L’ intervento abrogativo della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale. Il nuovo dibattito tossicologico-forense. Un ritorno al passato o l’ inizio ( provvidenziale ) di nuove tendenze medico-legali ?
Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 è stata chiamata, ex Art. 618 Cpp, a risolvere, ( anche ) con afferenza all’ efedrina, il seguente quesito di legittimità: “ se, a seguito della dichiarazione d’ incostituzionalità degli Artt. 4-bis e 4-vicies-ter del DL n. 272 del 2005, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall’ entrata in vigore di detta legge e fino all’ entrata in vigore del DL n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’ entrata in vigore del DPR n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata L. n. 49 del 2006 “ ( pg. 10, Motivazioni, Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 ). Detto in maniera meno ermetica e formalistica, la Consulta, nello storico Precedente n. 32/2014, aveva dichiarato come costituzionalmente illegittima la L. n. 49/2006, ovverosia era stata abrogata, nell’ Art. 73 TU 309/90, la distinzione qualificatoria e, soprattutto, sanzionatoria, tra droghe leggere e droghe pesanti. In secondo luogo, sempre con la Sentenza n. 32/2014, la Corte Costituzionale aveva riformato il sistema tabellare ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, con l’ introduzione di una sola Tabella per le sostanze vietate e di una seconda Tabella, ripartita in cinque sotto-sezioni, riguardante gli stupefacenti semi-leciti destinati ad un uso esclusivamente medico-sanitario. Oltretutto, si consideri pure che il Precedente n. 32/2014 della Corte Costituzionale contestava che, alla luce del comma 2 Art. 77 Cost., il DL 272/2005, e, per conseguenza indiretta, pure la L. 49/2006, avevano modificato il regime delle droghe cc.dd. “ leggere “ senza che ricorresse la ratio della grave urgenza indifferibile, contemplata dal comma 2 Art. 77 Cost.
Quindi, il che costituisce un grave problema applicativo, la Consulta, nella Sentenza n. 32/2014, ha precisato che “ la caducazione dell’ indicata normativa [ il DL 272/2005, poi convertito nella L. 49/2006 ] determina la reviviscenza, con effetto ex tunc, della disciplina contenuta nell’ originaria versione [ degli Artt. 13, 14 e 73 TU 309/90 ], mai validamente abrogata e basata, com’ è noto, sulla distinzione tra droghe leggere e pesanti “. Questa eccezionale ed a-tipica retroattività dei pregressi Artt. 13, 14 e 73 TU 309/90 vale anche, in Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316, per l’ efedrina ed i relativi farmaci stimolanti efedrinici, fermo restando il problema dell’ incasellamento tabellare dell’ efedrina, la quale, in Giurisprudenza, non sempre è considerata alla stregua di un preparato psicotropo leggero. In ogni caso, la Sentenza della Consulta n. 32/2014 comporta la precettività del comma 4 Art. 2 CP, in tanto in quanto “ se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e [ le leggi ] posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile [ ex Art. 648 Cpp ] “. Per la verità, comunque, la Consulta, nel menzionato Precedente n. 32/2014, rinvia l’ applicazione pratica del comma 4 Art. 2 CP al Magistrato “ comune “, il quale dovrà “individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili, perché divenute prive del loro oggetto, in quanto rinviano a disposizioni caducate; e quali, invece, debbano continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli Articoli [ del TU 309/90 ] dichiarati incostituzionali “. Pertanto, nel bene o nel male, la Corte Costituzionale affida al Magistrato di merito e, senz’ altro, alla Corte di Cassazione, l’ individuazione fattuale del trattamento più favorevole per il reo, dopo l’ intervento abrogativo del Precedente n. 32/2014, e questa delega ermeneutica non costituisce affatto un grave fastidio od un vincolo ipertrofico, giacché il Giudice ordinario potrà e dovrà valutare quando una sostanza psicotropa è o non è leggera, piuttosto che pesante, oppure quando un farmaco efedrinico sia o non sia incasellabile in una determinata sezione delle Tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90.
