Legge Regionale Abbruzzo del 11 agosto 2004, n. 26

Art. 1 Finalità
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione italiana, ed in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro.
 
 
Art. 2 Centro di riferimento regionale
1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall’art. 1 della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce un Centro di riferimento regionale presso l’ASL di Pescara ed un centro di ascolto per ogni altra ASL della Regione.
 
 
Art. 3 Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento regionale
1. Il Centro di riferimento regionale, con sede presso la ASL di Pescara, è localizzato nell’Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti:
– monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale;
– consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche;
– valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;
– assistenza medico‑legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing;
– sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine di arrestare il fenomeno;
– promozione di convegni ed incontri formativi per sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno;
– coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto localizzati nelle ASL della Regione Abruzzo.
2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente della ASL di Pescara, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue:
– n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile;
– n. 1 medico specialista in psichiatria;
– n. 1 medico specialista in medicina legale;
– n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica;
– n. 1 psicologo;
– n. 1 avvocato.
3. Il Centro di riferimento può assumere, mediante contratti di collaborazione o convenzionale, ogni altro tipo di personale, nell’ambito delle necessità relative ai compiti specifici  e della dotazione finanziaria assegnata.
 
 
Art. 4 Centri di ascolto localizzati
1. I Centri di ascolto sono istituiti presso le cinque ASL della Regione ed hanno i seguenti compiti:
– effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati;
– distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di questionari valutativi;
– invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un’ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;
– assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;
– istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant’altro utile per l’assistenza psicologica ai lavoratori interessati.
2. I Centri di ascolto, localizzati, presso una sede distrettuale, o in altre sedi a seconda delle esigenze locali, hanno la seguente dotazione organica:
– uno psicologo;
– Un’altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assistente sociale, a seconda delle esigenze locali.
3. La dotazione organica di cui al comma 2, è costituita attraverso l’utilizzo per i periodi di tempo necessari, di personale delle ASL, in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione.
 
 
Art. 5 Organismo regionale Tecnico Consultivo
1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico consultivo, con sede presso l’Assessorato al Lavoro, così composto:
– n. 1 Dirigente della Direzione politiche del lavoro, della formazione e istruzione;
– n. 1 Dirigente della Direzione Qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale;
– n. 1 Dirigente della Direzione sanità;
– il Presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo;
– n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi;
– n. 2 rappresentanti delle Confederazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
– n. 1 responsabile del Centro di Riferimento regionale di cui all’art. 2;
– n. 1 consigliere di parità.
2. L’organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi:
– acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale;
– armonizzare le iniziative previste dalla Regione Abruzzo con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative;
– valutare l’attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro integrazione operativa;
– suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing;
– favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti interessati;
– incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a prevenire l’insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle imprese, lavoro etico, etc.).
 
 
Art. 6 Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l’anno 2004, ivi comprese le eventuali spese di funzionamento dell’organismo regionale di cui all’art. 54, gli oneri sono complessivamente valutati in € 50.000,00 e ripartiti come di seguito indicati:
– € 10.000,00 alla ASL di Pescara per l’attività svolta presso il Centro di riferimento regionale con sede presso la stessa ASL;
– € 40.000,00 da ripartirsi rispettivamente nell’ammontare di € 8.000,00 fra le altre ASL della Regione per l’attività svolta dai centri di ascolto localizzati nelle sedi delle stesse;
2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto nell’ambito della U.P.B. 13 01 005 sul Cap. 71534 denominato: Interventi per contrastare il fenomeno del mobbing.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con le rispettive leggi di bilancio ai sensi della L.R.C. 3/2002.
 
 
Art. 7 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.A.

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