Definizioni e principi generali nel DLVO 219/2006.
Nel Diritto dell’ UE e, anzi, per la prima volta nei Paesi dell’ Europa occidentale, si è provvidenzialmente superato il mito fuorviante di una medicina “ verde “ innocua e fors’ anche marginale ed oziosa. In effetti, nell’ Ordinamento giuridico italiano, il DLVO 219/2006 ha rigettato l’ idea nazional-popolare secondo cui le droghe vegetali e, più latamente, i fitofarmaci non avrebbero gravi effetti indesiderati. D’ altronde, prima degli Anni Duemila, si sottovalutavano le conseguenze psico-fisiche di prodotti erboristici che, viceversa, provocano veri e propri stati di delirio o condizioni psichedeliche serie. Basti pensare, a tal proposito, a taluni atteggiamenti sanzionatori eccessivamente tenui nell’ ambito di stupefacenti “ green “, come l’ efedrina, la salvia divinorum e la psilocibina. Fortunatamente, il Legislatore, nelle Tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, ha riconosciuto il potenziale devastante della herbal ecstasy, la quale, prima dei debiti interventi de jure condito, era pressoché tranquillamente consumata nei locali notturni e nei centri di aggregazione giovanile. Anzi, esistono, e non solo in Italia, smart drugs disinvoltamente alienate a titolo di integratori alimentari, tranquillanti, analgesici e persino correttivi per la libido maschile. Prima del DLVO 219/2006, l’ opinione pubblica era caduta nella pericolosa illusione della non nocività di tutta una serie di composti a base di principi attivi vegetali. Purtroppo, molti tendono a dimenticare che più della metà delle sostanze catalogate nel TU 309/90 è frutto della coltivazione e della raffinazione di piante normalmente e tradizionalmente trattate nella mezza luna asiatica ed in Sudamerica. Non si è ancora specificato appieno che le smart drugs recano un livello di tossicità e di uncinamento non inferiore a quello delle sostanze ludico-ricreative sintetiche. Viceversa, in altri Ordinamenti, come quello tedesco, non si sottovaluta affatto il potere psicoattivo di medicinali a base di erbe e vendibili, nei casi maggiormente delicati, soltanto dietro regolare presentazione di ricetta medica. Un altro esempio assai paradigmatico è quello delle amfetamine vegetali con effetto dimagrante. Oppure ancora, si ponga mente al colossale inganno delle presunte proprietà terapeutiche auto-medicative della cannabis sativa e di quella indica. Ciononostante, a parere di chi scrive, nel Diritto Penale italiano, manca ancora una coerente Giurisprudenza di legittimità che separi l’ ambito precettivo del TU 309/90 dal campo applicativo del DLVO 219/2006 e successive modificazioni. L’ odierna opinione pubblica non sa gestire, con la debita serietà e con la necessaria prudenza, farmaci erboristici che possono facilmente trasformarsi in autentiche droghe responsabili di gravi danni al cervello nonché al fisico. Non manca neppure chi si lascia sedurre da non meglio precisate tradizioni etniche, completamente errate e neppure minimamente verificate sotto il profilo medico-legale. Siffatta situazione è aggravata dalla pubblicità televisiva e, ancor di più, dal libero mercato ormai generato dalla rete web. Tutto ciò premesso, non si può obliare che, giustamente, i nn. 1) e 2) lett. a) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 non sottovalutano affatto i lemmi “ medicinale [ vegetale ]”, il quale, con buona pace degli anti-proibizionisti parolai, è “ ogni sostanza [ vegetale ] o associazione di sostanze [ vegetali ] presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane [ e ] ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’ uomo o somministrata all’ uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’ azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica “. Altrettanto precisa e veritiera è la lett. c) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006, ai sensi della quale è “ medicinale immunologico “ ogni medicinale [ rectius: fitofarmaco ] “ costituito da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine o sieri comprendono, in particolare, gli agenti impiegati alo scopo di indurre un’ immunità attiva o un’ immunità passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare lo stato d’ immunità. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione acquisita specifica della risposta immunitaria verso un agente allergizzante “. Come si può notare, la lett. c) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 rifugge accuratamente dallo stereotipo di una sostanza vegetale non dannosa in tanto in quanto erboristica. Dunque, il DLVO 219/2006 si dimostra perfettamente consapevole, nella propria ratio, circa gli elevati rischi tossicologici legati alle smart drugs; e ciò indipendentemente dall’ allegria spensierata delle vendite televisive o online. Il fitofarmaco è e resta farmaco sotto tutti i profili ed esso non è quasi mai scevro da effetti indesiderati. La serietà innovatrice del DLVO 219/2006 si può denotare anche nella definizione di medicinale omeopatico ex lett. d) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006, ovverosia è di natura omeopatica “ ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze, denominate materiali di partenza, per preparazioni omeopatiche o di ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, delle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della comunità europea. Un medicinale omeopatico può contenere più sostanze “. Dunque, anche la lett. d) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 mantiene un atteggiamento corretto e tutt’ altro che improvvisato anche nei confronti dell’ omeopatia, la quale, nonostante i molti dubbi scientifici presenti, risulta assai apprezzata dall’ utente medio italiano. Anzi, la medicina verde omeopatica comporta un fatturato non di poco conto e, ognimmodo, degno di tutela contro eventuali abusi fraudolenti, che non sono sottaciuti o ammessi dal DLVO 219/2006. Del resto, la seria prudenza del Testo normativo qui in esame si dimostra pure nella quantomai delicata lett. i) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006, la quale cataloga come medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani “ [ i ] medicinali a base di componenti del sangue preparati industrialmente, in stabilimenti pubblici o privati. Tali medicinali comprendono, in particolare, l’ albumina, i fattori della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana “. Nel DLVO 219/2006 nulla è lasciato al caso od a imbonitori ciarlatani, in tanto in quanto qualsiasi farmaco erboristico, comprese le smart drugs legali contemplate nel TU 309/90, è potenzialmente portatore, ex lett. l) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006, di una “ reazione [ avversa ] nociva e non intenzionale ad un medicinale [ erboristico ] impiegato alle dosi normalmente somministrate all’ uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici, o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche “. Il DLVO 219/2006 è, quindi, perfettamente consapevole del fatto che l’ origine vegetale delle smart drugs ad uso terapeutico non impedisce gli eventuali effetti collaterali, giacché un prodotto vegetale non è, per ciò stesso, innocuo o sottovalutabile. In effetti, la lett. m) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 mette in guardia da una possibile “ reazione avversa che provoca il decesso di un individuo o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o ne prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilità o incapacità persistente o significativa o comporta un’ anomalia congenita o un difetto alla nascita “. Siffatta lett. m) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006, dopo decenni di sottili e pericolosi inganni, nega l’ idea di una smart drugs ad uso medicinale priva di controindicazioni. La lett. m) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 equipara le preparazioni vegetali e quelle sintetiche o semi-sintetiche. P.e., si ponga mente ai dannosi effetti simil-amfetaminici delle herbal ecstasy impiegate per finalità dimagranti. Nel DLVO 219/2006 il neologismo anglofono “ green “ cessa di essere sinonimo di innocuo, tenue, non nocivo, biocompatibile, light. Pure la lett. n) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 reca la medesima ratio prudenziale, in tanto in quanto anche per le smart drugs, medicali o meno, essa parla di un’ eventuale “ reazione avversa inattesa, di cui non sono previsti [ nel foglio illustrativo ] del prodotto, la natura, la gravità o l’ esito “. La lett. n) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 si dimostra ben lontana dall’ allegria sorridente delle pubblicità mass-mediatiche ingannevoli, che distinguono, erroneamente e falsamente, tra la medicina tradizionale e la fitoterapia c.d. alternativa. Del resto, anche nel campo delle smart drugs curative, depurative, dietetiche o analgesiche, la lett. q) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 ipotizza, come nel caso dei farmaci sintetici, la sopravvenienza di un abuso, ovverosia di “ un uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico di medicinali [ vegetali ] correlato ad effetti dannosi sul piano fisico o psichico “ Tale “ abuso “ ex lett. q) comma 1 Art. 1 DLVO 219/2006 si rivela soprattutto nella perennemente ambigua fattispecie degli integratori alimentari, muniti di effetti psicotropi o, comunque, intossicanti e non adeguatamente contemplati nel foglio illustrativo o volutamente sottostimati. Infatti, per evitare tali controindicazioni, la lett. aa) Art. 1 DLVO 219/2006 raccomanda un corretto “ dosaggio “ del medicinale fitoterapico. Parimenti, il n. 1) lett. gg) DLVO 219/2006 parla, anche per le smart drugs non ludico-ricreative, di “ rischio connesso alla qualità, alla sicurezza o all’ efficacia del medicinale per la salute del paziente [ e ] per la salute pubblica “. Analogamente, la lett. hh) Art. 1 DLVO 219/2006 impone alla casa farmaceutica “ una valutazione [non mendace, ndr ] degli effetti terapeutici positivi del medicinale “. E’, senza alcun dubbio, possibile affermare che il DLVO 219/2006, soprattutto e anzitutto nelle proprie definizioni autentiche, ha cercato di porre fine al sottile inganno populista e consumista di una farmacologia alternativa erboristica priva di controindicazioni, in tanto in quanto l’ attributo “naturale“ non toglie per nulla la possibilità di intossicazioni psico-fisiche gravi e persino irreversibili. L’ ecologismo new age vorrebbe acriticamente ed irrazionalmente sminuire le dinamiche chimico-farmacologiche dei medicinali alternativi.