Forse, almeno con afferenza all’ efedrina, la Consulta, nella Sentenza n. 32/2014, ha involontariamente e positivamente offerto alla Medicina Legale di riaprire l’ infinito dibattito circa la differenziazione tra sostanze leggere e sostanze pesanti o destinate ad un uso meramente terapeutico, antidolorifico o curativo. Da molti anni, perlomeno dopo la L. 49/2006, la Tossicologia Forense avvertiva la necessità di ri-valutare e rinnovare le classificazioni delle Tabelle del TU 309/90, e tale problematica riguardava soprattutto le sostanze dopanti efedriniche ( si pensi, a tal proposito, al trenbolone, all’ ossandrolone, al drostanolone propionato, al boldenone undecilenato, al nandrolone, all’ ormone della crescita, al testosterone ed alla vasta gamma dei medicinali anabolizzanti con potenziali effetti tossicomaniacali ).
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Il sistema tabellare nel TU 309/90: un male necessario o una tracotanza extra-normativa della Medicina Legale ?
In realtà, la Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale s’ innesta nel ben più ampio contesto di un sistema tabellare che, a causa della L. 49/2006 si era manifestato come sempre più disordinato e non idoneo, come dimostrano le fattispecie, nuove ed impreviste, dei farmaci stimolanti efedrinici semi-illegali, quali il nandrolone. Pertanto, con il DL 36/2014, si è tornati, modificando gli Artt. 13 e 14 TU 309/90, a quattro Tabelle per gli stupefacenti proibiti, con l’ aggiunta, finalmente, di una quinta Tabella esclusivamente riservata alle sostanze munite di un potenziale uso medico-farmacologico. Anzi, sempre nel 2014, il pericoloso medicinale dopante Deca Durabolin, a base di nandrolone, è stato dichiarato semi-illegale alla luce del nuovo comma 1 bis Art. 73 TU 309/90, che vieta il traffico illecito di farmaci psicotropi non ad uso tassativamente personale o detenuti per fini diversi da quelli curativi ed analgesici ( lett. a, b comma 1 bis Art. 73 TU 309/90 ). A tal proposito, il nandrolone è stato oggetto di pesanti restrizioni giurisprudenziali anche grazie al Precedente di legittimità contenuto in Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316. Del resto, nell’ ambito delle Tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90, prima della Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, la classificazione dell’ efedrina e del nandrolone era troppo nebulosa, anche a causa di Norme di rango amministrativo-sanitario che confondevano ancor più le necessarie valutazioni medico-legali. Diversamente, grazie al DL 36/2014, la vecchia Tabella II è stata idoneamente ri-visitata e novellata, con una particolare attenzione proibizionistica in tema di medicinali efedrinici.
Il vero problema è se la Sentenza della Consulta n. 32/2014 abbia abrogato anche i provvedimenti ministeriali che, dal 2006 al 2014, avevano introdotto nuove sostanze, a base di efedrina, nelle Tabelle annesse al TU 309/90. Si tratta di una questione centrale, in tanto in quanto, nel TU 309/90, “ vige una nozione legale [ e tipica ] di stupefacente, [ poiché ] sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti “ ( Cass., SS.UU., 24 giugno 2011, n. 9973 ).
Ovverosia, a partire dal 1990, per la Legislazione italiana, è o non è “ droga “ solo e soltanto una sostanza inclusa / esclusa dalle Tabelle ex Artt. 13 e 14 TU 309/90. In altre parole, anche in tema di farmaci o altre sostanze dimagranti, eccitanti o dopanti a base di efedrina, “ l’ utilizzazione di una sostanza contenente principi attivi stupefacenti, ma non inserita nelle tabelle, non costituisce reato prima del suo formale inserimento nel catalogo “ ( Cass., sez. pen. IV, 14 aprile 2011, n. 27771 ). La ratio della tipicità di Cassazione 9973/2011 e di Cassazione 27771/2011 è indiscutibile, nell’ Ordinamento Penale italiano, tranne in alcuni rari casi in cui taluni derivati chimici sono stati considerati come precursori non tossici o, comunque, come molecole non tossicologicamente incasellabili ( Cass., sez. pen. III, 7 febbraio 2013, n. 11853 e Cass., sez. pen. VI, 1 aprile 2011, n. 14431 ). In buona sostanza, soprattutto per l’ efedrina ed i suoi derivati, è o non è contestabile il Decreto Ministeriale di aggiornamento periodico delle Tabelle di cui agli Artt. 13 e 14 TU 309/90, ma si tratta di una questione di rilevanza medico-criminologica, più che giuridico-positiva. Ognimmodo, per quanto riguarda l’ efedrina ed il nandrolone, tra il 2006 ed il 2014, l’ incasellamento tabellare non ha di certo brillato per chiarezza ed uniformità oggettiva.
