo chiaro ed

esauriente il quantum appellatum”, hanno escluso che il nuovo testo normativo imponga alla parte di compiere le proprie deduzioni in una determinata forma, magari ricalcando la decisione impugnata ma con diverso contenuto, altre sentenze hanno richiesto all’appellante una specificità ben maggiore, rilevando che l’impugnazione deve, per non essere inammissibile, offrire una “ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”. Altre pronunce hanno invece letto le suindicate disposizioni nel senso che la parte appellante deve affiancare alla parte volitiva dell’impugnazione anche una parte argomentativa, “che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.

Le Sezioni Unite, invece, nella sentenza 27199 del 2017 rilevano che la giurisprudenza di legittimità che si è andata pronunciando sulle norme introdotte nel 2012 non ha creato alcun contrasto interpretativo. Vengono allora menzionate dalla Corte, a riprova di tale affermazione, una serie di sentenze.

La prima sentenza sull’argomento è la n. 2143 del 5 febbraio 2015, della Sezione Lavoro. Essa ha evidenziato come la riscrittura della norma sul contenuto dell’atto di appello risponda ad un’esigenza di contenimento dei tempi processuali, ottenibile solo esigendo da parte dell’appellante il rispetto “di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni

dell’impugnazione”. Detti oneri devono “consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della

latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l’ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte”. Ha, quindi, aggiunto la Sezione Lavoro che la novella “ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale”.

La nuova norma dell’art 342 c.p.c., pertanto, senza rigori di forma, esige che “al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicchè il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente”.

Ulteriori pronunce, più recenti, sono andate nella stessa direzione, si possono richiamare l’ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916, e la sentenza 16 maggio 2017, n. 11999, entrambe della Terza Sezione Civile.

L’ordinanza n. 10916 ha affermato che il novellato art. 342 c.p.c., non esige dall’appellante nè la

redazione di un progetto alternativo di sentenza, nè alcun “vacuo formalismo”, nè una trascrizione

integrale o parziale della sentenza impugnata. Esso richiede, invece, “la chiara ed inequivoca

indicazione delle censure” mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.

La sentenza n. 11999, oltre ad escludere che l’atto di appello debba essere strutturato come una

sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione, ha ribadito la perdurante differenza tra l’appello e le impugnazioni a critica vincolata, confermando che lo sforzo di razionalizzazione richiesto alla parte rende oggi inammissibile l’appello contenente solo una sommaria indicazione dei termini di fatto della controversia e delle ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza. Detta pronuncia ha anche specificato che la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell’appello, purchè sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o nell’applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado.

Unica pronuncia che potrebbe, peraltro a detta della Corte solo a prima vista, apparire dissonante rispetto agli orientamenti ora delineati è la sentenza 7 settembre 2016, n. 17712, della Sezione Lavoro. Essa, dopo aver rilevato che il termine “motivazione dell’appello” usato dal legislatore “è tipicamente proprio del provvedimento giudiziale”, ha precisato che gli artt. 342 e 434 cit. esigono oggi la proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto; vi devono essere, quindi, una “pars destruens della pronuncia oggetto di reclamo” e “una par construens, volta ad offrire un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio”. Di qui la conclusione, richiamata anche nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui l’atto di appello deve offrire una “ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”.

La risposta al quesito da parte delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite ritengono, pertanto, che gli approdi interpretativi ai quali la giurisprudenza della Corte è pervenuta, all’indomani della riforma del 2012, debbano essere oggi confermati, con le precisazioni che seguono.

La modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata, e cioè

che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella

dell’inammissibilità dell’appello.

Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Va, quindi, riaffermato che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.

Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.

L’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, però, non dovrà

necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un

provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del

processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e

indicando il perché queste siano censurabili.

Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

Ritengono pertanto le Sezioni Unite, trattandosi della risoluzione di una questione di massima di particolare importanza che riveste una portata di sistema, di dover ribadire che la riforma del 2012 non ha trasformato, come alcuni hanno ipotizzato, l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

L’appello è rimasto una revisio prioris instantiae; e i giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione.

La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all’inammissibilità dell’appello a determinate condizioni (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.), ha nel contempo ristretto le maglie dell’accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un’interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un’ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste.

D’altra parte, come ha giustamente posto in luce l’ordinanza n. 10916 del 2017, è una regola generale

quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto

possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale.

Il principio di diritto

Le Sezioni Unite approdano, quindi, all’enunciazione del seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.

 

[1] Come sostengono le Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 16/11/2017.

