Le spese di assistenza stragiudiziali nelle procedure di risarcimento danni da sinistro stradale

La questione delle spese di assistenza stragiudiziale corrisposte dal danneggiato al proprio difensore e non rifuse dalla compagnia assicuratrice, è stata oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte, che ne hanno delineato i contorni in modo preciso e puntuale.

Con il presente articolo vorremmo fornire una breve e succinta rassegna delle pronunce di legittimità sul punto, concludendo con alcuni consigli pratici ai danneggiati e ai loro difensori.

E’ in uso a numerose Compagnie, o se vogliamo a molti liquidatori, rivolgere al difensore del danneggiato la seguente affermazione:

“Caro avvocato, possiamo offrire la somma X, se accettate le liquido anche le spese legali, in difetto invierò offerta e pagheremo le spese solo a definizione del danno.”

Si tratta di una condotta oggettivamente sgradevole, quasi ricattatoria e certamente contraria alle regole del codice delle assicurazioni, cui si può porre rimedio sotto molteplici aspetti.

Va innanzitutto denunziata la condotta all’Ivass, previo reclamo preliminare all’Ufficio reclami della compagnia che gestisce il danno, e che certamente non sortirà alcun effetto. Nel reclamo andrà censurata la violazione dell’obbligo dell’assicuratore di inoltrare congrua e motivata offerta, ex. art. 148 del Codice delle assicurazioni.

L’Ivass, infatti, ha più volte evidenziato come il requisito della congruità dell’offerta, si soddisfa anche attraverso la corresponsione delle spese di assistenza legale.

Indice:

a) L’assetto antecedente l’art. 9 del DPR 254/2006
b) L’art. 9 II comma del DPR 254/2006 e sua applicazione costituzionalmente orientata
c) La natura del rimborso delle spese legali stragiudiziali
d) Le spese corrisposte alle Agenzie di infortunistica stradale
e) Onere della prova
f) Conclusioni

a) L’assetto antecedente l’art. 9 del DPR 254/2006

Nella vigenza della Legge 990/69 si segnalano diversi orientamenti giurisprudenziali, sia in ordine alla risarcibilità in sé delle spese di assistenza stragiudiziali, sia sulla loro esatta qualificazione.

La giurisprudenza maggioritaria riteneva che al danneggiato dovesse riconoscersi il rimborso delle spese di assistenza legale, e tanto in ossequio al principio del diritto di difesa ex. art. 24 della Costituzione, essendo diritto del danneggiato quello di farsi assistere da un legale di fiducia (Cass. 11606/2005). Le spese stragiudiziali, secondo un primo orientamento, andavano addebitate al danneggiante quale accessorio delle spese giudiziarie (Cass. 14594/2005) e, quindi, soltanto se previste nelle tariffe forensi all’epoca vigenti e senza che vi fosse necessità di specifica domanda sul punto; per le spese non tariffate, invece, era necessario assolvere l’onere di allegazione e prova (Cass. 9400/99).

A questa impostazione se ne contrapponeva un’altra, minoritaria, che riteneva ripetibili le spese stragiudiziali solo se tra assicuratore e danneggiato vi fosse divergenza su an e quantum o in ipotesi di calcolo complesso o di inattività del debitore (Cass. 15684/2000, Cass. 3353/1997).

b) L’art. 9 II comma del DPR 254/2006 e sua applicazione costituzionalmente orientata

La questione ha cominciato ad essere all’ordine del giorno delle pronunce giurisprudenziali e, ancor prima, delle discussioni danneggiati/assicuratori, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 9 II comma del DPR 254/2006, emanato in applicazione dell’art. 150 I comma del DPR 209/2005. La suddetta norma, limitata alle procedure di indennizzo diretto a carico del proprio assicuratore ex. art. 149, prevede che per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazioni sono escluse le spese di assistenza stragiudiziali diverse da quelle medico-legali. Il limite in esame, quindi, non si applica alle procedure diverse da quella prevista dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni, quali, ad esempio, la procedura diretta nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.

La norma è stata oggetto di immediate pronunce da parte del Giudice delle Leggi che, in modo costante, ha affermato come la norma non sia da ritenersi incostituzionale ma che, come tutte le leggi, vada fatta oggetto di applicazione costituzionalmente orientata (ed eventualmente di disapplicazione) da parte del Giudice (cfr. Corte Cost. 154/2010, Corte Cost. 192/2010, Corte Cost. 137/2011).

Dopo le pronunce del Giudice delle Leggi, è intervenuta la Suprema Corte ad affermare che la norma si deve applicare alla luce dell’art. 24 della Costituzione e quindi che le spese sono comunque dovute se il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero in assenza di assistenza da parte dell’assicuratore (cfr. Cass. 11154/2015, Cass. 3266/2016). Sul punto si segnala la chiarezza della Suprema Corte (Cass. 11154/2015) “Pertanto una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.”. Da ultimo si segnala la Cass. 4306/2019 che ha ribadito il principio appena esposto.