Senz’ altro, gli aggiornamenti periodici alle Tabelle possono infastidire o creare dubbi nell’ Operatore giuridico, ma, in fondo, si tratta di un male necessario, giacché “ tale struttura [ tabellare ] dell’ incriminazione dà luogo ad una fattispecie penale parzialmente in bianco nei casi in cui la specificazione del precetto avviene per effetto di fonti secondarie, come i decreti ministeriali, [ ma ] si tratta di un metodo che, specialmente per ciò che attiene all’ aggiornamento delle tabelle, non reca alla violazione del principio di legalità espresso dall’ Art. 25 Cost., giacché esso corrisponde all’ esigenza di un pronto adeguamento della normativa al divenire scientifico e criminologico, cui la legge potrebbe non essere in grado di far fronte con la tempestività e la puntualità dovute “ ( Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 ).
Pure svariati Precedenti della Consulta hanno reputato alla stregua di una probatio diabolica inutile configurare una violazione dell’ Art. 25 Cost. in raffronto al metodo tabellare istituito negli Artt. 13 e 14 TU 309/90, pur se i farmaci efedrinici sono stati inseriti nelle Tabelle soltanto in epoca assai recente. Anzi, secondo Corte Costituzionale n. 333/1991, il meccanismo tabellare è utile ed opportuno, in tanto in quanto “ non contrasta [ con il comma 2 Art. 25 Cost. ] la funzione integrativa svolta da un provvedimento amministrativo, rispetto ad elementi normativi del fatto [ necessariamente ] sottratti alla possibilità di un’ anticipata indicazione particolareggiata da parte della legge e demandati alla determinazione tecnica della fonte subordinata, quando il contenuto dell’ illecito e la sottesa scelta di politica criminale sia comunque definito dalla fonte primaria, come nel caso degli elenchi delle sostanze psicotrope e stupefacenti contenuti in un decreto ministeriale e correlati ad un divieto [ ex Art. 73 TU 309/90 ] i cui essenziali termini normativi risultano legalmente definiti “. Quindi, la disciplina dei farmaci anabolizzanti a base di efedrina dipende dal criterio matematico-chimico-contenutistico delle Tabelle, le quali, a loro volta, sono o non sono modificate ed aggiornate senza alcuna violazione del comma 2 Art. 25 Cost.
Per quanto afferisce, poi, al nandrolone, il DM dell’ 11/06/2010, che collocava tale sostanza nelle Tabelle I e II lett. A, è da considerarsi abrogato a causa del Precedente della Consulta n. 32/2014, recante, a sua volta, al successivo e correlato DL 36/2014. Non deve scandalizzare che, anche in tema di efedrina, nel TU 309/90, la Tossicologia Forense abbia l’ ultima parola, poiché è impensabile un incasellamento tabellare meramente o eminentemente giuridico. Nel caso degli Artt. 13 e 14 TU 309/90, la Medicina è legittimamente autorizzata a prevalere sul Diritto, senza alcuna violazione del Diritto Costituzionale.
