Le ultime novità in tema di alienazione parentale

La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (nota anche con l’acronimo “PAS”) è un concetto elaborato negli anni Ottanta dallo psichiatra forense statunitense, Richard Gardner e descritto come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori.

Secondo Gardner questa sindrome sarebbe provocata dalla coercizione della volontà dei figli da parte di uno dei due genitori (“genitore alienante”), che causerebbe astio e rifiuto verso l’altro genitore (“genitore alienato”). Questi sentimenti di astio e di rifiuto, tuttavia, non devono essere originati da dati reali e oggettivi che riguardano il genitore alienato, ma, appunto, artatamente provocati dal genitore alienante.

Questa teoria, esterna al nostro Ordinamento, ha, tuttavia, trovato sempre più spazio negli ambienti giudiziari, ovviamente nelle infinite cause che riguardano l’affidamento dei minori, nelle quali questa è stata usata come argomento di difesa contro uno dei due genitori.

Ciò ha creato numerosi conflitti con il concetto di bigenitorialità, cioè il “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con ciascuno dei genitori, introdotto con la riforma del 2006.

Sovente, infatti, i Giudici aditi sacrificano gli interessi dei figli sull’altare del principio della bigenitorialità, consentendo, appunto, ai minori, di continuare a frequentare un genitore violento.

Molto spesso, invero, si decide presumendo semplicemente che un genitore “manipoli” il figlio, a danno dell’altro genitore, omettendo anche di ascoltare il minore, che ben potrebbe essere vittima di violenza e non essere “manipolato”.

La teoria della alienazione parentale non di rado confonde la violenza con il conflitto interno a una coppia che si sta separando, facendo presumere (contrariamente ai massimi principi del diritto) che uno dei due genitori è responsabile della qualità della relazione tra i figli e il genitore che ha agito con violenza.

Questo concetto astratto ha, quindi, creato più dubbi che benefici e non ha mai trovato una propria collocazione logico – giuridica accanto ai principi del diritto.

Leggi anche:

L’ordinanza n. 9691/2022 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9691 del 2022, ha posto un punto fermo sull’argomento e ha dato ragione ad una madre, relegando la teoria della alienazione parentale in un campo “esterno” rispetto ai principi del nostro ordinamento.

Anzi, la Suprema Corte ha pesantemente definito il concetto di sindrome da alienazione genitoriale come un “fondamento pseudoscientifico” di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori.

La storia della signora L. M., la madre in questione, ha avuto inizio nel 2014, quando il Tribunale di Roma ha affidato suo figlio ai servizi sociali, accogliendo le argomentazioni della controparte, che la accusava di “alienazione parentale” a proprio danno, asserendo che l’astio del figlio minore nei confronti del padre era stato “costruito” dalla abile manipolazione da parte della madre.

La signor M., dopo una difficile separazione dal marito con una denuncia per maltrattamenti, si è vista togliere la potestà genitoriale nel 2018 a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio. Suo figlio aveva manifestato paura nei confronti del padre e si rifiutava anche di incontrarlo, cosa che, secondo l’avvocato della donna, avrebbe scatenato in lui un “contenzioso vendicativo”, che l’ha portato a querelare la signora M. ben 27 volte. Il giudice che seguiva il caso aveva disposto una Ctu per indagare il motivo per cui il figlio non volesse più vedere il padre. La psicologa nominata aveva concluso che il bambino soffriva di Pas, sindrome di alienazione parentale.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva impugnata dalla signora M. con ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9691/2022, ha accolto integralmente il ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva fatto decadere dalla responsabilità genitoriale la madre del minore, accusata di aver causato nel proprio figlio la sindrome da alienazione parentale. La Corte di Appello aveva anche disposto l’allontanamento del bambino e l’interruzione dei rapporti tra madre e figlio.

L’ordinanza de qua ha stabilito che “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale […] non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori”.

La Suprema Corte ha deciso, ribaltando quanto statuito in II grado, sulla base di tre principi cardine: l’illegittimità dell’alienazione parentale, la superiorità dell’interesse del minore rispetto al diritto alla bigenitorialità e la condanna dell’uso della forza nei confronti dei minori.

La Corte ha dichiarato che «il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre».

Nel caso in questione, inoltre, la Cassazione ha sostenuto che l’interesse del minore prevale sul principio della bigenitorialità, che, quindi, non deve costituire una “forzatura” del nostro Ordinamento, ma deve essere valutata sulla singola fattispecie.

