Tra le materie interessate dall’intervento del legislatore, per effetto della legge, 28 giugno 2024, n. 90 (d’ora in poi: legge n. 90 del 2024), recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, vi sono pure diverse leggi speciali concernenti, direttamente o indirettamente, la materia penale.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere come tali leggi sono state emendate alla luce di tale normativa.
Per una panoramica su tutte le disposizioni della nuova legge, leggi l’articolo dedicato.
Per un focus approfondito sugli adempimenti, abbiamo organizzato il corso di formazione “Le novità sulla cybersicurezza: gli obblighi previsti per PA e imprese dalla legge 28 giugno 2024, n. 90“, di cui parliamo in un paragrafo dedicato.
Indice
- 1. Le modifiche apportate al decreto legge, 15/01/1991, n. 8
- 2. Il “nuovo” art. 13, co. 3-bis, decreto legge, 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203
- 3. Le modificazioni previste in materia di responsabilità degli enti
- 4. La modifica apportata all’art. 11, co. 2, legge, 11 gennaio 2018, n. 6
- 5. Le modificazioni e le aggiunte apportate all’art. 17 del decreto legge, 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2021, n. 109
- Le novità sulla cybersicurezza: gli obblighi previsti per PA e imprese dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 -formazione per professionisti a cura di Stefano Mele
- Note
1. Le modifiche apportate al decreto legge, 15/01/1991, n. 8
Per quanto riguarda il decreto legge, 15/01/1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82, avente ad oggetto il varo di nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, l’art. 18, co. 1, legge n. 90 del 2024 è intervenuto su di esso nei seguenti termini: “Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «o all’articolo 371-bis, comma 4-bis,»; b) all’articolo 11, comma 2, dopo le parole: «51, commi 3-bis e3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all’articolo 371-bis, comma 4-bis,»; c) all’articolo 16-nonies, comma 1, dopo le parole: «51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «o all’articolo 371-bis, comma4-bis,»”.
Ciò posto, esaminando il primo precetto normativo di questo decreto legge modificato dalla legge qui in commento, ossia l’art. 9, il comma secondo ivi previsto, per effetto di questo intervento legislativo, adesso prevede quanto segue (la parte aggiunta è contrassegnata in corsivo): “Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o all’articolo 371-bis, comma 4-bis e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale”.
Pertanto, anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale, è applicabile questo precetto normativo.
In altri termini, per effetto di questa norma giuridica, si interviene “sul comma 2 dell’articolo 9 del citato decreto-legge, relativo alle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia, prevedendo l’estensione dell’applicazione di tali misure anche nei confronti degli autori dei reati informatici di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale”[1] che, come è noto, così dispone: “Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2[2] anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3[3] e 4[4] del presente articolo”.
Chiarito ciò, l’altra novità, contemplata nella lettera b), riguarda il comma secondo dell’art. 11 di questo decreto legge dato che anche in tale caso si inserisce tale disposizione processualpenalistica.
Difatti, tale comma secondo, adesso, alla luce di quanto stabilito dalla legge n. 90 del 2024, statuisce quanto sussegue (la parte aggiunta, anche in tale caso, è contrassegnata in corsivo): “Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell’articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata da uno degli uffici procedenti d’intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo risolve il contrasto”.
Tale proposta, quindi, è formulabile adesso pure laddove si proceda per uno dei reati previsti dall’art. 371-bis, co. 4, c.p.p. (già citati in precedenza).
La stessa modificazione giuridica, infine, riguarda il comma primo dell’art. 16-nonies del decreto legge n. 8 del 1991.
Anche in tale caso, invero, viene richiamato tale precetto normativo in siffatto comma nei seguenti termini: “Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, o all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l’ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”.
Quindi, spetta ora al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo formulare siffatta proposta in relazione a persone condannate per uno dei reati richiamati dall’art. 371-bis, co. 4-bis, c.p.p..
Per una panoramica generale sulle modifiche al codice penale: Legge Cybersicurezza: modifiche al Codice di procedura penale
2. Il “nuovo” art. 13, co. 3-bis, decreto legge, 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203
Altra legge speciale modificata dalla legge n. 90 del 2024 riguarda l’art. 13 del decreto legge, 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 che, come è noto, riguarda le intercettazioni disposte per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Difatti, l’art. 19 della legge qui in commento statuisce al primo (e unico) comma quanto segue: “All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale”.
Di conseguenza, per effetto di tale previsione di legge, si è voluta estendere “la disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”[5], e ciò è stato fatto prevedendo che “la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni nell’ambito di procedimenti per delitti di criminalità organizzata (dettata dai commi 1[6], 2[7] e 3[8] dell’art. 13 del decreto legge n. 152) si applica anche quando si procede in relazione a uno dei gravi delitti informatici (tentati o consumati) rimessi ai sensi dell’articolo 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”[9].
