La Legge di Stabilità per il 2016 ha abrogato l’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 503/1992, introducendo, così, la possibilità, per le domande di riscatto presentate dall’1 gennaio 2016 in poi, di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea.
A seguito dell’abrogazione del regime di alternatività/incumulabilità l’INPS, con la circolare n. 44/2016, ha fornito le istruzioni necessarie.
L’INPS ha precisato che la cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° gennaio 2016: le istanze di riscatto presentate a decorrere da tale data potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.
Per converso, il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.
Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.
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