Legittima la sospensione della patente di guida solo in presenza di fondati elementi di una evidente responsabilità nella violazione del Codice della strada

Liut Gianluca 26/05/11

“Nei giudizi disciplinati dalla legge 689/81 il giudice ordinario risulta esser investito di amplissimi poteri, sconosciuti agli altri giudici ordinari, in relazione agli atti amministrativi: è suo potere sia la disapplicazione del provvedimento a seguito di violazione della norma sia il poterne sindacare sotto ogni profilo la legittimità , con il solo limite invalicabile della valutazione concernente il merito amministrativo ovverosia la discrezionalità dell’azione della pubblica autorità”. In quest’ottica, “la sospensione cautelare della patente di guida deve esser vista come misura preventiva ed antecedente l’accertamento dei fatti; in virtù della natura cautelare dell’atto, e quindi del fatto che lo stesso non ha né deve avere in alcun modo natura afflittiva preventiva, essendo quest’ultimo aspetto confinato all’esame del giudice penale, risulta basilare verificare la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità del cittadino nel violare la legge.” Questo il principio affermato, in via di sintesi e di rielaborazione della giurisprudenza formatasi in materia, dal Giudice di Portogruaro dott. F. Barbarossa nella sentenza n. 867/10 depositata il 10.12.2010, decidendo in relazione a un ricorso proposto da un automobilista che aveva dedotto in giudizio la illegittimità di un’ordinanza adottata dall’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia di sospensione della patente per presunta guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di sostanza alcolica.Secondo il Giudice di Pace di Portogruaro, in subiecta materia si “impone quindi un severo controllo del Giudicante volto ad appurare la concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge (Cass., 23 ottobre 2003, n. 15906), pena la possibilità di punire due volte la persona per medesimo fatto, anche se le sanzioni siano formalmente e nominativamente distinte e differenti”. L’assunto prospettato dal Giudice di Pace —in termini di configurazione di una sostanziale natura punitiva della misura amministrativa della sospensione della partente di guida quale sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali ex art. 223 C.d.S.— rappresenta la prima pronuncia italiana che risulti pubblicata nella quale si legge un esplicito riferimento di conformità alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. V, 14.01.2010, n. 2376 secondo cui “Il principio del “ne bis in idem”, in virtù del quale nessuno può esser punito due volte per gli stessi fatti, trova applicazione anche al cumulo di sanzioni penali e amministrative, qualora queste ultime, a dispetto della loro qualificazione formale, siano sostanzialmente identificabili, in ragione della natura della violazione e della gravità degli effetti, come sanzioni penali”. Il richiamo al precedente comunitario si pone, nello sviluppo motivazionale della sentenza 867/2010 in termini di condizione inferente la necessità “di prestare l’acribia del caso a fini zetetici onde non incappare nella eventualità di sanzionare due volte il Cittadino per medesimo fatto”.

Nella sentenza, il Giudice di Pace di Portogruaro ha compiuto un’approfondita analisi della L. 24.11.1981 n. 689, che, “essendo legge di modifica al sistema penale, indica in modo positivo i principi di pretta derivazione penalistica a cui fa riferimento”. Muovendo dall’esame dell’art. 1, enunciante il principio di legalità, secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati», il Giudice considera la norma in termini di “estrinsecazione positiva in campo prettamente applicativo-giuridico del principio sancito dagli articolo 23 e 25 della Costituzione”. Il quadro costituzionale di riferimento viene completato con il richiamo all’art. 3 Cost., “ulteriore cardine, caposaldo e principio fondamentale dell’intero impianto normativo positivo” della L. 24.11.1981 n. 689. Nella prospettiva enunciata dal Giudice di Pace, il disposto seocndo cui «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria , sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa» rappresenta “l’ingresso, nell’ambito del tessuto normativo della legge 689/81, dei principi fondamentali del diritto penale italiano a cui questo giudicante deve conformarsi al fine di evitare palesi errori: in primis la personalità della responsabilità in ambito penalistico che così viene insufflata nell’ambito amministrativistico: ovverosia l’inveramento e diretta applicazione dell’articolo 27 della Costituzione”. “Oltre ai fondanti principi costituzionali in ambito di responsabilità penale —si legge nella sentenza in commento— l’art. 3 L. 689/1981 introietta e fa propri i principi previsti dagli articoli 42, 43 e 47 del codice penale”, con l’effetto di poter considerare la L. 689/1981 “complementare a tutto l’impianto penalistico positivo italiano, con il fine precipuo di addivenire ad una ridefinizione della sanzione che deve esser irrogata in sostituzione della pena prevista e disciplinata dal codice penale. A tal fine l’impianto positivo della citata legge prevede una snella procedura racchiusa negli articoli 22, 22-bis e 23, che forniscono al magistrato ampi poteri in merito alla disciplina del procedimento”.