Orbene, la “finalità è quella di consentire una più efficace e tempestiva azione diretta all’accertamento delle attività delittuose, prevedendo la possibilità di disporre le operazioni di intercettazione in presenza di sufficienti indizi”[10], trattandosi di “una modifica ai requisiti procedurali di reperimento della prova, riguardo a fattispecie di reato che mettono in serio pericolo la sicurezza dei sistemi di interesse pubblico e per le quali le intercettazioni sono già previste”[11].
3. Le modificazioni previste in materia di responsabilità degli enti
Per quanto concerne la responsabilità degli enti, l’art. 20, co. 1, legge n. 90 del 2024 interviene su tale materia nel seguente modo: “All’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote»; c) al comma 2, la parola: «615-quinquies» e’ sostituita dalla seguente: «635-quater.1» e le parole: «sino a trecento quote» sono sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote»; d) al comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni»”.
Quindi, per effetto di tale norma di legge, il legislatore è intervenuto su codesta disciplina giuridica nei seguenti termini: “ si aumentano le sanzioni previste al comma 1 che passano da un arco edittale compreso tra cento e cinquecento quote, ad un arco compreso tra duecento e settecento quote; si introduce nell’articolo 24-bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote in relazione alla commissione della nuova fattispecie di estorsione informatica di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale; si modifica il comma 2 dell’articolo 24-bis, elevando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote (attualmente è “fino a trecento quote”) e sostituendo tra i reati presupposti per i quali è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria suddetta il riferimento all’articolo 615-quinquies c.p. (abrogato dall’articolo 16, lettera d) [dalla presente legge ndr.) (…)) con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all’articolo 635-quater.1; si integra il comma 4, laddove dopo il primo periodo è inserita una disposizione per cui nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni”[12].
4. La modifica apportata all’art. 11, co. 2, legge, 11 gennaio 2018, n. 6
In riferimento alla legge, 11 gennaio 2018, n. 6 che, come è risaputo, prevede le disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, il comma secondo dell’art. 11 di questa legge è stato modificato dall’art. 21, co. 1, legge n. 90 del 2024 nella seguente maniera: “All’articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all’articolo 371-bis, comma 4-bis,»”.
Dunque, disponendo adesso questo precetto normativo al primo periodo che la “proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, o all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo”, ciò fa sì che, alla luce del riferimento all’art. 371-bis, co. 4-bis, c.p.p., si è voluto “prevedere che la Commissione centrale richieda il parere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sulla proposta di ammissione alle speciali misure, non solo per le fattispecie delittuose di cui all’articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, ma anche nel caso di delitti di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis del codice di procedura penale”[13].
5. Le modificazioni e le aggiunte apportate all’art. 17 del decreto legge, 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2021, n. 109
Per quanto riguarda l’art. 17 del decreto legge, 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2021, n. 109 che, come è noto, norma le disposizioni transitorie e finali di siffatto decreto legge che, come è altrettanto notorio, contempla disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’art. 22 della legge n. 90 del 2024 interviene su di esso, da un lato, riformulando il comma quarto, dall’altro, inserendo, dopo il comma 4-bis, ulteriori commi.
Ebbene, procedendo per gradi, incominciando dal comma quarto, riformulato, come appena enunciato, dalla legge qui in esame, e segnatamente dall’art. 22, co. 1, lett. a), legge n. 90 del 2024, esso viene “completamente sostituito, ribadendo che il personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e prevedendo che la trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 144/2005 deve essere immediata, in quanto costituisce adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale in materia di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio”[14].
Difatti, questo nuovo comma attualmente statuisce quanto sussegue: “Il personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144[15], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale[16]”.
Precisato ciò, per quanto invece riguarda i successivi commi introdotti sempre dalla legge n. 90, alla lettera b dall’art. 22, il primo è il comma quarto-bis.1, che così dispone: “Nei casi in cui l’Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all’articolo 1,comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, all’articolo 3, comma 1,lettere g) e i), del decreto legislativo NIS ovvero all’articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attivita’ di cui all’articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis del presente articolo”.
Dunque, con questo “nuovo” comma, si prevede adesso che, “nei casi in cui l’Agenzia (vale a dire l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ndr.) abbia notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e comunque in tutti quei casi in cui risulti coinvolto uno dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105/2019 (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato o dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale), dall’articolo 3, comma 1, lettere g) ed i) del D.lgs. 65/2018 (operatore di servizi essenziali, soggetto pubblico o privato, della tipologia di cui all’allegato II, che soddisfa i criteri di cui all’articolo 4, comma 2 del citato decreto legislativo e fornitore di servizio digitale), dall’articolo 40, comma 3 alinea, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (imprese reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto dal comma 4, procede alle attività di cui all’articolo 7, comma 1, lettere n) e n. bis) che sono indispensabili per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, nonché il ripristino dell’operatività dei sistemi compromessi e
ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis”[17].
