Le tre fasi della successione mortis causa

Sgueo Gianluca 25/10/07
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1. Introduzione – 2. La prima fase: l’apertura della successione – 3.1 La seconda fase: la delazione dell’eredità – 3.2 La capacità di succedere – 3.3 L’indegnità, la rappresentazione e l’accrescimento – 4.1.1 L’accettazione dell’eredità – 4.1.2 L’azione di petizione ereditaria – 4.2 La rinuncia all’eredità
 
1. Introduzione
Con il termine successione il codice civile indica, in generale, il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti. La successione per causa di morte è una delle ipotesi più importanti perché l’ordinamento si preoccupa di tutelare il patrimonio e garantire che non resti privo di titolare.
Con il termine eredità (o successione a titolo universale) si indica proprio il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, sia attivi che passivi. Essa si differenzia dal legato (o successione a titolo particolare), che indica non il complesso dei rapporti patrimoniali, ma solamente uno specifico lascito.
Questa differenza, molto importante, non è però sempre facile da individuare nella pratica. La contrapposizione si fonda sul titolo con cui opera la chiamata alla successione, che può essere di due tipi: il primo, è quello della successione a titolo universale. In questo caso la chiamata alla successione comprende l’indistina e generica situazione patrimoniale del defunto. Il beneficiante può dunque subentrare in tutti i rapporti che fanno capo al defunto, ad eccezione di quelli per cui la legge o il testamento non dispongano diversamente.
Il secondo è quello della successione a titolo particolare: in questo caso la chiamata alla successione concerne esclusivamente rapporti determinati, a cui essa si riferisce espressamente[1].
 
2. La prima fase: l’apertura della successione
Fatti questi cenni introduttivi, bisogna parlare delle fasi che segnano la successione, se ne individuano tre, il primo dei quali coincide con l’apertura della successione, che è la prima fase immediatamente successiva alla morte della persona.
L’art. 456 del codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Si tratta di una previsione importante perché permette di risolvere eventuali controversie sulla legge che deve applicarsi (es.legge italiana o legge straniera) ed anche quale legge deve essere applicata se sono intervenuti dei cambiamenti (varrà la legge vigente al momento della morte, salvo i casi specifici di retroattività).
 
 
3.1 La seconda fase: la delazione dell’eredità
La delazione dell’eredità è la fase nella quale si deve vedere a chi spetta il patrimonio ed in quale misura. La successione si definisce legittima, se la regola la legge, oppure testamentaria, se la regola un testamento.
Il codice pone un importante divieto di patti successori, perché ritiene che possano indurre qualcuno a favorire la morte di un soggetto. Se ne individuano tre tipologie: patti istitutivi – (es. Tizio si accorda con Caio per lasciargli la sua eredità); patti dispositivi – (es. Tizio si accorda con Caio per vendergli i beni che dovrebbe ricevere dall’eredità di Sempronio); patti rinunciativi – (es. Tizio si accorda con Caio per rinunciare all’eredità di Sempronio che non ha ancora ricevuto).
Allo stesso modo, è vietata la donazione mortis causa. Quella donazione che cioè fa della morte del donante la condizione per l’attribuzione patrimoniale (es. se morirò ti dono…).
Invece, è ammessa la condizione di premorienza del donante, ovvero la condizione apposta alla donazione per cui, se il donante muore prima del donatario, quest’ultimo riceverà l’attribuzione patrimoniale.
Con l’espressione giacenza dell’eredità ci si riferisce al periodo di tempo che trascorre tra la morte e l’accettazione del chiamato al patrimonio. Più precisamente, si hanno tre condizioni: anzitutto, non è ancora intervenuta l’accettazione del donante (questa, quando interverrà, retroagisce fino al momento della morte. Perciò, si considera come se il successore abbia accettato immediatamente); inoltre, il chiamato alla successione non è nel possesso dei beni ereditari; infine, è stato nominato un curatore per provvedere alla gestione del patrimonio ereditario fino al momento dell’accettazione.
 
