Passaggio tratto dalla sentenza numero 709 del 30 giugno 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
(giurisprudenza segnalata inserita nel testo: sentenza numero 33141 del 3 novembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma, sentenza numero 10429 del 27 ottobre 2009 pronunciata dal Tar Lazio, Roma)
L’unica censura nuova è quella contenuta nel terzo e ultimo motivo aggiunto di ricorso, con cui l’esponente denuncia la violazione dell’art. 75, comma 6, del codice dei contratti pubblici, che prevede l’escussione della garanzia nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
Tale disposizione, precisa l’esponente, andrebbe letta congiuntamente all’art. 48, comma 1, del medesimo codice, che limita l’escussione della cauzione provvisoria al caso in cui il concorrente sia stato escluso dalla gara perché non aveva confermato le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara o non aveva comprovato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
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