Legittimazione misure di prevenzione: le categorie di delitto

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Cosa devono presentare le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione delle misure di prevenzione? Volume consigliato per approfondire: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 19623 del 2-04-2024

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Indice

1. La questione: la legittimazione delle misure di prevenzione


Il Tribunale di Torino – Sezione per le misure di prevenzione, con decreto emesso nel 2021 (e confermato successivamente dalla Corte di Appello), applicava ad una persona la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e disponeva contestualmente la confisca di una serie di beni (analiticamente indicati) riferiti sempre a questi.
Ciò posto, avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione. Volume consigliato per approfondire: La Riforma Cartabia della giustizia penale

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La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il provvedimento impugnato meritevole di essere annullato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto la Corte di legittimità ad addivenire a tale esito decisorio, vi era quell’orientamento nomofilattico secondo cui le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione della misura di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, devono presentare il triplice requisito, da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente (ossia in un significativo arco temporale), che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021).
Pertanto, in nessun caso, possono essere valorizzate, come avvenuto nel caso di specie, le fattispecie nelle quali la condotta appropriativa è rimasta allo stadio del tentativo.
Il decreto impugnato era quindi annullato con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

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    3. Conclusioni


    La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito cosa devono presentare le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione della misura di prevenzione.
    Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che le “categorie di delitto” che giustificano l’applicazione della misura di prevenzione devono soddisfare tre requisiti, supportati da precisi elementi di fatto, che il giudice di merito deve spiegare adeguatamente nella motivazione.
    In particolare, per potersi applicare siffatte misure, i delitti devono essere stati commessi abitualmente (in un arco temporale significativo), devono aver generato profitti per il soggetto in questione e devono costituire, o aver costituito in un determinato periodo, l’unica o una rilevante fonte di reddito per lo stesso.
    Ove invece siano presi in considerazione, ai fini del giudizio de quo, delitti soltanto tentati, ben si potrà contestare, come avvenuto nella fattispecie in esame, un provvedimento in cui sia stata fatta una valutazione di questo genere, ricorrendo per Cassazione.
    Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

    Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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