In base all’art. 42 c.p., infatti, “nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Il nocciolo essenziale del dolo è l’intenzionalità, che è data dalla previsione (o rappresentazione) e dalla volontà dell’evento e dell’intero fatto tipico. Ciò si ricava innanzitutto dall’art. 43 c.p., in base al quale il delitto “è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Ciò premesso, da sempre si distinguono diverse varianti di intensità dolosa e diversi tipi di dolo.
Dolo intenzionale, dolo diretto, dolo eventuale
Il dolo è intenzionale quando l’evento consumativo del reato corrisponde allo scopo precipuo perseguito dall’agente, che finalizza la sua condotta alla realizzazione di questo.
Questa finalizzazione difetta nel dolo diretto e nel dolo eventuale, dove l’agente persegue un diverso scopo primario. Nel farlo, tuttavia, si rappresenta la possibilità che abbia a realizzarsi l’evento previsto dalla norma incriminatrice come evento consumativo e ciononostante tiene ugualmente la condotta.
In particolare, quando il soggetto si rappresenta la verificazione dell’evento come conseguenza pressoché certa o altamente probabile della propria condotta, il dolo è diretto. In altre parole, l’agente prevede e accetta l’evento come risultato certo o altamente probabile della propria condotta, finalizzata a conseguire un diverso scopo.
Quando il soggetto si rappresenta la verificazione dell’evento come conseguenza soltanto probabile o possibile della propria condotta il dolo è eventuale.
Si è a lungo discusso sull’individuazione della linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa con previsione dell’evento (colpa cosciente).
Secondo l’impostazione che attualmente risulta più accreditata, vi è dolo eventuale (e non colpa cosciente) allorché l’autore del reato abbia agito accettando il rischio di verificazione dell’evento all’esito di un bilanciamento tra il bene esposto a pericolo e l’obbiettivo avuto di mira. Nella colpa cosciente, invece, manca una adesione volontaristica all’evento, anche se è stata contemplata la possibilità che esso si verifichi. In questo secondo caso, infatti, consumazione del reato è dovuta ad una inadeguatezza della condotta del soggetto rispetto alle regole cautelari, non a una vera e propria accettazione della verificazione dell’evento consumativo del reato.
Dolo alternativo oggettivo e soggettivo
Il dolo alternativo è una forma dolosa caratterizzata da due elementi strutturali: (i) l’incompatibilità in rerum natura di due eventi che l’autore del reato vuole realizzare (può verificarsi o l’uno o l’altro, ma non entrambi) e (ii) l’indifferenza per l’autore del reato a che si realizzi l’uno o l’altro evento. Ciò che all’autore del reato preme è che si verifichi almeno uno dei due eventi voluti.
All’interno della nozione di dolo alternativo si suole distinguere tra dolo alternativo oggettivo e un dolo alternativo soggettivo.
Il dolo alternativo è oggettivo quando soggetto il quale si rappresenta e vuole, in danno della stessa vittima, uno o l’altro evento, restando indifferente a che si realizzi l’uno o l’altro degli accadimenti
Il dolo alternativo è soggettivo quando la alternatività, ferma l’indifferenza, attiene ai soggetti passivi vittime del reato.
Dolo generico e dolo specifico
Vi è dolo generico quando il soggetto si rappresenta e vuole il fatto tipico incriminato (in una delle varianti di intensità dolosa descritte supra).
Il dolo è specifico quando la norma incriminatrice richiede, affinché sia integrata la fattispecie, che il soggetto, oltre a rappresentarsi e volere il fatto tipico, agisca con l’intento di realizzare uno scopo ulteriore.
Sono esempi di fattispecie connotate da dolo specifico alcune ipotesi delittuose che offendono la personalità e la integrità dello Stato, come la fattispecie di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico ex art. 270-bis c.p. e le condotte con finalità di terrorismo ex art. 170-sexies c.p.
Sul punto: “La sottile differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente negli incidenti stradali“
Rilievo applicativo delle distinzioni sul dolo
L’intensità del dolo è uno dei parametri che in base all’art. 133 c.p. il giudice deve considerare nella quantificazione in concreto della pena. Infatti, in base alla norma appena citata “nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta […] 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.
Occorre poi tenere presente che nel nostro ordinamento sono rinvenibili peculiari fattispecie che sono compatibili solo con talune forme di intensità dolosa.
Ad esempio, nel reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.: “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Dal dato normativo appena esposto si trae che la fattispecie di abuso d’ufficio è compatibile solamente con il dolo intenzionale, ragion per cui la giurisprudenza esclude che il reato possa essere integrato quando il pubblico ufficiale abbia posto in essere la condotta con dolo diretto o eventuale.
Discorso analogo può essere compiuto in relazione al tentativo. In base all’art. 56 c.p. “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”. Essendo necessari, ai fini dell’integrazione della fattispecie tentata, atti diretti in modo non equivoco a commettere un certo delitto, alcuni hanno sostenuto che il dolo richiesto dalla norma sia solo quello di tipo intenzionale o, al più, di tipo diretto.
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