Le leggi provvedimento – La generalità, l’astrattezza e l’innovatività sono caratteri ordinari della legge: essa regola normalmente non fattispecie singole e concrete, ma una pluralità indeterminata di rapporti giuridici.
Indice
1. Inquadramento generale
Con la legge provvedimento si fa riferimento ad un atto formalmente legislativo, ma sostanzialmente amministrativo, in quanto connotato da un contenuto particolare e concreto e non già generale ed astratto.
Invero la figura della legge provvedimento viene utilizzata dal legislatore (statale e/o regionale) per la cura di uno o piu’ interessi particolari, distinguendosi tra leggi a contenuto provvedimentale e leggi che recepiscono un preesistente provvedimento amministrativo.
Le prime intervengono in luogo del provvedimento, come ad es.: una legge che provvede direttamente al rilascio e/o alla proroga di una o piu’ concessioni, ovvero ad una legge che provvede direttamente all’esproprio di uno o piu’ beni determinati.
Le leggi che recepiscono un preesistente atto amministrativo già adottato dalla p.a. normativizza un atto concreto.
Secondo l’orientamento prevalente, in tale ultimo caso si avrà la sostituzione della legge al provvedimento con conseguente diminuzione delle garanzie processuali essendo possibile solo un sindacato di legittimità costituzionale da parte della Consulta.
Infatti il Cons Stato IV Sez. con sentenza n.2409/21 ha confermato l’inammissibilità dell’impugnativa davanti al G.A. del provvedimento sostituito dalla legge, essendo possibile, in tal caso, sollevare solo l’incidente di costituzionalità.
L’orientamento minoritario, di converso, ritiene che la legge si aggiunga al provvedimento con la possibilità di impugnare il provvedimento dinnanzi al G.A. nei termini decadenziali per ottenerne l’annullamento cui farebbe seguito la caducazione automatica della legge.
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2. Ammissibilità costituzionale delle leggi provvedimento
La Corte Costituzionale ha da sempre affermato la compatibilità delle leggi provvedimento con la Costituzione, ritenendo sussistente il solo criterio formale delle fonti primarie, ovvero quelle qualificate come tali dalla costituzione mediante procedura di approvazione prevista dalla Carta Costituzionale.
Dal punto di vista del contenuto, afferma la Consulta, esso non deve essere necessariamente astratto e generale non essendovi alcuna disposizione che disciplini in tal senso (contenuto atipico).
D’altronde anche la Corte di Giustizia propende per l’ammissibilità delle leggi provvedimento a condizione che: 1) la legge non produca effetti discriminatori; 2) essa sia imposta per ragioni imperative di interesse pubblico; 3)sia idonea a perseguire l’interesse publico medesimo; 4) nel raggiungere il suo scopo la legge rispetti il principio del “minimo mezzo utile”, inteso come mezzo meno invasivo nella sfera dei privati.
3. Limiti all’ammissibilità delle leggi provvedimento
La Consulta chiarisce che l’atto in parola, per la peculiarità del suo contenuto , è soggetta ad un sindacato di legittimità costituzionale più stringente e rigoroso rispetto a quello esplicato in relazione alle leggi dal contenuto astratto e generale, dovendo rispettarsi il requisito della ragionevolezza (non arbitrarietà), della proporzionalità, dell’uguaglianza , degli scopi perseguiti, nonche’ delle modalità di attuazione.
Altro limite imposto dalla Corte è rappresentato dal rispetto della funzione giurisdizionale non essendo consentito ricorrere alla legge in parola al fine di incidere su controversie pendenti ovvero violare il principio di intagibilità del giudicato.
Infatti per i giudici delle leggi non sono ammissibili “leggi provvedimento di sanatoria” al fine specifico di porre nel nulla gli effetti di un giudicato amministrativo su provvedimento annullato.
4. Dubbi dottrinali sul fenomeno della legge provvedimento
L’indirizzo sposato dalla Consulta è criticato dalla dottrina maggioritaria che si mostra scettica circa la compatibilità costituzionale delle leggi provvedimento.
Invero si osserva che con la legge in commento si perdono le garanzie del procedimento amministrativo che vede la partecipazione del privato alla formazione del provvedimento.
Le garanzie processuali sarebbero, per lui, notevolmente ridotte non potendo questi esercitare l’azione cautelare, il doppio grado di giudizio e tutti i rimedi avverso l’errore giudiziario.
In altri termini la sua tutela sarebbe limitata solo al giudizio di compatibilità costituzionale della legge peraltro limitata alla stringata verifica della non irragionevolezza della scelta legislativa.
In conclusione la Consulta ha sempre manifestato il suo favore per leggi provvedimento, ritenendole compatibili con il quadro costituzionale: infatti con sent. n.75/2020 ha respinto la questione di costituzionalità avverso il decreto legge che estrometteva Società Autostrade dai lavori per la ricostruzione del ponte Morando.
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