Il Consiglio di stato con la decisione numero 340 del 31 gennaio 2006 merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:
-l?ammissione di raggruppamenti temporanei di imprese alle gare di appalto per opere di forniture e servizi, consentita, dapprima, dalla L. n. 584/77 per gli appalti, e poi, dalla L. n. 113/81 per le gare di forniture e dalla L. n. 80/87 per le concessioni, oltre che da altre disposizioni successive, fa ritenere che, nel tempo, si sia progressivamente affermata la generale applicazione di tale disciplina, a cui non pu? pi? attribuirsi un contenuto derogatorio od eccezionale, costituendo, ormai espressione di un principio generale; di conseguenza, tale procedura deve ritenersi applicabile anche alle gare preordinate alla scelta di un futuro socio e deve, pertanto, affermarsi l?autonomia contrattuale del comune e la possibilit?, da parte dello stesso, di poter contrattare con imprese associate.-
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a cura di Sonia Lazzini
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qui la decisione
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