In termini applicativi dei principi affermati in via di premessa normativa e giurisprudenziale, con riferimento al proposto ricorso il Giudice veneziano ha valorizzato la propria competenza a decidere nel merito “in quanto chiamato a vagliare la legittimità della sanzione amministrativa, potendo conoscere dell’eventuale inesistenza dei fatti contestati per poter valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità dell’azione amministrativa”. “Il provvedimento provvisorio di sospensione cautelare della patente —si legge nella sentenza—, in quanto atto preventivo ed antecedente ad una giudizio penale che disponga la applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale, oltre ad esser in sé allelomorfo del provvedimento penalistico, ha una sua autonomia sul piano della finalità poiché suo obbiettivo non deve esser la sanzione per la violazione di una norma, bensì l’adozione di misura volta ad evitare la possibile reiterazione della condotta con conseguente pericolo ad essa connesso. Di conseguenza, la valutazione della esistenza dei presupposti per l’adozione della sospensione cautelare deve esser operata in modo autonomo e distinto rispetto alla valutazione penalistica, soggiacendo all’indagine e vaglio tipico del campo amministrativistico”. “L’impianto normativo oggi vigente —prosegue il Giudice della Città del Lemene— vede la funzione cautelare di sospensione del titolo abilitante alla guida come prima misura afflittiva a cui è sottoposto il Cittadino. Tale gravoso ed impegnativo compito, la valutazione della legittimità del provvedimento di sospensione, impelle questo Giudicante a esaminare con debito scrupolo le risultanze tutte al fine di evitare grossolani e palesi errori”. In termini di ricostruzione dell’evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia, “in precedenza il Giudice di Pace risultava esser competente sia per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sia per l’accertamento della legittimità della sospensione cautelare della patente. La riforma del codice della strada conferì, dopo una serie di riforme legislative, non senza un’onerosa problematica euristica e per la competenza a giudicare e per il rito da seguire e per la sanzione da applicare, competenza al Tribunale in relazione all’accertamento dei fatti in ambito penalistico con conseguente irrogazione, in caso di colpevolezza, della sanzione accessoria della sospensione della patente, lasciando invece competente il Giudice di Pace in relazione all’accertamento della legittimità della azione amministrativa in ambito di sospensione cautelare del titolo di abilitazione ala guida. Suddette agemine normative —osserva il Giudice portogruarese— comportarono una discrasia notevole nella scansione temporale dei due procedimenti, quello penale, di competenza del Tribunale, e quello amministrativistico, di competenza del Giudice di Pace. Tale divario si è assai ampliato alla luce della recentissima riforma del codice della strada che, nella nuova formulazione dell’articolo 204 bis del codice della strada, impone tassativamente al Giudice di Pace di fissare, entro venti giorni dal deposito del ricorso, la data di fissazione di udienza di comparizione in caso di richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. E’ quindi pacifico —conclude il Giudice di Pace— che, in un lasso di tempo brevissimo, il primo Giudicante in relazione alla complessa fattispecie risulta esser il Giudice di Pace il quale, di solito, viene così investito in prima battuta di gran parte delle problematiche afferenti il caso”.

In relazione al caso sottoposto all’esame del Giudice, “il vaglio a cui fu sottoposta la ordinanza prefettizia oggetto del presente procedimento appalesò uno iato esiziale rilevato dalla difesa dell’odierno ricorrente”. Atto prodromico dell’atto amministrativo di sospensione cautelare della patente risulta essere la comunicazione n°2079/211 del 31/V/2010 della Polizia Stradale di Palmanova, sulla base della quale il ricorrente sarebbe risultato in evidente stato di ebbrezza alcolica, come accertato da misurazioni strumentali «per aver il suddetto, il giorno 29/V/2010, in località Portogruaro VE, guidato in evidente stato di ebbrezza alcolica, come da certificazione delle misurazioni strumentali/referto medico agli atti, da cui è risultato un tasso superiore a 1,5 g/l»(così l’ ordinanza prefettizia impugnata). Il Giudice osserva che l’ordinanza prefettizia “pone come elemento fondante la esistenza di risultati di misurazioni strumentali, oggettivi, non indicando la presenza di altri sintomi quali quelli legati all’analisi comportamentale ed organolettica del ricorrente, e ritenendo così esaustivo e sufficiente il dato degli esami effettuati”. Ora, “in base all’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada, le misurazioni effettuate sull’aria alveolare devono esser almeno due ad intervallo di cinque minuti minimo l’una dall’altra. Nel caso di specie, l’istruzione probatoria potè appurare che è assente la seconda prova positiva, prevista dal regolamento di attuazione del codice della strada”. Infatti, “sorvolando sul fatto —sottolinea il Giudice veneziano— che non fu correttamente indicato in quella che pare esser una formula standard se si tratti di accertamento con etilometro ovvero di visita medica, si osserva come i dati riportati si riferiscano a due esami con alcoltest di cui uno effettuato con volume insufficiente di aria , come provato dallo scontrino dell’esame n° 320 effettuato alle ore 03:17, presenti in atti. Il dato dell’esame n°320 viene riportato in modo anodino nell’ordinanza prefettizia, tralasciando di valutare il fatto che la stessa macchina riporta il dato di “ volume insufficiente”. Come riportato dal ricorrente nel ricorso, al punto 1.12 del ricorso, la assenza di suddetto secondo scontrino inficia tutto l’accertamento, in quanto non vi è prova documentale del fatto che il ricorrente fu sottoposto a corretto esame con alcoltest, e neppure attraverso il più completo ed accurato esame presso nosocomio abilitato”. Per l’effetto, l’ordinanza prefettizia “indica come dato acclarato e certo lo stato di ebbrezza solo sulla base dei risultati dell’’alcoltest, risultati non corretti in quanto non sussumibili all’interno della corretta procedura indicata dal regolamento di attuazione del codice della strada. L’analisi dei presupposti, che dovevano esser cardine del procedimento amministrativo de quo, non fa emergere la sussistenza degli stessi, dati indispensabili per l’emanazione della ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione. Alla luce della svolta istruttoria e della documentazione presente in atti, la motivazione adottata dall’ufficio territoriale del governo di Venezia per la sospensione della patente non fornisce alcun dato od elemento di fatto che giustifichi tale sospensione per esigenze cautelari. Si osserva infatti che, al momento dell’adozione del provvedimento, come sopra illustrato, non sussistevano i dati per procedere alla sospensione della patente, in quanto l’accertamento risulta esser viziato da illegittimità per violazione di legge, nello specifico violazione dell’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada. Tale illegittimità dell’atto prodromico travolge i successivi atti ad esso seguenti ed ontologicamente legati, come nel caso della ordinanza impugnata dall’odierno ricorrente”.

La conclusione cui perviene il Giudice investito del gravame è di ritenere “anche e solo per questo motivo la illegittimità dell’ordinanza dell’ufficio territoriale del governo di Venezia di sospensione cautelare del titolo di abilitazione alla guida dell’odierno ricorrente. Di conseguenza, risulta provato anche il secondo motivo di doglianza lamentato dall’odierno ricorrente, l’eccesso di potere, anche questo motivo di per sé solo sufficiente a sancire la illegittimità della ordinanza, in quanto si operò una erronea valutazione dei fatti. Ulteriore motivo dedotto dal ricorrente, di per sé solo sufficiente ad annullare il provvedimento, risulta esser il difetto e l’insufficienza di motivazione dell’atto impugnato. Si osserva, infatti, che la stringata motivazione della ordinanza prefettizia non indica i presupposti di fatto previsti dall’articolo 3 della legge 241/90. Tale erronea motivazione deve esser valutata lacunosa, ai fini del presente procedimento, e comporta la violazione di legge, nello specifico violazione dell’articolo 3 della legge 241/90: si osserva, infatti, che unico presupposto di fatto nella motivazione dell’atto è il presunto accertamento effettuato o con macchinari o da visita medica”.

In ultima analisi, “in assenza di altri presupposti di fatto, quale potevano esser gli effetti sintomatici della presunta assunzione di alcol, l’unico dato oggettivo è quello del dato dello scontrino n° 320, dato che non risulta esser attendibile e che annulla tutto il procedimento”. Conseguentemente, per i motivi esposti “ognuno in sé sufficiente”, “non sussistendo i presupposti per una sanzione cautelare”, in accoglimento del ricorso proposto dall’automobilista il Giudice di Pace di Portogruaro ha annullato l’ordinanza prefettizia impugnata.

 

Liut Gianluca

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