Senz’ altro, non si può accusare il Legislatore italiano, con afferenza alle smart drugs terapeutiche, di lacunosità o di faciloneria. Infatti, il comma 1 Art. 6 DLVO 219/2006 specifica che “ nessun [fito]medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’ autorizzazione dell’ AIFA o un’ autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 “. Analoga severità medico-forense è statuita pure nel comma 3 Art. 6 DLVO 219/2006, ai sensi del quale “ il titolare dell’ AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale [ vegetale ]. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell’ AIC dalla sua responsabilità legale “. Come si può notare, anche l’ Art. 6 DLVO 219/2006 equipara i fitofarmaci a qualsivoglia altro comune preparato medicale di origine chimico-sintetica. Da ciò si evince, sotto il profilo della ratio, che il DLVO 219/2006 è ben consapevole che anche una smart drug curativa, preventiva o depurativa ha effetti collaterali da non sottovalutare. L’ ingenuo e beato naturalismo a-tecnico ed anti-scientifico è completamente ripudiato dal DLVO 219/2006. Per ottenere un’ AIC, la casa farmaceutica deve presentare domanda all’ AIFA ( comma 1 Art. 8 DLVO 219/2006 ). Tale AIC può essere rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio dell’ UE ( comma 2 Art. 8 DLVO 219/2006 ). Il prolisso comma 3 Art. 8 DLVO 219/2006 statuisce nel dettaglio il contenuto del c.d. “ allegato tecnico sulla domanda di AIC“, che deve contemplare nome, ragione sociale, domicilio e sede legale della casa farmaceutica, denominazione del fitofarmaco, composizione qualitativa e quantitativa del preparato, valutazione dei rischi che il medicinale vegetale, psicotropo o meno, può comportare, descrizione del metodo di fabbricazione, indicazioni terapeutiche, controindicazioni e reazioni avverse, posologia, forma farmaceutica, modo e via di somministrazione, durata della presunta stabilità e motivi delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del farmaco erboristico. Non è da sottovalutare, sempre nel contesto dell’ allegato tecnico sulla domanda di AIC, nemmeno la lett. l) comma 3 Art. 8 DLVO 219/2006, la quale impone una dettagliata relazione dei cc.dd. “ risultati “, consistenti nelle prove farmaceutiche ( chimico-fisiche, biologiche e micro-biologiche ), nelle prove pre-cliniche ( tossicologiche e farmacologiche ) e nelle sperimentazioni cliniche. I predetti “risultati“ ex lett. l) comma 3 Art. 8 DLVO 219/2006 sono indispensabili, come prevedibile, nel caso di un successivo incasellamento del fitofarmaco all’ interno delle Tabelle pp. ex Artt. 13 e 14 TU 309/90. Qualora le predette sperimentazioni cliniche siano state eseguite al di fuori dell’ UE, esse debbono comunque conformarsi al Diritto europeo e, specialmente, al DLVO n. 211/2003. Anzi, è dovere della casa farmaceutica “ segnalare eventuali reazioni avverse che si sospetta si siano verificate nella comunità europea o in un Paese terzo “ ( lett. s comma 3 Art. 8 DLVO 219/2006 ). L’ Art. 10 DLVO 219/2006 prevede, eccezionalmente, una domanda semplificata di AIC per i [fito]medicinali generici. Ovverosia, ex commi 1, 2 e 3 Art. 10 DLVO 219/2006, “ [ … ] il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale [ originale ] di riferimento che è autorizzato o è stato autorizzato a norma dell’ Art. 6 [ DLVO 219/2006 ] da almeno otto anni in Italia o nella comunità europea [ … ] Un medicinale generico autorizzato ai sensi del presente articolo non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall’ autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento [ … ]. Se il medicinale di riferimento non è stato autorizzato in Italia, ma in un altro Stato membro della comunità europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato. L’ AIFA chiede all’ autorità competente dell’ altro Stato membro di trasmettere, entro un mese, la conferma che il medicinale di riferimento è autorizzato o è stato autorizzato, insieme alla composizione completa del [fito]medicinale di riferimento, e, se necessario, ad altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell’ AIC rilasciata nello Stato estero “. L’ ottimo DLVO 219/2006, nella lett. b) comma 5 Art. 10 DLVO non tralascia affatto la pertinente definizione autentica di [fito]farmaco generico, che, ope