La speciale legittimazione processuale conferita dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle associazioni di tutela ambientale deve intendersi rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della medesima legge (e cioè a dire le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide).
Si deve così escludere la perdurante validità della possibilità – un tempo riconosciuta dalla giurisprudenza – di attribuire una legittimazione de facto a qualsiasi soggetto collettivo il quale dimostri di possedere determinati requisiti in termini di radicamento sul territorio.
Ciò in quanto, una volta che è intervenuto il legislatore a colmare il deficit di tutela degli interessi “diffusi” alla tutela paesaggistica e ambientale, la legittimazione discende direttamente dalla legge in capo ai soggetti rientranti nella previsione ex art. 13 cit., e non può essere estesa anche a soggetti estranei rispetto ad essa.
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