Viceversa, il “nuovo” comma 4-bis.2, nel disporre che, fuori “dei casi di cui al comma 4-bis.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne da’ tempestiva informazione all’Agenzia e assicura, altresì, il raccordo informativo con l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”, fa sì che, “fuori dai casi previsti dal precedente comma, il pubblico ministro sia tenuto ad informare tempestivamente l’Agenzia della cybersicurezza quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale”[18].
Chiarito ciò, a sua volta, il “nuovo” comma 4-bis.3, nel disporre che, in “ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attività svolte dall’Agenzia, a fini di resilienza, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere n) en-bis), e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini”, comporta che il pubblico ministero, da un lato, “nell’impartire le disposizioni necessarie ad assicurare gli accertamenti urgenti tenga conto delle attività di analisi e prevenzione svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, potendo con decreto motivato altresì differire una o più delle predette attività se ritiene che le stesse possano creare un pregiudizio al corso delle indagini”[19], dall’altro, deve assicurare “il necessario collegamento informativo con l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, al fine di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate (articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)”[20].
Da ultimo, il “nuovo” comma 4-bis.4, nello statuire, per un verso, che il “pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all’articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l’Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell’incarico e partecipare agli accertamenti” (primo periodo), per altro verso, che le “disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell’incidente probatorio” (secondo periodo), determina che, in caso di accertamenti irripetibili, venga conferita una facoltà all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale “di assistere al conferimento dell’incarico e partecipare agli accertamenti, anche quando si procede nelle forme dell’incidente probatorio”[21].
Le novità sulla cybersicurezza: gli obblighi previsti per PA e imprese dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 -formazione per professionisti a cura di Stefano Mele
Le novità sulla cybersicurezza: gli obblighi previsti per PA e imprese dalla legge 28 giugno 2024, n. 90
Il corso illustra le novità e gli adempimenti che la nuova legge 90/2024 sulla cybersicurezza richiede a pubbliche amministrazioni e imprese: gli obblighi e i tempi di segnalazione e notifica, le conseguenze derivanti dalle eventuali inosservanze, i nuovi reati informatici e i principali punti di attenzione che derivano dalla nuova norma.
L’appuntamento è gratuito, previa compilazione del form di iscrizione.
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Note
[1] Servizio studi del Senato della Repubblica e Servizio studi dei Dipartimenti Istituzioni e Giustizia della Camera dei Deputati, Dossier n. 257/2 riguardante le Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (A.S. n. 1143), 22 maggio 2024, in senato.it, p. 89.
[2] Ai sensi del quale: “Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni”.
[3]Secondo cui: “Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; (…) f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini”.
[4]Alla stregua del quale: “Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero”.
[5]Servizio studi del Senato della Repubblica e Servizio studi dei Dipartimenti Istituzioni e Giustizia della Camera dei Deputati, Dossier n. 257/2 riguardante le Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (A.S. n. 1143), 22 maggio 2024, in senato.it, p. 95.
[6]Secondo cui: “In deroga a quanto disposto dall’art. 267 del codice di procedura penale, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art. 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa”.
[7]Alla stregua del quale: “Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell’art. 267 del codice di procedura penale”.
[8]Per cui: “Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria”.
[9]Servizio studi del Senato della Repubblica e Servizio studi dei Dipartimenti Istituzioni e Giustizia della Camera dei Deputati, Dossier n. 257/2 riguardante le Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (A.S. n. 1143), 22 maggio 2024, in senato.it, p. 95 e p. 96.
[10]Relazione tecnica riguardante Disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (AS 1143), verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28/05/2024, in senato.it, p. 15.
[11]Ibidem, p. 15.
[12]Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, Dossier n. 149 del mese di maggio del 2024 riguardante il progetto di legge A.S. 1143: “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, in senato.it, p. 25.
[13]Relazione tecnica riguardante Disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (AS 1143), verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28/05/2024, in senato.it, p. 17.
[14]Ibidem, p. 17.
[15]Ai sensi del quale: “1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarita’ dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell’interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. 2. Per le finalita’ di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attivita’ terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo di cui al comma 1 possono svolgere le attivita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati”.
[16]Secondo cui: “1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”.
[17]Relazione tecnica riguardante Disegno di legge recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (AS 1143), verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28/05/2024, in senato.it, p. 17 e p. 18.
[18]Ibidem, p. 17 e p. 18.
[18]Ibidem, p. 18.
[19]Ibidem, p. 18.
[20]Ibidem, p. 18.
[21]Ibidem, p. 18.
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