Le start-up innovative a vocazione sociale (imprese sociali) istituite dall’articolo 25, 4° comma, del decreto-legge n° 179 del 2012 e le agevolazioni fiscali previste per chi investe nel loro capitale sociale dall’articolo 29 dello stesso decreto

Il 4° comma dell’art. 25 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e contenente misure per la crescita del paese, ha stabilito che le imprese sociali aventi forma di società di capitali o cooperativa, costituite ed operanti da non più di 48 mesi, le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro, possono assumere la qualifica distart-up innovativa a vocazione sociale” se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro (cioè, come vedremo tra poco, non distribuiscono utili in modo diretto o indiretto) e rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 citato, escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In tal caso esse possono usufruire della disciplina speciale delle start-up innovative (contenuta negli artt. 25 – 32 del DL 179/2012) e di tutte le agevolazioni, fiscali e di altro tipo, per esse previste.

I requisiti più importanti delle start-up innovative sono quelli relativi al livello delle spese in ricerca e sviluppo superiori o uguali al 20% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione, all’impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva ed all’essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, ecc. Di questi ultimi requisiti la società deve possederne almeno uno. Infine, la maggioranza delle quote o azioni e quella dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della start-up devono essere detenute da persone fisiche all’atto della costituzione di essa e per i 24 mesi successivi.

I settori di attività della start-up innovativa a vocazione sociale sono, come abbiamo detto prima, quelli previsti dall’art. 2, comma 1°, del Dlgs 155/2006 che sono i seguenti:

  • assistenza sociale, sanitaria, socio – sanitaria;

  • educazione, istruzione e formazione, compresa quella universitaria e post – universitaria e quella extra – scolastica;

  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (esclusa la raccolta e la gestione dei rifiuti);

  • valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca ed erogazione di servizi culturali, turismo sociale;

  • servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti (consorzi o cooperative) composti, come numero di aderenti, in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Anche queste start-up innovative possono, come tutte le altre, raccogliere capitali di rischio per mezzo di portali on line (è il c.d. “crowdfunding”) (art. 30 del DL 179/2012).

Per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, le persone fisiche che investono (sia on line che in altro modo, anche tramite gli organismi collettivi di investimento del risparmi che investono prevalentemente in queste società) nel capitale sociale delle start-up innovative a vocazione sociale possono detrarre il 25% della somma in tal modo investita dall’IRPEF – Imposta sui redditi delle persone fisiche lorda. L’investimento annuo non può superare 500.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale. Se l’importo dell’investimento annuo è superiore a 500.000 Euro, la parte eccedente può essere portata in detrazione negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Per gli stessi anni di imposta, i soggetti passivi IRES – Imposta sui redditi delle società che investono sempre nel capitale sociale di queste start-up possono dedurre dall’imponibile IRES il 27% della somma investita. L’investimento annuo non può superare 1.800.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione goduta maggiorata degli interessi legali e questo anche se la cessione della partecipazione è solo parziale.

Tutte queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 29 del DL 179/2012 ed entreranno in vigore quando otterranno l’autorizzazione della Commissione Europea richiesta dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Visconti Gianfranco

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