I Giudici di legittimità, ancora, hanno criticato lo spostamento forzoso del figlio, il quale era stato prelevato dal luogo nel quale risiedeva con la madre, per essere trasferito in una casa famiglia.

La Corte Suprema ha rilevato che l’autorità giudiziaria ha omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sulla vita e sulla salute del minore di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione di ogni consuetudine di vita, ignorando che la bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore.

Gli “Ermellini” hanno, oltretutto, evidenziato che il minore non era mai stato ascoltato, il che ha reso ancor più illegittima la decisione, annullata dalla Suprema Corte, proprio perché disancorata da qualsiasi riscontro fattuale ed affidata a principi astratti, ben distanti dalla realtà della vicenda attenzionata.

Il mancato ascolto del minore ha provocato un grave vulnus ai suoi diritti, che sono stati evidentemente calpestati sulla base di mere presunzioni, che nulla hanno a che fare con il principio di certezza del diritto, che va attentamente declinato quando il soggetto interessato è un minore, che andrebbe tutelato al massimo, come d’altronde nelle intenzioni del Legislatore.

Con questa fondamentale pronuncia si pongono dei limiti all’utilizzo della “PAS” come argomento di difesa e si dà maggiore importanza alle esigenze del minore, anche a scapito del principio della bigenitorialità.

Volume consigliato:

L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie

Questo nuovissimo Manuale esamina lo strumento dell’Alienazione Parentale o “PAS”, adottato espressamente o in modo implicito in sede giudiziaria e approfondisce tutti gli aspetti di questo tema alquanto delicato, in particolare se coinvolge minori vittime di abuso o di violenza assistita. Di taglio interdisciplinare, con contributi giuridici e medico-psichiatrici, la trattazione fa emergere le problematiche relative alla tutela del minore in caso di ricorso, talvolta pregiudiziale e indiscriminato, all’Alienazione Parentale.A tal proposito, il testo fornisce al Professionista legale una panoramica dei diritti dei minori all’interno dei procedimenti e individua le misure e gli strumenti giuridici da adottare, volti alla tutela del fanciullo coinvolto.A cura diGiuseppe Cassano, Paolo Corder, Ida Grimaldi E. M. Ambrosetti, I. G. Antonini, M. G. Castauro, D. Catullo, M. Cerato, F. Fiorillo, E. Gallo.,Giacomelli, I. Grimaldi, C. Isabella, A. Mazzeo, M. S. Pignotti, L. Puccetti, E. Reale.Giuseppe Cassanogià Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto di internet e alla responsabilità civile.Paolo CorderMagistrato ordinario, Presidente del Tribunale di Udi- ne, già componente del Consiglio Superiore della Ma- gistratura. Ha svolto, tra le altre, funzioni di giudice della Sezione Famiglia e poi di giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Venezia. È docente di diritto di famiglia e diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione dell’Università di Padova e Ferra- ra. Autore di diverse pubblicazioni su riviste giuridiche nonché di vari volumi in materia di diritto di famiglia e minori per le principali Case Editrici Giuridiche.Ida GrimaldiAvvocato cassazionista, rappresentante istituzionale dell’Avvocatura italiana, componente della Commissione sul Diritto di Famiglia dell’Ordine Avvocati di Vicenza, nonché del Comitato di redazione della Rivista Giuridica “La Previdenza Forense”. Docente e relatrice in numerosi convegni nazionali e corsi di formazione, scrive per numerose riviste giuridiche ed è autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile, per le principali Case Editrici Giuridiche.Prefazione di Fabio RoiaMagistrato, già sostituto procuratore presso la Procura di Milano addetto al Dipartimento “fasce deboli”, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente di collegio nella sezione specializzata del Tribunale di Milano per reati commessi in danno di soggetti deboli, attualmente ricopre la carica di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano, nella sezione misure di prevenzione ed è componente, quale magistrato designato in rappresentanza di tutti gli uffici giudiziari della Lombardia, al tavolo permanente in tema di “interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” istituito dalla Regione Lombardia, in attuazione della Legge Regionale 11/2012. 

Giuseppe Cassano, Ida Grimaldi, Paolo Corder | 2018 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Sentenza collegata

117697-1.pdf 348kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Mario Astolfi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento