Con la sentenza numero 27892 del 3/10/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Scarano – relatore Giannitti) conferma la legittimazione sostanziale e processuale del cessionario del credito risarcitorio nell’azione di risarcimento danni contro l’assicuratore.
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Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
Tizio, proprietario di una autovettura, veniva coinvolto in un sinistro stradale e concordava la cessione del credito relativo ai danni subiti dal proprio veicolo alla società Alfa. La società Alfa, in particolare, è un consorzio di soggetti riparatori che, per statuto, riparano il veicolo in cambio della cessione del credito risarcitorio da parte del danneggiato.
La società Alfa, così, agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace convenendo in giudizio l’assicuratore tenuto al risarcimento (in questo caso la compagnia che gestisce il Fondo di Garanzia vittime della Strada). Si costituiva la Compagnia, la quale eccepiva la carenza di legittimazione della società Alfa, per non essere il soggetto titolare del diritto di credito.
La domanda veniva accolta dal Giudice di pace, con relativo rigetto dell’eccezione dell’assicuratore, e condanna della compagnia al risarcimento dei danni direttamente in favore della società Alfa.
Propone appello l’assicuratore, ribadendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al consorzio Alfa e il Tribunale accoglie il gravame, rigettando così l’originaria domanda.
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2. Cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale: giudizio in Cassazione
La società Alfa ricorre per cassazione, affermando che è errata la pronuncia del Giudice di merito laddove accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall’assicuratore e rigetta la domanda di condanna in favore dell’intimante.
In particolare nella motivazione il Tribunale afferma che il contratto tra Tizio e il consorzio avente ad oggetto la cessione del credito doveva essere qualificato come finanziamento e, quindi, doveva ritenersi nullo per non avere la società Alfa le necessarie autorizzazioni previste dal TUB.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo il Consorzio Alfa Sottolinea che esso non aveva versato a Tizio nessuna somma di denaro, con obbligo di restituzione dello stesso a scadenze pattuite e dietro corrispettivo di interessi, ma si era obbligato a fornire una serie di servizi, quali curare le riparazioni della sua autovettura ed attivare l’eventuale azione risarcitoria nei confronti del responsabile.
Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al rigetto della domanda risarcitoria.
La Corte accoglie il ricorso sulla scorta del seguente ragionamento.
Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg..
Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo, è valido sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale (in quanto di natura non strettamente personale e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cass. n. 21765 del 2019; n. 11095 del 2009; n. 21192 del 2004); sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos (Cass. n. 22601 del 2013).
Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale della responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. n. 11095 del 2009; n. 51, n. 52 e n. 3965 del 2012).
Di tale principio di diritto ha preso atto di recente il legislatore che, con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 24, ha introdotto nel Codice della assicurazioni private l’art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni“.
Sul punto, poi, va rilevata la pronuncia a Sezioni Unite Cass. n. 4300 del 2019 a mente della quale “la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce (non già un’operazione di finanziamento, bensì) il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere.”
La Corte, quindi, accoglie il ricorso e cassa la sentenza.
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PRINCIPALI AGGIORNAMENTI
• D.M. 7 aprile 2022 (modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni)
• D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 91 (modifica art. 10 c.d.s.)
• D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, in legge 5 agosto 2022, n. 108 (modifica artt. 7, 24, 47, 50, 61, 97, 110, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 126, 167, 190, 198-bis, 203 c.d.s.)
• D.M. 18 agosto 2022 (normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)
• D.M. 5 settembre 2022 (disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali)
• D.P.R. 23 settembre 2022, n. 177 (disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso)
• L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023, che sospende l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 195, comma 3, c.d.s. per il biennio 2023-2024)
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