[2] La Suprema Corte, infatti, tenendo opportunamente conto della struttura del giudizio di secondo grado riformato dalla novella di cui alla legge 26.11.1990 n.353 e successive modifiche ed integrazioni (e in particolare del divieto di proposizione di nuove eccezioni e di nuove istanze istruttorie di cui all’art. 345 c.p.c.) ha optato per la configurazione dell’appello come “revisio prioris instantiae” e non già come mero “novum judicium”. Cfr. Cass. sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080 (in www.dejure.com) “anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Ciò in quanto finalità dell’appello non è quella di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”, devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l’appellante sostiene essere incorso il primo giudice.” Cass. sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; Cass. sez. III, 24 novembre 2005, n. 24817; Cass.sez. II, 25 luglio 2005, n. 15558; Cass. sez. II, 8 agosto 2002, n. 11935; Cass. sez. II, 7 maggio 2002, n. 6542; Cass. sez. lav., 4 dicembre 2001, n. 15318; Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2001, n. 4190; Cass. civ. sez. II, 27 luglio 2000, n. 9867 (in www.dejure.com). Tale configurazione trova il più autorevole riconoscimento nella importantissima decisione delle Sezioni Unite n. 28498 del 23 dicembre 2005 (in Foro it. on line) la cui massima specifica che “l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex, art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte (nella specie rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare.” Nel testo della pronuncia le Sezioni Unite così hanno chiarito il loro pensiero: “In questo processo evolutivo del giudizio d’appello (reso ancora più evidente dalla novella del 1990 che, riformulando gli artt. 337 e 345, ha eliminato gli effetti sospensivi dell’impugnazione e ha posto notevoli limitazioni alla possibilità di introdurre elementi di novità nel giudizio d’appello) si collocano le sentenze che pongono a carico dell’appellante l’onere di fornire la dimostrazione della fondatezza delle censure formulati. L’appello non rappresenta più, come nel sistema del codice di rito del 1865, pur permanendo la sua funzione sostitutiva quanto alle statuizioni decisorie su diritti impugnati, il “mezzo” per “passare da uno all’altro esame della causa”, su tali statuizioni, e non può quindi limitarsi al fine di ottenerne la riforma, ad una denuncia generica dell’ingiustizia dei capi appellati della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarsi all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello che non è impugnazione rescindente come il ricorso per cassazione (l’avvicinamento alla struttura del quale è solo parziale); e tal puntualizzazione ulteriore avviene appunto nella denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. In questo contesto sistematico vengono meno i presupposti per ritenere che l’onere probatorio dell’appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l’appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall’attore. Deve, al contrario, affermarsi che, essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l’appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione deve essere, in base ai principi, respinto, con conseguente conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale. Solo in questi sensi può parlarsi dell’appello quale revisio.

Qui si innesta la questione dell’onere probatorio dell’appellante, cfr MANDRIOLI –CARRATTA, Diritto processuale civile, Il processo ordinario di cognizione, vol. II, Torino, 2015, pag 499 nota 20.

[3] Come si legge nell’art 345 c.p.c., 1 comma, “nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.” Tali domande, esonerate dal divieto di ius novorum, costituiscono lo svolgimento logico e cronologico delle domande proposte in primo grado e quindi non sono propriamente “nuove”.

[4] Il testo dell’art 345 ante riforma prevedeva che le domande nuove dovessero essere rigettate d’ufficio. La previsione dell’inammissibilità ha il vantaggio di aver eliminato l’imprecisione della formulazione precedente, infatti si notava come non si trattasse di rigetto, visto che la domanda non era esaminata nel merito, ma di una declaratorio di incompetenza per inosservanza del principio del doppio grado di giurisdizione. Cfr. a tal proposito CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, vol. II, Roma, 1956, pag 158; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, vol II, Napoli, 1956, pag. 452. A favore dell’originaria formulazione invece SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. II, Milano, 1962, pag 134 secondo il quale il legislatore del 1990 nel prevedere il rigetto aveva avuto presente l’ipotesi non della domanda radicalmente nuova rispetto a quella formulata in primo grado, ma la domanda che, seppur oggettivamente diversa, era pur sempre finalizzata ad ottenere lo stesso bene. L’eventuale vizio del giudice nel non dichiarare l’inammissibilità, stante il carattere pubblicistico di tale divieto, non è sanabile per effetto dell’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. V. in tal senso VULLO, Le sezioni unite si pronunciano in tema di inammissibilità della domanda nuova, rilevabilità d’ufficio del vizio e accettazione del contraddittorio, in Giur. it., 1996, II, 1, pag. 1449; MONTESANO-ARIETA, Il nuovo processo civile: legge 353/1990, Napoli, 1991, pag. 48. In giurisprudenza in tal senso si veda: Cass. civ, 27 febbraio 1998, n. 2157, in (www.dejure.com), secondo cui il divieto di ius novorum in appello è un divieto di ordine pubblico, come tale rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ed è irrilevante l’eventuale accettazione del contraddittorio sul merito. Si vedano inoltre: Cass. civ, 26 agosto 1997, n. 7996 (in www.dejure.com); Cass. civ, 23 febbraio 1983, n. 1358 (in www.dejure.com).

