Legittimi i controlli difensivi, ma solo se effettuati ex post

Redazione 15/04/22
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di Alessandra Garzya, Partner Employment DLA Piper e Emma Benini, Lawyer Employment DLA Piper

L’impugnazione di un licenziamento per giusta causa avanti al Tribunale di Genova è l’occasione per fare il punto sui presupposti di legittimità dei controlli difensivi alla luce della nuova formulazione dell’art. 4 St. Lav., a seguito delle modifiche introdotte dal Jobs Act (in particolare, D.Lgs. 151/2015 e dal D.Lgs. 185/2016).

Una società, sospettando un’”anomalia”, affidava ad una società esterna specializzata nel settore informatico il compito di controllare gli strumenti di lavoro dei dipendenti. Dopo aver individuato le “parole chiave”, effettuava una verifica “a tappeto” e a ritroso (fino a due anni precedenti) delle email dei dipendenti.

All’esito di tali controlli, l’azienda intimava il licenziamento disciplinare ad una lavoratrice per aver inoltrato a un terzo (dipendente di una società in concorrenza) numerose e-mail dal contenuto riservato.

Impugnato il recesso avanti al Tribunale di Genova, la dipendente lamentava l’illegittimità dei controlli effettuati sul suo account email aziendale sostenendo che non le fosse stata consegnata un’adeguata informativa sui controlli, nonché per violazione dei principi di correttezza e trasparenza previsti dalla normativa privacy. Dalla illegittimità dei controlli, sarebbe derivata, quindi, l’illegittimità del licenziamento per inutilizzabilità dei dati acquisiti.

Costituitasi in giudizio, la Società invocava la legittimità del “controllo difensivo” scaturito dal sospetto di un’attività illecita a proprio danno.

Con l’espressione “controlli difensivi“, infatti, si fa riferimento non a controlli generalizzati sulla prestazione lavorativa dei dipendenti, ma a verifiche mirate nei confronti di uno o più dipendenti, volte ad accertare la commissione di un illecito, a seguito di un sospetto da parte del datore di lavoro.

Si tratta di controlli “specifici” che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di non ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’art. 4 St. Lav., riservato solo ai controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e legittimi purché disciplinati da un accordo con le rappresentanze sindacali o da autorizzazione ministeriale (art. 4 comma 1 St. Lav.).

Sebbene esista un orientamento giurisprudenziale secondo cui i controlli difensivi non dovrebbero subire alcuna limitazione e potrebbero essere fatti valere per qualsiasi fine (compreso quello disciplinare) anche in caso di acquisizione illegittima (Cass. 34092/2019), di diverso avviso è la sentenza in commento.

Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso della lavoratrice, si è interrogato sulla portata dei controlli difensivi ed ha ritenuto applicabili anche ai controlli difensivi i limiti di cui al comma 3 dell’art. 4 St. Lav.: occorre un’adeguata informazione sulla possibilità di raccolta dati e il rispetto della riservatezza del dipendente.

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Infatti, ad avviso del Giudice del Lavoro, “la nuova formulazione dell’art. 4 con tale comma terzo Stat. Lav. ha introdotto un raccordo prima mancante fra il potere di controllo datoriale ed il rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali. Questa è una novità di notevole rilievo, di cui non può non tenersi conto, anche per l’esistenza di normativa sovranazionale che impone l’obbligo di bilanciamento fra esercizio del diritto dell’impresa e diritto alla riservatezza nella vita privata nel cui ambito rientra anche la vita professionale” (cfr. Corte Europea dei diritto dell’uomo, sentenza della Grande Camera 5 settembre 2017, con cui la CGUE ha fornito un’interpretazione estensiva del concetto di “vita privata” tanto da includervi la “vita professionale”).

In senso analogo, si era pronunciata recentemente anche la Corte di Cassazione (Cass. n. 34092/2021) che, dopo aver chiarito che i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili in base a concreti indizi, si collocano all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 St. Lav., ha individuato i limiti all’esercizio del potere datoriale di controllo. La Corte ha osservato che: “in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore“. Dunque, il controllo difensivo, per essere legittimo, dev’essere attuato ex post, dal sorgere del sospetto comportamento illecito: solo da allora sarebbe lecita la raccolta delle informazioni su cui eseguire il controllo.

Ove così non fosse, nel caso in cui il datore di lavoro iniziasse un controllo mirato su documenti acquisiti, raccolti e conservati per anni e in assenza di adeguata informativa si estenderebbe a dismisura l’area del controllo difensivo, annullandosi di fatto i limiti di tali controlli in capo al datore di lavoro.

Se è vero, dunque, che i controlli difensivi restano sottratti all’area di operatività dell’art. 4 St. Lav., non possono essere considerati legittimi ove effettuati su dati conservati illegittimamente per anni: “facendo il classico esempio dei dati di traffico contenuti nei pc in uso al dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post solo in relazione a quelli raccolti dopo l’insorgenza del sospetto di avvenuta commissione di illeciti ad opera del dipendente, non in relazione a quelli già registrati” (Cass. n. 34092/2021).

Alla luce di quanto sopra, dunque, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso della lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento.

>> Leggi la sentenza

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