Peraltro, stando alla lettera dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs 163 del 2006, le pretese di parte ricorrente risultano comunque infondate, in quanto la norma non attribuisce alcun potere discrezionale alla stazione appaltante sia nell’escussione della cauzione, sia nella segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza che appaiono, piuttosto, atti dovuti al ricorrere del presupposto del mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Nessun margine di discrezionalità può essere riconosciuto alla stazione appaltante in merito alle conseguenze della mancata osservanza dei requisiti definiti dal bando di gara, che i partecipanti accettano implicitamente con la domanda di partecipazione.
Il requisito del fatturato specifico, che, nel rispetto dei principi comunitari sanciti in tema di appalti pubblici può essere richiesto dalla stazione appaltante in base a proprie valutazioni discrezionali, è motivato dalla necessità di comprovare la capacità economica di sostenere finanziariamente il servizio da svolgere e l’esperienza pregressa nel settore specifico che in questo caso, in considerazione dell’importante impatto ambientale che potrebbe derivare da una cattiva manutenzione dei mezzi di smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade, appare di notevole rilevanza.
Gli stessi principi europei, che la ricorrente richiama nel terzo motivo del ricorso, sanciscono che la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile sono preordinati nell’aggiudicazione dei lavori, insieme alla garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo (Dir. 2004/18/CE).
La legge speciale di gara, espressione di valutazioni discrezionali della stazione appaltante sulle necessarie competenze tecniche ed economiche per lo svolgimento dei lavori, ha richiesto ai partecipanti il requisito dell’esistenza di un fatturato specifico nel triennio precedente, predeterminandone l’ammontare, pari ad euro 1, 5 milioni per il lotto 1 ed in euro 750 mila per il lotto 2.
Tratto dalla sentenza numero 4711 del 24 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.
La stazione appaltante ha considerato non attinente al servizio da svolgere gran parte dei servizi fatturati dalla costituenda ATI che, tra l’altro, omettendo di indicare quali fatture si dovessero imputare al calcolo e a quale lotto imputarle, ha allegato, come risulta dagli atti di causa e come è stato correttamente evidenziato da parte resistente, fatture relative a tutt’altro, o comunque non attinenti a detti lavori, come, ad esempio, costi di pratiche al PRA, costi di affitto locali, oneri legali, ecc.
Il risultato dell’attribuzione delle fatture attive ai diversi lotti, è stato il ricalcolo di un fatturato specifico per soli euro 182.738,57 per il lotto 1 ed euro 134.054,23 per il lotto 2 per entrambe le società ricorrenti, contro un valore dichiarato, indifferentemente per il lotto 1 e 2, di euro 3.872.611.
Parte delle censure proposte nell’ultimo motivo viene già qui ad essere disattesa dal collegio, in quanto la lamentata mancanza di precisazione di quali tra le fatture prodotte sia da definirsi non riconducibile a servizi svolti nel settore oggetto della gara trova una limitazione nella mancata indicazione, da parte delle stesse ricorrenti, sia del fatturato specifico diviso per lotti, sia, successivamente, di quali fatture abbiano concorso a formare l’importo del fatturato specifico dichiarato in domanda, costringendo la Soc. appaltante ad un notevole sforzo ricostruttivo su tutta la mole di fatture attive relative al triennio precedente per verificare la veridicità della dichiarazione circa l’effettivo possesso del requisito.
Di tal che, l’asserita interpretazione restrittiva in ordine ai requisiti richiesti dal bando di gara da parte della stazione appaltante, e alla conseguente necessità per le ricorrenti di dover comprovare l’esistenza di un fatturato identico e non analogo, potrebbe essere condivisa solo in presenza di una effettiva dimostrazione circa la reale esistenza di fatture attive per attività similari a quelle di manutenzione specifica oggetto di appalto, almeno per un importo pari a quello richiesto dal bando di gara, escludendo l’esistenza di un comportamento doloso da parte delle ricorrenti nella dichiarazione del fatturato specifico all’atto della presentazione della domanda.
Ma così non appare.
E, in ogni caso, non si ravvede alcuna equivocità del tenore letterale delle clausole contenute nella normativa speciale di gara, stante il già formato orientamento giurisprudenziale sul concetto di lavori analoghi, che esclude una sua eccessiva dilatazione fino a ricomprendere attività completamente estranee all’oggetto dell’appalto (Cons. di Stato – Sez. V, n. 1589 del 2009, citata in atti difensivi). Il primo, secondo e sesto mezzo devono pertanto essere disattesi.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 4711 del 22 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.
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