Invero, sin da subito la dottrina aveva evidenziato come il II comma dell’art. 9 andasse letto in combinato disposto con il I, che impone alle compagnie di assicurazioni di munirsi di appositi organismi terzi che supportino l’assicurato nella gestione del sinistro e, quindi, lo aiutino a compilare la domanda risarcitoria, a quantificare i danni ad illustrare i criteri di ripartizione delle responsabilità. Le compagnie mai si sono munite di detti organismi e, comunque, mai hanno prestato detta assistenza nemmeno a mezzo della rete commerciale, motivo per cui il II comma andrà disapplicato per assenza di un presupposto essenziale.

c) La natura del rimborso delle spese legali stragiudiziali

Sgombrato il campo dalla norma predetta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato hanno natura di danno emergente, e consistono nel costo sostenuto per l’attività svolta dal legale in detta fase precontenziosa (Cass. 2275/2006). Sul punto si deve segnalare il quasi immediato revirement della Suprema Corte che dapprima aveva affermato che le spese stragiudiziali andavano liquidate ex. art. 92 cpc e comprese nella nota spese (Cass. 14594/2005) e poi ha mutato orientamento, come esposto sopra.

Il magistrato che si trova ad affrontare la questione della ripetibilità di queste spese a carico dell’assicuratore, deve valutarle ex ante, cioè in vista di quello che poteva essere l’esito futuro del giudizio; trattasi, chiaramente, di giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 17209/2015). Da ciò deriva la natura diversa delle spese stragiudiziali rispetto a quelle liquidate all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 91 e ss cpc. A ciò consegue che il danno emergente in esame, soggiace alle regole di tutte le altre voci di danno e, quindi, andrà domandato, allegato e provato, così come le altre poste risarcitorie (Cfr. Cass. SSS UU 16990.17).

In particolare, secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2644/18) la voce di danno in esame, come qualsiasi altra, sarà soggetta alle regole generali: e dunque non saranno ripetibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza in accordo con l’art. 1227 I comma cc, che sono sostenute in misura esagerata ex. art. 1227 II comma cc o per le quali non vi è nesso di causa con il fatto illecito in esame.

In ragione di tanto, la spesa in esame non potrà essere ammessa a ripetizione se non influente ai fini di una pronta definizione del contenzioso non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

La quantificazione delle spese, infine, va parametrato al valore del danno inteso nella sua complessità e, quindi, a prescindere dall’importo eventualmente offerto dall’assicuratore nella fase stragiudiziale (Cass. 4306/2019).

d) Le spese corrisposte alle Agenzie di infortunistica stradale

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anche che le spese sostenute a titolo di assistenza in favore di agenzie di infortunistica stradale sono ripetibili se in concreto l’attività prestata da questa fosse in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (Cass. 9548/17, Cass. 2644/2018, Cass. 6422/2017), e tanto a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda stragiudiziale (Cass. 997/2010, Cass. 14444/21) e quindi quand’anche la fase stragiudiziale non sfoci nell’accordo ma necessiti del giudizio.

In particolare sul punto si segnala la datata Cass. 12840/06 che afferma come “la prestazione di opere intellettuali nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell’art. 2231 cod. civ. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.”

Altra conseguenza del principio esposto è quello della non compensabilità delle spese stragiudiziali con quelle dovute a diverso titolo quali le spese giudiziali (Cass. 24481/2020).

e) Onere della prova

Secondo Cass. 15732/2022 (Pres. Travaglino) l’indicazione delle spese stragiudiziali contenuto nell’atto di offerta e poi non corrisposte, non equivale in sede giudiziale alla piena prova di aver subito un danno emergente corrispondente all’esborso delle dette somme.

Come detto, infatti, la posta risarcitoria in esame risponde alle normali regole di allegazione e prova, ma può giovarsi anche del principio di non contestazione.

f) Conclusioni

In conclusione, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisse l’ovvio: quindi che imponga alle Compagnie di inviare una offerta che contenga anche le spese di assistenza legale, magari prevedendo per legge l’importo delle stesse parametrandole all’importo offerto, il tutto, ovviamente, salvo maggior spesa che andrà provata e documentata sia nell’an che nel quantum.

A legislazione vigente, a fronte del diniego dell’assicuratore a corrispondere le spese stragiudiziali, si consiglia di esporre la questione all’Ivass (che con ogni probabilità sanzionerà l’assicuratore in misura maggiore dell’importo che la stessa non ha corrisposto a titolo di spese legali) di documentare la spesa e di formulare apposita domanda nel giudizio che si andrà a proporre.

Nel suddetto giudizio, sarà bene provare a mezzo della produzione di tutta la corrispondenza intercorsa e della prova testimoniale del liquidatore con cui si è interloquito, l’attività prestata, l’accettazione della procura da parte della compagnia, la complessità della questione e la totale assenza di assistenza legale da parte dell’assicuratore.

 

Michele Allamprese

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