Studio associato di consulenti del lavoro: la mancata comprova, per tutti i collaboratori, della partecipazione alla formazione continua obbligatoria e l’assenza di sanzioni disciplinari inflitti dall’Ordine professionale, legittima la Stazione Appaltante all’escussione della garanzia provvisoria.
Il Collegio ritiene che lo Studio ricorrente non abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità richiesti dal bando per tutti i collaboratori iscritti all’albo dei consulenti del lavoro e che, pertanto, la stazione appaltante abbia del tutto legittimamente deciso di escludere lo Studio ricorrente dalla gara e di incamerare la cauzione, così come di segnalare il fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Infine, rileva il Collegio che l’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006, contrariamente a quanto affermato dallo Studio ricorrente, non impedisce alla stazione appaltante di effettuare un controllo sul possesso dei requisiti di tutte le offerte presentate, limitandosi a fissare un numero minimo di offerte, “non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate“. Peraltro, la decisione della stazione appaltante, in ragione dell’esiguo numero dei concorrenti non si palesa né illogica, nè sproporzionata. Per tutte le considerazioni esposte, la domanda di annullamento degli atti impugnati e la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente all’ammissione dello Studio ricorrente alla procedura di gara de qua e all’eventuale rinnovazione parziale del procedimento vanno dichiarate improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la domanda di restituzione della escussa cauzione va rigettata (sentenza numero 78 del 21 marzo 2014 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Bolzano).
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