La fattispecie del nandrolone e dei consimili farmaci anabolizzanti o euforizzanti a base di efedrina
Con la L. 49/2006, il nandrolone è stato legalizzato, dopodiché, nel 2010, esso è stato sottoposto alla disciplina della Tabella II, relativa ai medicinali vendibili esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica. Infine, a seguito dell’intervento della Sentenza n. 32/2014 della Consulta, nulla è più stato legislativamente deciso, con afferenza a tale sostanza, in maniera precisa e nitida. Anzi, Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 pone l’ ulteriore problema di come giuridificare il nandrolone nel lasso di tempo tra il 2006 ed il 2014, giacché, tra la L. 49/2006 e l’ intervento della Consulta del 2014, si è venuta a creare una grave lacuna precettiva, nonostante l’ esplosione di nuove mode tossicomaniacali aventi ad oggetto medicinali efedrinici per lo sport o per il dimagrimento. Un primo aspetto problematico consiste nel fatto che la L. 49/2006 aveva novellato gli Artt. 13 e 14 TU 309/90, creando una Tabella per gli stupefacenti proibiti ed una seconda Tabella, ripartita in cinque Sezioni, relativa ai medicinali riservati all’ uso medico od ospedaliero. Contestualmente, sempre la menzionata L. 49/2006, aveva introdotto il comma 1 bis Art. 73 TU 309/90 ed il comma 4 Art. 73 TU 309/90. Entrambi questi commi limitavano i medicinali semi-leciti al solo uso personale e terapeutico, ma essi sono poi stati dichiarati incostituzionali dalla Sentenza n. 32/2014 della Consulta. Tuttavia, almeno a livello di ratio, sia la normazione del 2006 sia quella del 2014 hanno in comune la creazione, de jure condito, di una Tabella apposita riservata alle sostanze psicotrope ad impiego medico e sottoposte ad un regime restrittivo ancorché non totalmente proibizionista.
Infatti, anche Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 sottolinea che “ tale distinta Tabella [ per i farmaci ] è chiaramente espressione della volontà di creare, al riguardo, continuità con la previgente disciplina, che aveva dedicato ai medicinali un’ autonoma tabella “. Del resto, dopo la novella del 2014, il nandrolone, unitamente a molti altri farmaci efedrinici, è stato inserito sia nella Tabella I sia nella Tabella V, Sezione A, riservata ai preparati per uso medicale, ma non si comprende bene, tra il 2006 ed il 2014, se, a livello penalistico, la proibizione ex Art. 73 TU 309/90 valga o meno anche per il nandrolone. A tale complicato panorama ermeneutico, si aggiunga pure che, dopo il 2014, sono stati abrogati i commi 1-bis e 4 Art. 73 TU 309/90, ma, sempre dopo il 2014, nell’ Art. 73 TU 309/90 manca, purtroppo, una coerente normazione delle sostanze psicotrope ad uso medicale e tale lacuna non è un bene, in raffronto alla contestabile eppur limpida giuridificazione dei previgenti commi 1-bis e 4 Art. 73 TU 309/90. Anzi, Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 è particolarmente aspra e contrariata, giacché “ dobbiamo concludere che la disciplina penale [ di cui all’ Art. 73 TU 309/90 ] si disinteressa dell’ ambito [ del regime penale dei farmaci psicotropi ]. Si tratta di un esito che suscita perplessità di non poco conto, se solo si considera che, nella Tabella V, si rinvengono, per esemplificare, sostanze come codeina, narcodeina, etilmorfina e metadone “. La normazione penalistica del nandrolone e dei farmaci efedrinici, tra il 2006 ed il 2014, è lacunosa pure nell’ Art. 75 TU 309/90, che, dopo il 2014, sanziona, in maniera non organica ed antinomica, l’ uso personale di farmaci psicotropi per finalità diverse da quelle sanitarie regolarmente prescritte da un medico, ma non si comprende perché, dopo la novella del 2014, il comma 1 bis Art. 75 TU 309/90 parli di “medicinali di cui al comma 1 “ non più contemplati in tale comma 1 dopo la modifica abrogativa introdotta dalla Sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.