[5] V. Cass. civ, 18 novembre 2000, n. 14930; Cass. civ. 14 luglio 1988, n. 4607 (in www.dejure.com);

[6] Che cosa debba intendersi per domanda nuova infatti è un’indagine che va fatta, secondo l’opinione maggioritaria in dottrina, sulla base dei principi che regolano l’identificazione dell’azione, cfr. in tal senso MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Il processo ordinario di cognizione, vol. II, Torino, 2015, pag. 504; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, vol. II, Napoli, 1956, pag 452; COMOGLIO – FERRI- TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1988, pag 816; C. CANOVA, La domanda giudiziale ed il suo contenuto, in Comm. c.p.c., Allorio II, Torino, 1980, pag. 77.

[7] Cfr. in dottrina a tal proposito COMOGLIO – FERRI- TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna, 1988, pag 817; ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace, Padova, 1991, pag. 154; MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Il processo ordinario di cognizione, vol. II, Torino, 2015, pag. 504 ss.

[8] Cfr. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991 pag. 230; BALENA, La riforma del processo civile di cognizione, Napoli, 1994, pag 434.

[9] Riguardo al petitum, si configura un mutamento di domanda non consentito, a norma dell’art. 345 cod. proc. civ., solo quando venga innovato l’oggetto della pretesa inteso non come petitum immediato (vale a dire come provvedimento richiesto) bensì come petitum mediato (ossia come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Si veda, ad esempio, Cass. civ, 20 aprile 1995, n. 4465 (in Foro it. on line) in cui la corte afferma che “a norma dell’art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al petitum, solo quando risulti innovato l’oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia, come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioè, come richiesta di attribuzione di un determinato bene); ne consegue che è da escludere la ravvisabilità di una mutatio libelli vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita emendatio, allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda.”

[10] In particolare, il mutamento della causa petendi, comporta la proposizione di una domanda nuova perché implica il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio. Come afferma la Suprema Corte in Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11202, infatti, “costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la deduzione di una nuova causa petendi la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia”. Per citare alcuni esempi: proposta in primo grado domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, non si può domandare in appello il risarcimento anche a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2016, n. 18299; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2080 (in Foro it. on line) in cui si afferma che “è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale – essendo diversa da quella di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale perché dipende da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all’accertamento della responsabilità ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni – non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l’originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale.”); proposta in primo grado domanda di restituzione di un bene, non si può domandare in appello il risarcimento in forma specifica (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2000, n. 8424 (in Foro it. on line); proposta in primo grado domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., la medesima domanda in appello non potrà essere fondata sull’art. 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 06 luglio 2004, n. 12329); proposta in primo grado domanda di risoluzione del contratto, non si può proporre in appello domanda di rescissione dello stesso (Cass. civ. Sez. II, 25 agosto 1993, n. 8995. (in Foro it. on line). Per un’analisi della casistica di novità della causa petendi v. anche MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Il processo ordinario di cognizione, vol. II, Torino, 2015, pag 504 ss.

[11] Cfr. Cass., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6854; Cass. civ., sez. III, 07 marzo 2016, n. 4384; Cass. civ. Sez. III, 06 marzo 2006, n. 4804 in cui la corte afferma che “a norma dell’art. 345 cod. proc. civ. non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della vita richiesto, ossia il “petitum”, nè i fatti posti a base della domanda, ossia la “causa petendi”, ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi” (in Foro it. on line), v. anche Cass. civ. Sez. I, 04 giugno 2003, n. 8912 (in www.dejure.com); Cass. civ., 17 gennaio 2000, n. 456 (in Foro it. on line); Cass civ. 28 aprile 1999, n. 4241 (in Foro it. on line); Cass. civ. 27 luglio 1990, n. 7565 (in Foro it. on line). Per un maggiore approfondimento relativo alla qualificazione della domanda d’appello vedi infra Cap. 3, §2.

Avv. Mazzei Martina

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