Legge di stabilità 2014 e novità in materia di lavoro
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (1) è stata pubblicata la legge del 27 dicembre 2013 n. 147, operativa a partire dal primo gennaio 2014.
La disposizione citata è composta da un solo articolo contenente ben 749 commi.
La legge n. 147/2013 è intervenuta, tra le altre cose, anche in ambito giuslavoristico, con alcune importanti novità che pare opportuno riassumere come di seguito, elencando i commi di riferimento:
– comma 22: continuità di servizio nei call center – incentivazione; per quelle aziende che hanno provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori (2) per l’anno 2014 è previsto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per ogni prestatore di lavoro stabilizzato per un massimo di 12 mesi (3);
– comma 108: crisi imprese e agenzie di lavoro operanti nei porti; viene previsto che l’ente di gestione del porto potrà destinare una quota non superiore al 15% delle entrate derivanti da tasse di carico e scarico delle merci imbarcate oppure sbarcate per non più di 5 anni (4);
– comma 127: detrazioni IRPEF per dipendenti ed assimilati; modifica dell’articolo 13 DPR n. 917/1986
– comma 128: riduzione dei premi INAIL a partire dal primo gennaio 2014;
– comma 129: incremento dell’indennizzo per danno biologico; incremento pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT tra l’anno 2000 ed il 2013;
– commi 130 e 131: rendite ai superstiti per deceduti sul posto di lavoro; computo sul massimale retributivo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, comma 3, DPR n. 1124/1965;
– comma 132: sconto IRAP sulle assunzioni;
– commi 133 e 134: proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione; l’articolo 7 bis della legge n. 99/2013 aveva previsto una sanatoria per gli associati in partecipazione con scadenza al 30 settembre 2013 (5); il legislatore ha fissato la data del 31 luglio 2013 per l’invio all’INPS della documentazione;
– comma 135: trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine; la riforma Fornero, legge n. 92/2012 aveva previsto un contributo aggiuntivo sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40% destinato al finanziamento dell’ASPI (6). L’articolo 2, al comma 30, aveva previsto che nella ipotesi di trasformazione del rapporto il datore di lavoro potesse recuperare gli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva. Ora in caso di trasformazione il datore di lavoro potrà recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva e non solo i sei mesi, versata per tutta la durata del contratto.
– Comma 136: contribuzione sui rapporti a termine per le Agenzie di Somministrazione; abrogazione del comma 39 dell’articolo 2 L. 92/2012 (7)
– Comma 175: lavoratori frontalieri;
– Comma 183: nuovi impegni di spesa per gli ammortizzatori sociali;
– Comma 184: settore della pesca e CIG in deroga
– Comma 185: modifiche all’art. 3 della legge n. 92/2012 in tema di fondi bilaterali;
– Comma 186: importo del contratto di solidarietà; per l’anno 2014 l’importo per il contratto di solidarietà ex art. 1 L. n. 863/1984 (8) è pari al 70% nel limite massimo di 50 milioni di euro;
– Commi da 191 a 198: tutela pensionistica per gli esodati;
– Commi 201, 202 e 203: istituzione del fondo per bambini di famiglie a basso reddito; con un DPCM, di concerto con il Ministro dell’Economia verranno stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi;
– Commi 209 e ss.: finanziamento delle convenzioni per lavori socialmente utili:;
– Comma 215: fondo per il reinserimento dei lavoratori con ammortizzatori in deroga Istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro, rispettivamente, per il 2015 ed il 2016 (9);
– Comma 218: finanziamento del Fondo per le attività delle consigliere di parità
– Comma 219: potenziamento finanziario e normativo dell’art. 1 del D.L. n. 76/2013 e del piano “Garanzia dei giovani”;
– Comma 452: indennità di vacanza contrattuale per i pubblici dipendenti;
– Comma 476: lavoro nei giorni di riposo o festività infrasettimanale per le forze dell’ordine; Con una norma di interpretazione autentica dei DPR n. 170/2007 e n. 163/2002 si afferma che la prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà alcun diritto al lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, con salvezza degli effetti scaturenti da sentenze già passate in giudicato (10).
– Commi da 483 a 485: rivalutazione trattamenti pensionistici e pagamento della indennità di buonuscita o TFR per i dipendenti pubblici;
– Comma 486: contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro; reintrodotto (11) il contributo di solidarietà introdotto nell’anno 2011 dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 116/2013;
– Comma 489: limiti al cumulo pensioni lavoro per ex dipendenti pubblici;
– Comma 491: aliquota per i co.co.co. ed i co.co.pro. pensionati e per gli iscritti alla gestione separata;
– Comma 744: contribuzione alla gestione separata per le partite IVA; nell’anno 2014 l’aliquota contributiva dei soggetti con partita IVA iscritti alla gestione separata (12) resta fissata al 27% (13).
Note
1) S.O. n. 87 alla gazzetta ufficiale n. 302/2013
2) Usufruendo della procedura ex art. 1, comma 1202 e ss. L. n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31.12.2013
3) L’incentivo non potrà superare i 200 €. Mensili per ogni dipendente interessato; per l’azienda non potrà superare i 3milioni di euro ed il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo al primo gennaio 2014.
4) ciò a fronte di una riduzione della manodopera del 5% all’anno senza ulteriori oneri per lo stato
5) ed i cui rapporti presentavano elementi tipici della subordinazione
6) Ad eccezioni di quelli a carattere sostitutivo, di quelli stagionali, dell’apprendistato e di quelli ove parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione.
7) tale articolo consentiva alle Agenzie di somministrazione di ridurre dal 4% al 2,6% l’aliquota contributiva prevista dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 in favore degli Enti bilaterali del settore.
8) Per le ore non lavorate
9) Per approfondire cfr. su www.dplmodena.it http://www.dplmodena.it/massi/Legge%20di%20stabilita%20anno%202014%20-%20le%20novita%20piu%20importanti%20%20per%20il%20lavoro%20-%20Massi.pdf;
10) La norma riguarda le forze di Polizia e le Forze Armate (in primis, l’Arma dei Carabinieri
11) Per gli anni 2014, 2015 e 2016
12) art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995
13) Per i soggetti iscritti in via esclusiva a tale gestione separata la contribuzione salirà al 28% nel percorso progressivo che porterà nel 2018 alla piena equiparazione con l’aliquota dei lavoratori subordinati
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