Indice
1. I fatti
Un paziente affetto da cardiopatia era stato ricoverato presso un primo Ospedale, dove era stato sottoposto a test ergometrico interrotto a causa di una tachicardia ventricolare e successivamente presso un secondo nosocomio, dove era stato sottoposto a test da sforzo anch’esso interrotto a causa dei valori pressori elevati del paziente. Infine, quest’ultimo era stato ricoverato presso un terzo ospedale, dove era deceduto durante la coronarografia cui era stato sottoposto.
Gli eredi del defunto, ritenendo sussistente una responsabilità dei sanitari che, nella prima e nella seconda struttura sanitaria avevano sottoposto il parente ai suddetti esami strumentali, nonché una responsabilità degli stessi ospedali, convenivano in giudizio sia i medici che le strutture sanitarie.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria degli eredi, sostenendo che sussistesse una responsabilità dei sanitari di entrambi i due nosocomi nella causazione della morte del paziente.
Non soddisfatto della decisione, uno dei due sanitari aveva per primo proposto appello (principale) avverso la decisione di primo grado e analogamente anche le due strutture sanitarie avevano proposto appello incidentale, anche nel merito, avverso la sentenza.
Durante il giudizio di appello, il sanitario (appellante principale) aveva rinunciato all’appello e tale rinuncia era stata accettata dagli appellati.
In considerazione di tale rinuncia all’appello principale, la Corte di appello ritenuto che la rinuncia aveva fatto cadere anche gli effetti dell’appello incidentale delle strutture sanitarie con riferimento al merito della responsabilità dell’evento dannoso.
Le strutture sanitarie, pertanto, proponevano ricorso in Cassazione avverso la decisione della corte territoriale.
2. I motivi di ricorso
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostenevano che la Corte di appello avesse sbagliato nel ritenere che la rinuncia all’appello principale da parte del sanitario impediva al giudice di esaminare i motivi di appello, relativi al merito della vicenda, che erano stati proposti dalla struttura sanitaria responsabile in via solidale con il medico stesso (per la condotta tenuta da quest’ultimo) ai sensi dell’art. 1228 c.c.
Con il secondo motivo, invece, le ricorrenti sostenevano che la Corte di appello avesse sbagliato nel non ritenere che l’appello incidentale esperito dalla struttura sanitaria nel merito fosse autonomo e non meramente adesivo. Ciò in quanto, se in considerazione dell’esame di detto appello si fosse esclusa la responsabilità del medico, di riflesso anche la responsabilità della struttura sanitaria (ex art. 1228 c.c. per fatto dell’ausiliario) sarebbe venuta meno: in considerazione di ciò, ritenevano le ricorrenti che i motivi di merito dell’appello incidentale non potevano essere lasciate nella disponibilità dell’appellante principale.
In conclusione, le ricorrenti sostenevano che la corte d’appello avesse errato nel non esaminare i motivi di merito indicati nell’appello incidentale, volti a far valere la mancanza di prova del nesso causale fra la condotta dei medici e l’evento mortale.
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3. La decisione della Cassazione
In accoglimento dei due motivi di ricorso di cui sopra, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso e lo hanno accolto.
Preliminarmente la Cassazione ha ricordato che, per giurisprudenza costante della stessa Corte Suprema, la regola codicistica secondo cui se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile perde efficacia anche l’impugnazione incidentale tardiva non è applicabile anche alla fattispecie della rinuncia all’impugnazione principale.
Secondo gli Ermellini, infatti, in caso di rinuncia all’appello principale, la parte processuale destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi a detta iniziativa della controparte. Pertanto, se si estendesse a tale fattispecie la disciplina prevista per l’inammissibilità dell’appello principale (cioè la conseguente perdita di efficacia anche dell’appello incidentale tardivo), si arriverebbe alla conseguenza di lasciare l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva nella esclusiva volontà dell’impugnante principale. In altri termini, si finirebbe per far decidere all’appellante principale anche le sorti di un appello che è stato proposto da un’altra parte processuale.
Secondo gli Ermellini, poi, tale considerazione vale ancora di più nell’ipotesi di appello incidentale tempestivo.
Ebbene, nel caso di malpractice medica, la responsabilità della struttura sanitaria che si avvale di ausiliari per l’esecuzione delle prestazioni mediche dalla medesima fornite ha carattere autonomo rispetto alla responsabilità degli ausiliari di cui la struttura si è avvalsa e che hanno materialmente posto in essere la condotta.
In considerazione di ciò, anche qualora l’evento dannoso a carico del paziente sia dipeso dalla condotta erronea dei sanitari di cui la struttura si è avvalsa (piuttosto che per profili strutturali o organizzativi della struttura sanitaria), la transazione che viene raggiunta tra il sanitario e il soggetto danneggiato non impedisce che possa essere introdotto o proseguito il giudizio volto all’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria.
Pertanto, a seguito della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria conseguente alla transazione raggiunta con il danneggiato, non viene meno il potere del giudice di accertare la responsabilità della struttura sanitaria, ma semplicemente il giudice – nel compiere tale accertamento – deve compiere un accertamento incidentale sulla condotta posta in essere dal medico e quindi sulla sua eventuale responsabilità.
In considerazione di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che, indipendentemente dal fatto che la condotta in base al quale è invocata la responsabilità medica sia stata posta in essere dal sanitario oppure dipenda da profili organizzativi della struttura sanitaria, quest’ultima risponde nei confronti del danneggiato in virtù di una propria ed autonoma responsabilità: quindi, l’eventuale rinuncia all’impugnazione della sentenza da parte del medico, appellante principale, non può assorbire e far perdere efficacia all’impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria (appellante incidentale) ed ai relativi motivi di merito.
Conseguentemente gli Ermellini hanno cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla corte territoriale, in diversa composizione, affinchè la stessa si pronunci sui motivi di merito dell’appello incidentale che era stato proposto dalla struttura sanitaria.
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