La cornice normativa del D.L. n. 11/20
Il Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria) all’art. 2, lettera f), ha introdotto la possibilità di svolgere le udienze civili, alla sola presenza dei difensori e delle parti, con collegamenti da remoto in videoconferenza.
Tale articolo stabilisce in particolare che: “la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.
L’art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha successivamente distinto tra tipologie di procedimenti più urgenti che richiedono una trattazione immediata, rispetto ad altri procedimenti per i quali, fino al 31 luglio 2020, l’estensione e le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale sono rimesse ad indicazioni fornite dal capo dell’ufficio giudiziario, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti.
IL d.l. n. 18/2020 è stato dapprima convertito con modifiche con l. 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020). E’ stato, inoltre, ulteriormente modificato con d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dall’1.5.2020), che ha stabilito come lo svolgimento dell’udienza da remoto debba in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
I protocolli dei Tribunali e le delibere del CSM
Nella situazione emergenziale si sono susseguiti protocolli e vademecum da parte di diversi Tribunali per dettare le prassi per lo svolgimento delle udienze da remoto, nell’ottica di far proseguire, laddove possibile, la trattazione dei singoli procedimenti. Ciò è avvenuto anche per l’assenza di una specifica disciplina legislativa.
I protocolli definiscono attualmente le prassi e le modalità operative di rinvio fuori udienza e di svolgimento delle udienze civili e penali, nonché delle relative camere di consiglio, mediante collegamenti da remoto o mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, contenenti istanze e conclusioni delle parti.
La nuova formulazione dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020 (che prevede ora lo svolgimento dell’udienza con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario) ha tuttavia subito numerose critiche, che hanno evidenziato l’inefficacia della norma nell’attuazione concreta delle udienze da remoto.
In Lombardia, una delle regioni più colpite dal COVID, in una nota al decreto di linee guida e misure organizzative del 06.05.2020 del Tribunale di Brescia si è sottolineato che: “Bisogna realisticamente prendere atto che il collegamento da remoto – contrariamente alla precedente decretazione di urgenza – nel decreto-legge n. 28/2020 non sembra rientrare tra le opzioni privilegiate. Infatti, la previsione che “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario” si pone in contrasto insanabile con quella, decisamente prioritaria, della salvaguardia della salute tout court, se è vero che i Capi degli Uffici “adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute…”. Il Legislatore della conversione non mancherà, auspicabilmente, di porre rimedio a questa evidente quanto insanabile contraddizione.”
Il CSM nel parere del 14.05.2020 ha altresì argomentato e concluso che: “appare auspicabile un intervento di revisione dell’obbligo di presenza del giudice presso l’ufficio per la celebrazione dell’udienza da remoto che, oltre a restituire maggiore funzionalità all’attività dei giudici di merito che operano da remoto, consentirebbe anche di superare i dubbi interpretativi prontamente sollevati dalla modifica della citata lettera f) con riguardo al giudizio di legittimità. In assenza della modifica auspicata, apparirebbe comunque necessario assicurare efficaci misure di sicurezza igienico – sanitarie al fine di contenere il rischio di contagio da COVID19 per i giudici e per tutti coloro che devono essere presenti negli uffici giudiziari per la celebrazione delle udienze.”
E’ pertanto evidente che, se da un lato si è fornita la possibilità di utilizzare una nuova modalità di svolgimento dell’udienza con modalità da remoto, d’altro lato la timida attuazione del provvedimento, favorita da continui rimandi a specifici quanto improvvisi nuovi obblighi e condizioni, ha determinato un enorme rallentamento, a tal punto che attualmente i rinvii delle udienze non urgenti rappresentano la regola, rispetto all’eccezione dello svolgimento dell’udienza da remoto. Esattamente ciò che avrebbe dovuto essere evitato dopo che si è dotata la magistratura di piattaforme telematiche (Teams e skype for business).
Il protocollo delle udienze civili da remoto in Inghilterra e Galles
Il 26.03.2020 è stato redatto il protocollo delle udienze civili da remoto in Inghilterra e Galles (Civil Court guidance on how to conduct remote hearings), che può far comprendere quali siano le differenze di attuazione nella gestione dei processi da remoto.
Le brevi linee guida dettate per il territorio d’oltre manica ci danno un’idea dei diversi principi con cui sono state pensate. Il protocollo esordisce infatti con un principio di massima flessibilità di attuazione, nell’ottica di minimizzare il rischio di trasmissione del COVID 19.
Le udienze da remoto possono così svolgersi tanto nei Tribunali quanto in luoghi privati. Possono utilizzare esplicitamente diverse piattaforme, anche in via non esclusiva (BT MeetMe, Skype for Business, Zoom, link a piattaforme video dei Tribunali o altro strumento appropriato), e l’utilizzo di diversi strumenti (tra cui il cellulare) lasciando spazio, come ultima ratio, anche all’ordinaria telefonata. E’ prevista la possibilità di registrazione da parte del giudice e delle parti (ma solo su esplicita autorizzazione del giudice), la possibilità di rendere pubbliche le registrazioni e anche le stesse udienze da remoto, ove tecnicamente possibile. E’ altresì prevista la possibilità di utilizzare altri metodi di video comunicazione, ove considerati appropriati. L’impossibilità di effettuare l’udienza da remoto (per numero di parti o per tipologia di udienza) viene infine considerata come possibilità, che deve tuttavia essere sottoposta al vaglio delle parti, chiamate a proporre al giudice eventuali e più appropriate metodologie di svolgimento dell’udienza, in un’ottica di collaborazione di tutti gli attori del procedimento giudiziario da remoto.
Conclusioni
Non si può giungere alla conclusione per cui il modello d’oltre manica sia in assoluto il migliore per l’udienza da remoto, sono infatti presenti profili di criticità anche in quel modello (quali ad esempio la pubblicazione e gestione dei dati sensibili e l’utilizzo indifferenziato di multipiattaforme). Si può tuttavia ragionevolmente sostenere che l’udienza da remoto stia in Italia quantomeno stentando a decollare proprio per la mancanza di un principio di flessibilità e di una compiuta disciplina normativa.
Nel settore civile l’udienza da remoto è disincentivata e sostituita dalla prassi generalizzata di rinvio dei processi non urgenti, che, nell’individuazione effettuata del legislatore, costituisce la maggioranza dei processi. L’emergenza sanitaria dovrebbe essere invece l’occasione per ridisegnare una nuova ed alternativa modalità di svolgimento del processo, per non ritrovarsi, in autunno o all’inizio del prossimo anno, ad una nuova situazione di stallo della giustizia di fronte ad una possibile crisi sanitaria.
E’ prevedibile che l’introduzione della differente metodologia di svolgimento del processo da remoto possa incontrare qualche difficoltà di attuazione. Tuttavia la mancanza di elasticità, di linee guida univoche e l’introduzione di nuovi obblighi e condizioni, rende la procedura farraginosa e disincentivante per tutti gli operatori di giustizia.
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La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.
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