legis, è “ un [fito]medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento, nonché una bio-equivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di bio-disponibilità [ … ] il [fito]medicinale generico è definito equivalente ai sensi dell’ Art. 1 bis DL 27 maggio 2005 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 2005 n. 149 “. La testé citata lett. b) comma 5 Art. 10 DLVO 219/2006, a prescindere dai dettagli, ri-conferma che, nell’ Ordinamento giuridico italiano, i principi attivi vegetali, soprattutto se psicoattivi, godono di un trattamento normativo equipollente a quello dei principi attivi sintetici. A livello fattuale, del resto, la sostanziale naturalità non esclude la potenziale tossicità, soprattutto alla luce delle Disposizioni Penali del TU 309/90.
La smart drug pseudo-terapeutica per antonomasia: la salvia divinorum ( the magic mint ).
La salvia divinorum viene ordinariamente coltivata in Messico e contiene il principio attivo della salvinorina A. Nel gergo giovanile dei locali notturni, essa è pure denominata foglia sacra, erba della pastora, menta magica o menta divina. La salvia divinorum, sotto il profilo botanico, è un’ erba “ labiata “, coltivata nella regione messicana di Oaxacà e veniva utilizzata dagli antichi Mazatechi per facilitare le visioni psichedeliche durante rituali tribali. Nel bene o nel male, la salvinorina è il più potente allucinogeno vegetale attualmente conosciuto al mondo. Di solito, per avere allucinazioni, bisogna fumare 200-500 mg di menta magica, ma alcuni preferiscono assumere 4 mg di salvinorina sotto la lingua, anche se, in tal modo, le dinamiche psicoattive sono di gran lunga più lente. Dal punto di vista chimico, la salvia divinorum è solubile nell’ alcol metilico, nell’ acetonitrine o nel cloroformio. Nell’ Ordinamento italiano, ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, la magic mint è catalogata alla stregua di una smart drug non terapeutica, tassativamente illegale e, quindi, totalmente proibita, anche a livello di integratori alimentari. Viceversa, in Norvegia, Finlandia, Estonia ed Islanda, la salvia degli dei è prescrivibile, con regolare ricetta medica, per la disintossicazione “ a scalare “ dall’ eroina e dalla cocaina. Analoga sperimentazione è in corso negli Ordinamenti nord-americani della Louisiana e del Missouri, anche se la sostanza qui in esame, negli USA, è guardata con molta e giustificata diffidenza e, per ciò stesso, essa è acclusa nella Tabella I del Controlled Substances Act, sin dal 2012. Sotto il profilo tossicologico-forense, la magic mint è un potente agonista del recettore K-oppioide e reca ad effetti ancor più psichedelici dell’ LSD, della psilocibina, della mescalina e della ketamina. Ognimmodo, le esperienze scandinave raccomandano la salvinorina A come analgesico, come sedativo e come antidepressivo. Certamente, come prevedibile, non mancano le scriteriate esagerazioni anti-proibizionistiche, le quali consigliano vivamente la salvia divinorum per curare l’ insonnia, la schizofrenia, le allucinazioni da demenza senile, le infiammazioni muscolari e financo i disturbi gastrointestinali. Solitamente, il paziente trattato con la salvia degli dei riferisce un benessere maggiore, una grande tranquillità e una calma insolita, ma non si deve dimenticare che la menta magica reca ad un grave uncinamento, al pari delle sostanze oppiacee assunte per fini inutilmente tossicovoluttuari. A parere di chi scrive, la prudenza italica del TU 309/90 è decisamente preferibile. In effetti, negli Studi clinici più recenti, non manca l’ indicazione di una moltitudine di effetti collaterali, come perdita di auto-controllo, senso di pesantezza alla testa, stanchezza, vertigini, stordimento, lentezza mentale, esaurimento fisico, ansia, aumento della sudorazione, confusione mentale, paura, terrore, panico, amnesia, disforia e compromissione temporanea del linguaggio. Categoricamente da evitare, almeno per ridurre i danni, è la moda poli-tossicomanica odierna di congiungere l’ inalazione di menta magica all’ uso di bevande alcoliche. In buona sostanza, la salvia divinorum è una smart drug scarsamente terapeutica. Trattasi del consueto inganno “ new age and green “ delle droghe etniche apparentemente innocue e rilassanti.
L’ amanita muscaria. Le smart drugs ( terapeutiche ? ) ed il fuorviante mito buon selvaggio.
Anche l’ amanita muscaria, detta ovolo malefico, è un fungo apparentemente innocuo. Esso cresce nei boschi umidi di conifere e latifoglie e contiene quattro principi attivi: il muscimolo, l’ acido ibotenico, il muscazone e la muscarina. Viene consumato secco ed era utilizzato nelle zone artiche ed in Siberia durante cerimonie religiose semi-primitive. L’ ovolo malefico provoca eccitazione grazie all’ acido ibotenico, ma, contestualmente, il muscimolo genera un senso di rilassamento, come nella fattispecie del GHB ( acido idrossidobutirrico ), detto “ droga dello stupro“. Nel 2012, il National Institute of Neurological Disorder and Strake, negli USA, ha avviato una promettente sperimentazione che adopera questo fungo per la cura dell’ epilessia, ma si tratta delle consuete ipotesi, strumentalizzate ed ingigantite senza che sussista alcun certezza medico-legale. D’ altronde, l’ amanita muscaria, in caso di overdose, provoca anche allucinazioni non certo rilassanti, con sintomi di iperattività e psicosi, al punto da dover correggere il trattamento con benzodiazepine e narcolettici. In buona sostanza, anche l’ ovolo malefico è una smart drug tribale munita di scarsi effetti terapeutici. La cinematografia e la rete web esaltano i cc.dd. “funghi magici “, ma si tratta, nella realtà concreta, di droghe vegetali non curative, non preventive, non tranquillanti e nemmeno analgesiche, nonché correlate ad effetti disastrosi, specialmente se l’ assuntore guida automobili nelle ore immediatamente successive al consumo di amanita muscaria. I rituali dell’ antica Siberia non possono e non debbono giustificare mode tossicomaniche prive di senso dal punto di vista sanitario e farmacologico. Di nuovo, è dovere della comunità scientifica e di quella criminologica sfatare il mito della non nocività delle droghe vegetali.
La smart drug dimagrante e/o euforizzante per eccellenza: l’ efedrina ( herbal ecstasy ).
La pianta dell ephedra sinica ( ma huang ) è coltivata in Cina, in Giappone e nelle Coree e presenta le seguenti varietà botaniche: l’ efedrina cinese tradizionale, la d-pseudoefedrina, la N-metilefedrina, la N-metilpseudoefedrina, la norpseudoefedrina, la norefedrina e la fenilpropanolamina. In sintesi, l’ efedrina, che, di per sé, è una smart drug terapeutica è un alcaloide solido cristallino, di colore bianco, dal sapore amaro e dall’ odore lievemente aromatico. In buona sostanza, come confermato dal trend del mercato delittuoso degli stupefacenti, l’ efedrina e le proprie varianti sono delle para-amfetamine vegetali, sia sotto il profilo della composizione chimica, sia dal punto di vista dell’ impiego medico, legale, illegale o semi-legale che esso sia. La norefedrina, negli USA, dal 1983, è stata dichiarata identica alla fenilpropanolammina ed era utilizzata per perdere peso, ma, terminato il trattamento, essa si rivelava inidonea, in tanto in quanto spesso recava all’ ictus, donde la decisione proibizionista e lodevolmente prudenziale della Food and Drug Administration statunitense. Nella medicina cinese, il ma huang ( astringente giallo ) è essiccato, bollito in acqua e somministrato sotto forma di tè nella misura di 1,5-9 grammi al giorno. In India e nel Pakistan sono molto coltivate le varianti a-tipiche dell’ ephedra minuta, dell’ ephedra distachya e dell’ ephedra gerardiana, anch’ esse munite di un atavico e fors’ anche non del tutto sottovalutabile impiego terapeutico. Da molti secoli, le popolazioni asiatiche usano il ma huang per stimolare il sistema nervoso centrale in caso di narcolessia e di depressione. L’ ephedra è utilizzata anche come broncodilatatore, per contrastare l’ incontinenza maschile, per curare la prostata e per trattare l’ ipotensione arteriosa. Viceversa, nei locali notturni, l’ efedrina, unita al guaranà, moltiplica gli effetti della caffeina e dell’ MDMA sintetica, generando stati di eccitazione e di disinibizione, come dimostrano gli incidenti stradali giovanili nella notte tra il sabato e la Domenica. P.e., nel 1999, tale smart drug, per fini non terapeutici, era assunta da almeno 12 Milioni di giovani tra i 14 ed i 25 anni d’ età. In ogni caso, anche in Italia, per potenziare meglio la herbal ecstasy, si uniscono le varianti dell’ ephedra alla caffeina, alla sida cardifolia, al guaranà, al ginseng, alla damiana ed al yohimbe. Si può affermare, pertanto, che l’ efedrina, unita ad altre smart drugs, è la herbal ecstasy per antonomasia. Molti insospettabili preparati erboristici energizzanti e dimagranti, benché legali, si basano su un abuso del ma huang, anche se la pubblicizzazione della herbal ecstasy propone tali composti come se si trattasse di farmaci “ green “ perfettamente ed apparentemente innocui ed idonei per il dimagrimento, contro la spossatezza e financo per curare i disturbi erettili maschili. Per quanto possa apparire insolito o scandaloso, la herbal ecstasy a base di efedrina è surrettiziamente e disinvoltamente proposta in accattivanti pubblicità televisive, in pieno giorno e senza alcuna remora. Nel TU 309/90 e nella conseguente Giurisprudenza di legittimità, esiste un approccio abbastanza permissivo nei confronti dell’ efedrina, della pseudoefedrina, della metilefedrina, della metilpseudoefedrina e della norefedrina, mentre la norpseudoefedrina ( catina ) è attualmente proibita negli integratori alimentari. Tutto ciò a livello teorico, ovverosia a prescindere dai frequenti illeciti penalmente rilevanti di chi, in maniera ciarlatana, eccentrica e populista, propone ed assembla tali smart drugs non sintetiche per scopi pseudo-medicali. Tuttavia, il DLVO 258/1996 raccomanda la massima vigilanza, acciocché l’ ephedra sinica e le relative varianti botaniche non divengano oggetto di abusi tossicomaniacali completamente avulsi dall’ ordinario e lecito impiego medico. Si veda, a tal proposito, anche la Direttiva UE 92/109/CEE. Tra il 2000 ed il 2002, sempre nel Diritto italiano, le metamfetamine efedriniche sono state proibite nel mondo dello sport. Negli Anni Duemila, tendenzialmente, l’ Europa occidentale ed il Nord-America hanno palesato un tendenziale sfavore normativo e, prima ancora, tossicologico-forense, nei confronti dei preparati erboristici a base di efedrina, la quale, nel lungo periodo, risulta assai pericolosa ed uncinante nei confronti del muscolo cardiaco e del cervello. La Food and Drug Administration, negli USA, ha proibito gli integratori alimentari a base di herbal ecstasy, nonostante essi siano subdolamente pubblicizzati, in Italia, come preparati di erboristeria completamente privi di effetti collaterali. A livello mentale, il ma huang cagiona tremori, stati di ansia, confusione, irrequietezza, insonnia, stati psicotici, paranoie ed allucinazioni. A livello cardiaco, la herbal ecstasy provoca ipertensione arteriosa, vasocostrizione, tachicardia, palpitazioni, ischemia del miocardio, arresto cardiaco, ictus ischemico o emorragico. Di nuovo, chi redige ribadisce che anche l’ ephedra sinica è una smart drug anche e non solo terapeutica, ma gli abusi della herbal ecstasy vengono abilmente sottaciuti dietro i sorrisi fintamente ingenui e rassicuranti delle televendite e degli sponsor online
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Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | 2021 Maggioli Editore
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