Le società costituiscono uno degli strumenti principali attraverso cui si esercitano attività economiche organizzate in Italia. Si tratta di enti collettivi composti da una o più persone, fisiche o giuridiche, che mettono in comune beni e risorse con lo scopo di esercitare un’attività economica al fine di produrre utili da dividere tra i soci. La disciplina delle società rientra nell’ambito del diritto commerciale e si trova regolata principalmente nel Codice Civile agli articoli 2247 e seguenti.
Indice
1. Tipologie di società
Il diritto societario italiano distingue tra varie forme societarie, che possono essere suddivise principalmente in società di persone, società di capitali, e società cooperative.
A. Società di Persone
Le società di persone si caratterizzano per il ruolo preminente della persona fisica del socio, il quale spesso risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Le tre principali tipologie di società di persone sono:
- Società Semplice (S.s.) La società semplice è la forma più elementare di società e può essere costituita per l’esercizio di attività economiche diverse da quelle commerciali, come ad esempio le attività agricole. Questa forma societaria è scelta per la sua semplicità e flessibilità, ma ha delle limitazioni in quanto non è utilizzabile per le attività commerciali. I soci sono responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- Società in Nome Collettivo (S.n.c.) La società in nome collettivo è una forma societaria destinata all’esercizio di attività commerciali. In una S.n.c., tutti i soci rispondono personalmente e solidalmente dei debiti contratti dalla società. Questo significa che, in caso di insolvenza, i creditori possono rivolgersi non solo al patrimonio della società, ma anche a quello personale dei soci. Nonostante questa caratteristica, la S.n.c. è largamente utilizzata per attività di piccole e medie dimensioni grazie alla sua flessibilità organizzativa.
- Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) La S.a.s. è una forma di società che distingue tra due categorie di soci:
- Soci accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e si occupano della gestione della società.
- Soci accomandanti, che hanno una responsabilità limitata al capitale conferito e non partecipano alla gestione. Questa distinzione permette di combinare la partecipazione di soci con competenze gestionali con quella di soci che preferiscono limitarsi al conferimento di capitali.
B. Società di Capitali
Le società di capitali si caratterizzano per la separazione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Le obbligazioni della società sono garantite esclusivamente dal patrimonio sociale e non dai patrimoni personali dei soci. Le principali forme di società di capitali sono:
- Società per Azioni (S.p.A.) La S.p.A. è la forma più complessa di società di capitali, adatta soprattutto a grandi imprese. Il capitale sociale è suddiviso in azioni, che possono essere liberamente trasferibili, salvo particolari clausole statutarie. Il capitale minimo per costituire una S.p.A. è di 50.000 euro. La gestione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione o a un Amministratore Unico, mentre il controllo sulla gestione può essere esercitato da un Collegio Sindacale o da un revisore legale dei conti. Le S.p.A. possono essere quotate in borsa, permettendo così l’accesso ai mercati finanziari per raccogliere ulteriori capitali.
- Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) La S.r.l. è una delle forme più diffuse di società in Italia, soprattutto per le piccole e medie imprese. Il capitale minimo richiesto è di 1 euro, e la responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito. La S.r.l. offre grande flessibilità nella gestione, che può essere attribuita a uno o più amministratori. A differenza della S.p.A., le quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni e non possono essere liberamente trasferibili senza il consenso degli altri soci.
- Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.) La S.a.p.A. è una forma ibrida tra società di persone e di capitali. Si distingue dalla S.a.s. per la presenza di un capitale sociale suddiviso in azioni, come nella S.p.A., ma mantiene la distinzione tra accomandatari (che hanno responsabilità illimitata) e accomandanti (che hanno responsabilità limitata al capitale conferito). Questa forma è poco diffusa e viene usata in contesti molto specifici, in genere dove è richiesto un maggiore impegno di capitale rispetto alla S.a.s.
C. Società Cooperative
Le società cooperative sono costituite con lo scopo mutualistico, cioè per soddisfare i bisogni economici dei soci attraverso una gestione comune e non per generare un profitto da dividere tra i soci. Le cooperative possono operare in vari settori, come quello agricolo, dei servizi, della produzione o del consumo. La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito, ma a differenza delle società di capitali, l’obiettivo non è il massimo profitto, bensì il benessere dei soci. Le cooperative possono avere dimensioni molto variabili, dalle piccole cooperative locali alle grandi cooperative nazionali.
2. Costituzione e scioglimento di una società
La costituzione di una società richiede:
- Atto costitutivo e statuto: l’atto costitutivo è il documento ufficiale che sancisce la nascita della società, mentre lo statuto contiene le regole di funzionamento della società.
- Iscrizione al Registro delle Imprese: per avere effetto legale e pubblicità nei confronti dei terzi, tutte le società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Le società possono essere sciolte per varie cause, tra cui il raggiungimento dell’oggetto sociale, il fallimento, o una decisione unanime dei soci. Dopo lo scioglimento, si procede alla liquidazione, che implica la vendita del patrimonio della società per soddisfare i creditori e distribuire l’eventuale residuo tra i soci.
3. Responsabilità dei soci
Un elemento cruciale nelle diverse forme di società è la responsabilità dei soci. Nelle società di persone, i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Nelle società di capitali, invece, la responsabilità è limitata al capitale conferito, e il patrimonio personale dei soci è protetto.
4. Organi sociali
Gli organi sociali variano a seconda della tipologia societaria. I principali sono:
- Assemblea dei soci: organo decisionale.
- Amministratori: responsabili della gestione.
- Collegio sindacale o revisore: organo di controllo obbligatorio per alcune tipologie societarie.
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