Lo scorso 30614 è stata presentata la “margherita a dodici petali”1 della Riforma della Giustizia italiana targata dai Presidente del Consiglio – Ministro della Giustizia2.
Nelle intenzioni del Governo, essa avrebbe dovuto rappresentare una “rivoluzione” e, difatti, chi intendeva aderire all’apertasi consultazione pubblica per i due mesi successivi, chiusasi lo scorso 01 914, avrebbe potuto, non per nulla, inviare la sua proposta alla mail: rivoluzione@governo.it.
In numerologia, tuttavia, il numero dodici indica la conclusione di un ciclo compiuto3 mentre è il numero tredici che predice nuovi inizi, e dunque significa anche rivoluzione poiché i vecchi sistemi devono terminare per favorire le trasformazioni richieste4.
Manca dunque il 13° Comandamento acchè la Riforma della Giustizia proposta dai Nostri possa dirsi un’autentica Rivoluzione.
Il 13° Comandamento è: Stabilizzerai i GOT ed i VPO come magistrati ordinari.
Ragioni e Fondamenti.
I GOT ed i VPO, contrariamente agli Esperti delle Sezioni Specializzate Agraria e Minorile di Tribunale ed agli Esperti della giurisdizione contabile nonché ai Giudici di Pace, i quali ultimi sono dotati di un loro autonomo ufficio, che, per la verità, per armonia, andrebbe dotato di propri pubblici ministeri, come si è già avuto modo di sottolineare5, sono meri sostituti processuali di udienza dei magistrati professionali – i GOT dei giudicanti, civili eo penali, ed i VPO dei PM6 – che suppliscono al bisogno, e non hanno competenza loro propria, come, invece, le altre tipologie di giudici onorari.
Contrariamente a tutti gli altri giudici onorari7, costoro suppliscono a carenze dell’organico della magistratura ordinaria in quanto chiamati a sostituire in udienza i giudici professionali.
Essi, in ossequio all’art. 97, u.c., Cost., sono reclutati tramite pubblico concorso, e, unici nella magistratura ordinaria, per titoli e meriti.
L’ultimo pubblico concorso, per esempio, ha riguardato la nomina di GOT e VPO per il neonato Tribunale di Napoli Nord nell’ambito del Distretto della Corte di Appello di Napoli8.
I loro ccvv sono selezionati dal Presidente del Tribunale9 ovvero dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale10 presso cui fanno domanda, i quali sindacano le candidature, operando la prima selezione, per l’appunto, su titoli e meriti, poi viene apposto il bene placet dalla Corte d’Appello del Distretto di appartenenza di quel TribunaleProcura, indi vi è la valutazione finale e la nomina del candidato da parte del CSM.
Tra i due sostituti processuali d’udienza, i GOT, in particolar modo, sono esiziali al funzionamento del Sistema – Paese Italia nel suo Servizio Pubblico Essenziale Giustizia.
Prova ne sia che una norma secondaria11 si pone in aperto contrasto e dispregio di norma di rango costituzionale12 pur di fallacemente legalizzarne l’indebito loro utilizzo.
Non v’è chi non veda che. se non vi si pone urgentemente rimedio, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile tutti i provvedimenti collegiali resi nell’ambito dell’AGO ove uno dei membri sedenti fosse GOT13.
La Corte di Giustizia Europea ha, infine, ben chiaro il da farsi in caso di precariato pubblico italiano, sia nei rapporti di lavoro subordinato assoggettati al diritto privato14 che in quelli assoggettati al diritto pubblico15, caso specifico dei magistrati.
E, si ribadisce, i GOT ed i VPO hanno tutti i requisiti per essere ritenuti in sede europea manovalanza precaria della PA Giustizia.
I GOT ed i VPO, pertanto, sono una risorsa per la PA e va dignitosamente valorizzata ed equamente retribuita con immissione nei ruoli dell’AGO, conservando loro l’anzianità maturata e pregressa nello svolgimento delle loro funzioni onorarie, assegnando funzioni di coordinamento eo dirigenziali a chi abbia svolto anche altre funzioni giurisdizionali oltre la mera supplenza d’udienza eo abbia partecipato attivamente alla vita organizzativa dell’Ufficio Giudiziario di assegnazione.
Per cui, utilizzando il linguaggio corrente di social network e microblogging, possiamo affermare, senza tema di smentita, che se il Governo italiano non voglia o non possa risolvere in tempi rapidi la “Questione GGOOTT e VVPPOO” ed entro la scadenza del loro mandato16: #governostaisereno #iovadoinEuropapergot&vpo.
1* adattamento, per la pubblicazione, del testo inviato dall’avv. Mariarosaria Porfilio via @ al Sig. Presidente del Consiglio, via pec al Sig. Ministro della Giustizia, via racc.a.r. al Sig. Presidente della Repubblica nonché Presidente del CSM
5 http://professionisti.diritto.it/46280/Mariarosaria-Porfilio#, Sezione Pubblicazioni
6 D.L.vo n. 5198 e Ordinamento Giudiziario
7 i.e. gli esperti delle sezioni specializzate e della magistratura contabile ed i giudici di pace, quest’ultimi, peraltro, dotati di loro autonomo ufficio, ufficio che, ad avviso della scrivente andrebbe integrato con propri PPMM, come lo erano, del resto, le soppresse Preture, di cui l’Ufficio del Giudice di Pace, in sede civile e penale, per quota di valore, materia e territorio [la residua quota si appartiene al Tribunale in funzione monocratica] ne è il naturale erede
9 Quanto ai GGOOTT
10 Quanto ai VVPPOO
11 Circolare CSM P. n. 19199 del 27 luglio 2011 – Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 7 marzo 2012, sub n. 3, lett. i)
12 art. 106, cpv, Cost.
13 Stessa problematica attaglia ora i giudici ausiliari di Corte d’Appello, di recente a bando i quattrocento posti in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=B9D6835D90DC9F231B11227500D0A942.ajpAL02?previsiousPage=homepage&contentId=COM1048971
14 http://www.europeanrights.eu/public/commenti/Commento_De_Michele_copy_1.pdf
15http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?. Da ultimo l’Avvocato Generale ha reso parere conforme ai precedenti giurisprudenziali della Corte nelle Cause riunite discusse nel Marzo 2014: cfr.http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-22/13
16 31122014, cfr. http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/10/legge_stabilit%C3%A0_2014.pdf
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