3.2 La capacità di succedere
All’interno della fase della delazione rivestono grande importanza le regole sulla capacità di succedere. Al proposito si deve distinguere tra la capacità di succedere delle persone fisiche, per cui può succedere chiunque sia nato e sia ancora in vita al momento della successione.
Possono succedere anche il concepito ed il concepturus, ma in questi casi la delazione dell’eredità è subordinata all’evento della nascita. Nel primo caso (concepito) l’amministrazione spetta la padre o, in mancanza, alla madre, finchè non avviene la nascita. Nel secondo caso (concepturus) l’amministrazione spetta a colui il quale sarebbe andata la successione se il soggetto non dovesse mai nascere.
C’è poi la capacità di sucedere delle persone giuridiche, le quali hanno però espressamente bisogno di un’autorizzazione governativa, fatta eccezione per le società.
 
 
 
 
3.3 L’indegnità, la rappresentazione e l’accrescimento
Si parla di indegnità per definire il fenomeno in cui un soggetto non può subentrare nella successione perché è moralmente incompatibile con il defunto. Essa è determinata in due ipotesi: nel caso di atto compiuto contro la persona fisica (es. tentato omicidio) o contro la persona morale (es. diffamazione) del defunto, del suo coniuge o di un suo discendente; nel caso di atto di violenza o dolo contro la volontà di testare del defunto.
L’indegnità non si trasmette al figlio dell’indegno. Si vuole cioè evitare che questo paghi le colpe del padre. Tuttavia, per evitare che l’indegno possa trarre un vantaggio indiretto dalla successione a suo figlio, gli si vieta il potere di amministrare i beni pervenuti al figlio.
L’unico modo per eliminare l’indegnità è la riabilitazione. Che è totale se è fatta con atto pubblico o testamento, o parziale se il soggetto è solo contemplato nel testamento (nel qual caso potrà succedere ma nei limiti della disposizione).
Infine, l’indegnità non va confusa con la diseredazione con cui il testatore esclude espressamente dalla successione un soggetto che avrebbe diritto a parteciparvi.
Si parla poi di rappresentazione per indicare l’istituto secondo il quale i discendenti legittimi o naturali (detti rappresentanti) subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito quando il chiamato (detto rappresentato) non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. L’istituto opera solamente nel caso in cui sussista una parentela stretta (figli o fratelli).
L’accrescimento è un istituto che opera nel caso di chiamata congiuntiva (cioè quando sono chiamate a succedere più persone dello stesso grado) e non ricorrono le condizioni per dar luogo alla rappresentazione, né è stata prevista alcuna sostituzione dal defunto. Allora la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare si devolve a favore degli altri beneficiari, senza bisogno che questi accettino.
Si parla infine di sostituzione per indicare l’ipotesi in cui sia stato lo stesso testatore ad indicare il sostituto nel caso in cui il chiamato non abbia voluto o potuto accettare l’eredità.
 
4.1.1 L’accettazione dell’eredità
L’accettazione dell’eredità è la terza fase della successione, quando il chiamato a succedere dichiari di voler accettare il lascito a lui destinato. Esistono due tipologie principali di accettazione: la prima è l’accettazione pura e semplice in cui l’effetto principale è quello della confusione tra patrimoni (quello del defunto e quello dell’erede), che diventano uno solo. L’erede cioè subentra sia nell’attivo che nel passivo, ed è dunque tenuto a pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto.
Si parla di accettazione pura e semplice espressa quando è fatta con atto pubblico o scrittura privata che indichino la volontà di acquistare l’eredità.
Si parla di accettazione pura e semplice tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare.
Si parla di accettazione pura e semplice presunta quando il chiamato all’eredità compie degli atti che avrebbe diritto a fare solo se fosse erede, e che determinano automaticamente l’accettazione.
La seconda è l’accettazione con beneficio di inventario – in cui non si produce la confusione e quindi l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
La facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere personale: ciò significa che la può compiere solo il successore. La ragione è dovuta al fatto che accettare con beneficio d’inventario può significare mancanza di fiducia alla memoria del defunto. Quindi, la legge lascia alla valutazione personale del defunto l’opportunità di usare questa possibilità.
Esiste invece obbligo di accettazione con beneficio d’inventario per i soggetti incapaci (sia assoluti che relativi) e per le persone giuridiche (escluse le società). Ciò per tutelarli dalla responsabilità verso i debitori del defunto.
L’accettazione con beneficio di inventario può essere solo espressa, perché va fatta con una dichiarazione davanti ad un notaio o davanti al cancelliere del tribunale del luogo in cui s’è aperta la successione. Ad essa segue l’obbligo di inventario, che va fatto entro 3 mesi dall’apertura della successione se il chiamato è già in possesso dei beni ereditari. Oppure, se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, può essere fatto fino a quando non si prescriva il diritto di accettazione.
 
4.1.2 L’azione di petizione ereditaria
Una volta accettata ed acquistata l’eredità, l’erede può esperire l’azione di petizione ereditaria contro chiunque possieda dei beni ereditari per farseli rilasciare. Si badi che l’azione non può essere proposta contro chiunque possieda beni ereditari, ma solamente contro colui il quale possieda i beni affermando di essere egli stesso erede o contro colui che possieda senza alcun titolo. Quindi, ad esempio, non sarà esperibile contro colui che afferma di aver ricevuto la cosa in virtù di un contratto concluso con il defunto. In quel caso si dovrà esprerire la normale azione di rivendicazione.
Se l’azione di petizione ereditaria è accolta il possessore deve restituire le cose. Ma si distinguono due ipotesi: per il possessore di buona fede, se ha alienato i beni deve restituire il prezzo che ha ricevuto e non il bene stesso; per il possessore di mala fede, se è in mala fede deve restituire lo stesso bene o risarcire il danno.
Infine, l’erede può agire anche contro coloro i quali abbiano acquistato dal possessore i beni dell’eredità. Tuttavia il legislatore vuole tutelare quelli che abbiano in buona fede creduto nel fatto che il possessore fosse erede. Quindi, se il possessore si comportava da erede apparente, dichiarando di essere erede, e l’acquirente era in buona fede, i suoi diritti sul bene sono salvi. Il vero erede potrà ottenere solo la restituzione della somma.
4.2 La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità è un atto unilaterale con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Viene redatta nella stessa forma prevista per l’accettazione con beneficio d’inventario.
Si ha divieto di rinuncia quando: si sia nel possesso dei beni ereditari (a qualsiasi titolo) per oltre tre mesi dall’apertura della successione; si siano nascosti o sottratti beni ereditari.
La rinuncia nella successione legittima comporta il fatto che, se non avviene la rappresentazione, la parte di colui che rinunzia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (es. tra più figli, la quota del rinunziante va a favore dei fratelli). Mentre, se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe se mancasse.
La rinuncia nella successione testamentaria invece distingue a seconda che il testatore abbia previsto una sostituzione, nel qual caso la quota va a favore del sostituto. Invece, nel caso in cui il testatore non ha previsto nulla, si applicano le regole sulla rappresentazione. Se queste non possono essere applicate la quota si devolve a favore dei coeredi o degli eredi legittimi.
A differenza dell’accettazione, è ammessa la revocabilità della rinuncia. Chi ha rinunciato può cioè tornare sulla sua decisione, purchè non siano caduta in prescrizione (10 anni), oppure la quota non sia stata devoluta a qualcun altro che ne abbia approfittato.
 
 


[1] Le situazioni giuridiche non patrimoniali non sono invece oggetto di successione. Tuttavia in alcune ipotesi la legge fa un’eccezione. Un’esempio importante è quello dell’azione per reclamare lo status di figlio legittimo. Questa, in assenza dei genitori, deve essere proposta contro i loro eredi.
 

Sgueo Gianluca

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