Questo ginepraio di lacune e di rinvii, ( anche ) in tema di efedrina, maschera un Legislatore pigro e contraddittorio, tant’ è vero che Cass., SS.UU., 26 febbraio 2015, n. 29316 giunge a rimarcare che “ l’ intricato sovrapporsi di [ queste ] norme, di cui non si è conseguito il completo coordinamento, determina una situazione lontana dall’ ideale di chiarezza del precetto penale e del suo corredo sanzionatorio, attorno al quale si intrecciano i principi fondanti dell’ ordinamento penale su base costituzionale e convenzionale: legalità, determinatezza, tassatività, prevedibilità, accessibilità, colpevolezza “. Anzi, la nebulosità attinente ai farmaci efedrinici contravviene anche agli Artt. 13 e 14 TU 309/90, in cui si fonda un sistema tabellare ossessivamente, precisamente e dettagliatamente completo, tanto dal punto di vista medico-legale quanto sotto il profilo chimico-molecolare. Le Tabelle del TU 309/90 non sono né secondarie né accessorie e non possono tollerare nemmeno il minimo vuoto normativo. Tale esigenza quasi perfezionista vale sia nel caso della pregressa L. 49/2006, sia nel caso della novellazione del 2014. A tal proposito, basti pensare che, tanto prima quanto dopo l’ intervento della Consulta del 2014, l’ Art. 14 TU 309/90 imponeva ed impone la menzione espressa di qualunque medicinale psicotropo, unitamente a tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali ricavabili. In buona sostanza, Cass., SS.UU. 26 febbraio 2015, n. 29316 conclude che qualunque farmaco non da banco va interpretato, se e quando necessario, alla luce delle restrizioni penali del TU 309/90, quindi “ il nandrolone compare [ dal 2014 ] sia nella Tabella I che in quella dei medicinali [ per cui ] nella sua formulazione medicinale, esso è oggetto della disciplina penale di cui all’ Art. 73 TU 309/90 relativa alle sostanze elencate nella detta Tabella I “.
Quanto, poi, alla retroattività dell’ abrogazione provocata dal Precedente n. 32/2014 della Consulta, Cassazione 29316/2015 precisa che “ a seguito della dichiarazione d’ incostituzionalità degli Artt. 4-bis e 4-vicies-ter del DL n. 272/2005, come modificato dalla L. n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 32 del 2014, deve escludersi la rilevanza penale delle condotte che, poste in essere a partire dall’ entrata in vigore di tale legge, e fino all’ entrata in vigore del DL n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle Tabelle solo successivamente all’ entrata in vigore del DPR 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006 “. Dunque, Cassazione 29316/2015 nega qualunque retroattività, con attinenza ai farmaci efedrinici, alla luce del comma 2 Art. 25 Cost., ai sensi del quale “ nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso “. Di nuovo, provvidenzialmente e lodevolmente, trionfa il Garantismo democratico e legalista. Diverso sarebbe stato l’ esito nel caso della potenziale applicazione dei una Norma più favorevole al reo, ma si tratta, ognimmodo, di fattispecie assai rare ( v. p.e. Corte Costituzionale n. 236/2011 )
Profili medico-forensi in tema di efedrina e farmaci efedrinici.
L’ efedrina è un alcaloide vegetale in forma di cristallo e, unitamente alla pseudo-efedrina, che è il suo isomero ottico, produce effetti simili a quelli di altre amfetamine. Nei laboratori, l’ efedrina è ottenuta per de-idrogenazione e non mancano gli impieghi leciti nella Medicina tradizionale. Dalla pianta dell’ Ephedra sinica sono derivabili molti alcaloidi, tra cui la d-pseudo-efedrina, la norefedrina, la nor-pseudo-efedrina, la metil-efedrina, la metil-pseudo-efedrina e svariati oli volatili, come il limonene, il carofillene ed il fellandrene. ( Abourashed & El-Alfy & Khan & Walker, 2003 ). Sino al 1983 ( Haller & Jacob & Benowitz, 2002 ), l’ efedrina era molto usata come farmaco dimagrante e come decongestionante nasale, ma essa possiede troppi effetti collaterali e, quindi, è stata quasi completamente ritirata dai mercati farmaceutici, tanto in Europa, quanto negli USA ed in Canada. Viceversa, in Cina, l’ Ephedra sinica, sotto forma di tè, è molto diffusa. Nella medicina alternativa cinese, sono anche usate le varianti meno note dell’ Ephedra minuta, dell’ Ephedra distachya e dell’ Ephedra gerardiana. Gli steli verdi della pianta vengono bolliti in acqua calda, per ottenere un “ astringente giallo “ ( ma-huang ). Pure in India ed in Pakistan, esiste una lunga tradizione legata ai farmaci efedrinici. Secondo Goodman & Gilman’s ( 2001 ) l’ efedrina rinviene delle buone applicazioni farmacologiche per curare la sindrome di Stokes-Adams, per curare la narcolessia, la depressione, l’ asma bronchiale, il broncospasmo, l’ incontinenza urinaria e l’ iperplasia prostatica benigna. In realtà, le case farmaceutiche, nell’ ultima ventina d’ anni, hanno preferito molecole meno aggressive sul sistema nervoso centrale. P.e., esistono broncodilatatori maggiormente idonei. Nel bene o nel male, l’ efedrina aiuta a dimagrire ed è un ottimo dopante per chi fa sport, in associazione con il guaranà, la cola nitida ed il kolanut. Nelle discoteche europee, va di moda un mix efedrinico eccitante tra i 40 ed i 200 mg di principio attivo. Basti pensare che, negli USA, ogni anno vengono consumate 3 miliardi di dosi di preparati illegali efedrinici per uso tossicomaniacale.
