Nella fattispecie in esame la determinazione assunta dalla Stazione appaltante sia legittima e conforme al dettato ed alle finalità di cui al comma 3 dell’art. 81 del D.lgs. n. 163/2006;
premesso, infatti, che la decisione contestata è intervenuta successivamente all’aggiudicazione provvisoria, prima di quella definitiva, quando ancora non potevano considerarsi consolidate le posizioni dei soggetti partecipanti alla gara, tenuto conto anche del breve termine intercorso;
premesso altresì che le considerazioni svolte dalla stazione appaltante, anche successivamente al giudizio espresso dalla commissione di gara, assumono carattere autonomo e soprattutto sono espressione di una valutazione di merito sul contenuto dell’unica offerta rimasta in gara in rapporto all’interesse pubblico perseguito, così come reso palese dal contenuto del servizio da affidare, nell’ambito della comparazione fra l’aggiudicazione all’unico offerente rimasto e la rinnovazione della gara con più ampia partecipazione da parte di imprese operanti nel settore;
ritenuto che nella specie il provvedimento impugnato sia assistito da esauriente motivazione con riguardo ai contenuti dell’offerta della ricorrente ed all’opportunità e convenienza di dare corso ad una nuova gara che assicuri il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione in ordine al sistema di illuminazione comunale;
che detta motivazione, debitamente corredata dalla relazione tecnica, non risulta contraddittoria con le risultanze delle valutazioni della commissione di gara, in quanto, pur dando atto della sufficienza ed ammissibilità del progetto presentato dalla ricorrente (così come valutato in sede di gara), ha comunque concluso per la sua inidoneità complessiva rispetto agli obiettivi ed alle esigenze della stazione appaltante;
che quindi il giudizio espresso dal’amministrazione (espressione – si ribadisce – di valutazioni attinenti al merito), lungi dal ritenere inidonea ai fini della gara l’offerta della ricorrente, non ha comunque ritenuto la stessa tale da poter soddisfare appieno le necessità sottese alla procedura avviata;
che ciò ha determinato la decisione, espressamente contemplata dal comma 3 dell’art.81 del D.lgs. n. 163/06 nei casi in cui l’offerta rimasta non sia idonea o conveniente per l’amministrazione, di non dare ulteriore corso alla gara de qua ed avviare – come già disposto – una nuova gara con nuova apertura ai concorrenti del settore;
osservato, infine, che l’offerta della ricorrente non è stata travisata nei suoi contenuti da parte della commissione di gara e dall’amministrazione, tenuto conto del fatto che la parte economicamente più rilevante degli investimenti proposti riguardava la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non ritenuto rispondente agli obiettivi perseguiti in via principale;
per tali motivazioni il ricorso non può trovare accoglimento e va quindi respinto.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento