Con l’ordinanza numero 34370 del 07/12/2023 la III sezione della suprema Corte (Pres. Travaglino – relatore Vincenti) ribadisce che la legittimazione attiva ex. art. 2043 cc spetta sempre al soggetto che è proprietario del bene al momento in cui l’evento dannoso si palesa e determina il depauperamento patrimoniale.
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Indice
1. I fatti di causa
Tizio, proprietario di un appartamento in un complesso condominiale, lamentando danni da infiltrazioni provenienti tanto dalla proprietà comune quanto dall’appartamento sovrastante, conveniva in giudizio quest’ultimo, Caio, e il Condominio Alfa, al fine di sentirli dichiarare responsabili del risarcimento dei danni patiti.
La domanda veniva accolta sia in primo che in secondo grado, e ricorreva per Cassazione Alfa, ribadendo una eccezione di carenza di legittimazione attiva di Tizio, sulla scorta del seguente ragionamento.
Secondo la tesi di Caio, avendo Tizio acquistato l’appartamento nel 2004, ma risalendo i fatti lesivi al 1997, pur essendosi li stessi palesati nel 2005, non sarebbe legittimato attivo dell’azione risarcitoria, a ciò essendo preposto il precedente proprietario dell’appartamento, così censurandosi, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3, la violazione dell’art. 100 cpc in tema di interesse ad agire.
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2. Legittimazione attiva del proprietario : la decisione della Cassazione
La Corte rigetta il ricorso sulla scorta del seguente ragionamento.
È principio consolidato (tra le altre, Cass. n. 24146/2014,) che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull’immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all’epoca dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
Tizio, quindi, muove da un erroneo presupposto, ossia che la manifestazione dei danni sia avvenuta per la prima volta nel 1997, in relazione alla ultimazione delle opere edilizie incidenti sul tetto condominiale; ciò che è smentito dall’apprezzamento di fatto del giudice di merito, ormai cristallizzatosi all’esito dello scrutinio sul primo motivo di ricorso. Il dato certo e non in discussione è la data in cui i danni si sono palesati, e hanno determinato il depauperamento patrimoniale in capo al proprietario dell’immobile; essendo detta data, appunto il 2005, successiva all’acquisto dell’immobile da parte di Tizio, quest’ultimo deve ritenersi legittimato a promuovere la relativa azione risarcitoria.
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