Uno degli aspetti tossicologico-forensi più preoccupanti, riguardo all’ efedrina, consiste nell’ utilizzo potenziato e poli-tossicomanico dell’ Ephedra sinica in unione a preparati iper-stimolanti come la caffeina, la teobromina, la teofillina, la sida cardiofolia, il ginseng e lo yohimbe. Si può facilmente immaginare l’ effetto di queste miscele quando esse sono unite pure alle bevande alcoliche, tant’ è vero che i preparati efedrinici sono anche definiti, nella Criminologia anglofona, “herbal ecstasy “. Assai pericolosa è pure l’ associazione dell’ Ephedra con la caffeina e con l’ acido acetilsalicilico. Di Candia & Tirelli ( 2003 ), per quanto afferisce alla situazione italiana, hanno affermato che “ la regolamentazione dell’ Ephedra sinica è controversa. Le evidenze scientifiche dimostrano pesanti effetti collaterali a carico del sistema cardiovascolare e del sistema nervoso centrale. Pertanto, a causa delle reazioni avverse, è possibile asserire che i preparati erboristici a base di efedrina possono risultare particolarmente pericolosi, in relazione alla possibilità che una sensibilizzazione non grave ( legata alla suscettibilità individuale nei confronti dell’ efedrina ) si trasformi, compatibilmente con le condizioni generali del soggetto, e con eventuali patologie preesistenti, in patologie più importanti, con esito talvolta fatale “. Basti pensare anche, per esempio, agli stimolanti della libido maschile liberamente ed ambiguamente venduti in programmazioni televisive notturne. In effetti, l’ efedrina è quasi totalmente vietata negli USA ( Food And Drug Administration, FAD , 2004 ). Inoltre, l’ Ephedra è stata vietata dalla World Antidoping Agency in tutte le competizioni sportive.
L’ efedrina e la pseudo-efedrina bloccano i recettori b-adrenergici e, quindi, stimolano facilmente il sistema nervoso centrale. Più che altro, i farmaci efedrinici sono inalati per via nasale o assunti a mezzo compresse. In Pediatria, il dosaggio curativo deve rimanere molto basso ( Martindale, 1999 ). L’ efedrina ha un’ emivita di circa sei ore ed oltrepassa velocemente la barriera emato-encefalica, ma molto dipende dal Ph urinario del singolo assuntore. Certamente, non si può negare il buon impiego medico dei preparati efedrinici, che rilassano i bronchi e riducono le infiammazioni vescicali, ma, per il vero, gli effetti collaterali sono troppo potenti. In particolar modo, l’ Ephedra provoca un notevole innalzamento della pressione, con conseguenze anche mortali o invalidanti. Non mancano tremori continui, stati d’ ansia, di confusione, irrequietezza, insonnia, stati psicotici, paranoie gravi ed allucinazioni.
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Abourashed & El-Alfy & Khan & Walker, Ephedra in perspective – a current review. Phytother Research, 2003
Di Candia & Tirelli, Valutazione di carattere tossicologico sull’ utilizzo di efedrina negli integratori alimentari. Bollettino sulle farmacodipendenze e l’ Alcolismo, 2003
FDA ( Food and Drug Administration ), Final rule declaring dictary supplements containingnephedrine alkaloids adulterated because they present an unreasonable risk, Federal Register, February 11 – 2004
Goodman & Gilman’s, The pharmacological basis of yherapeutics. McGraw-Hill Medical Publishing Division, Tenth Edition, 2001
Haller & Jacob & Benowitz, Pharmacology of ephedra alkaloids and caffeine after single-dose
Martindale, The Complete Drug Reference, Parfitt K edition, The Pharmaceutical Press, 1999
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