Legittimità della riscossione coattiva dei crediti

Flavia Mascolo 15/02/24
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Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8575/2023 ha stabilito la“Insussitenza del diritto della Banca del Mezzogiorno S.P.A. – Medio Credito Centrale di agire  per il tramite  dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione nei confronti di un soggetto fideiussore di un richiedente rapporto.”

Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Tribunale di Napoli – Sez. V Civ. – Sent. n. 8575 del 21/09/2023

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Indice

1. Premessa

Queste brevi note  affrontano la legittimità da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione  di notificare cartelle esattoriali per il recupero di crediti che non hanno natura pubblicistica bensì nascono dalla insolvenze di finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale – Cassa per il Mezzogiorno la quale subentra, in caso di inadempimento dell’Imprenditore, nella qualità di garante nel rapporto tra  Istituto di Credito che eroga il mutuo e l’imprenditore beneficiario, e recuperando poi le predette somme a mezzo ruolo esattoriale  dalla società insolvente ed eventuali ulteriori fideiussori.

2. Legittimità riscossione crediti: fatto e motivi di diritto

La questione nasce in seguito all’opposizione all’esecuzione proposta ex art 615 c.p.c. da un fideiussore che aveva garantito un contratto di mutuo, avverso la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate e Riscossione   sulla base di un ruolo trasmesso dalla Banca del Mezzogiorno –Mediocredito Centrale S.P.A. nella qualità di garante del Fondo per le P.M.I. legge 662 del 1996 dell’Istituto di Credito che aveva erogato il finanziamento alla società. In seguito all’insolvenza della società l’istituto di credito aveva escusso a prima richiesta il credito da MCC-Banca per il Mezzogiorno che si era surrogata nelle ragioni dell’Istituto di credito   nei confronti sia della società debitrice che dei fideiussori.  Il fideiussore opponeva la cartella di pagamento eccependo tra l’altro l’illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme dovute da Medio Credito Centrale poiché’ si sosteneva che era necessario che l’ente creditore si dovesse premunire preventivamente di un titolo . A tale conclusione si perveniva dall’analisi dell’art  2 comma 4 del D.M. 20.06.2005 recante la determinazione delle caratteristiche  degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale  2 luglio 2005 n° 152  nonché’ dalla lettura degli art 17 e 21 del D.lgs. 46/1999. Il giudizio dopo la concessione dei termini ex art 183 C.P.C. e rassegnate le conclusioni il Tribunale accoglieva l’opposizione.
Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

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3. Motivazioni

–       Il Tribunale in funzione monocratica parte dall’analisi delle norme che disciplinano l’escussione dei crediti dello Stato. Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46 riguardante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art 1 della legge 28 settembre 1998 n° 337, e in particolare degli art 17 e 21. L’Art 17 “Entrate riscosse mediate ruolo “dispone : 1) salvo quanto disposto  dal comma 2 si effettua mediate ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato anche diverse dalle imposte sui redditi , e di quelle di altri enti pubblici , anche previdenziali , esclusi quelli economici  .
–       2) Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
–       3) Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’art 21 a sua volta dispone sotto la rubrica “Presupposti dell’Iscrizione a ruolo “stabilisce che: Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì quanto stabilito dall’art 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art 17aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Dal raffronto delle due disposizioni tra le due disposizioni il G.U.evidenzia  che l’art 17 prevede una riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facente capo allo Stato  agli enti pubblici e agli enti territoriali di natura pubblicistica , mentre l’art 21 nell’ estende la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti  anche  se derivanti da rapporti di diritto privato , esige tuttavia la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo .Si evidenzia altresì che l’art 21 si riferisce , comunque, salvo quanto detto  per gli enti previdenziali  e salvo che sia diversamente disposto  da particolari  disposizioni di legge , sempre ad entrate che mettano capo ai medesimi  soggetti indicati nell’art 17 , non potendo altrimenti spiegarsi il riferimento alle entrate previste da questo articolo .
 Ne consegue che  dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 esiste un duplice binario di riscossione mediante ruolo quello delle entrate di natura pubblicistica  anche diverse dalle imposte sui redditi , dello Stato e degli enti pubblici  e degli enti territoriali  , che prescinde  dalla formazione di un distinto  titolo esecutivo ; da quello  delle entrate previsto dall’art 17 ( dunque , facenti capo ai medesimi  soggetti di natura pubblica) aventi causa  in rapporti di diritto privato , che invece necessitano  della preventiva formazione  di un titolo  avente efficacia esecutiva . Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, in tal caso l’ente pubblico creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo  e poi trasmetterlo all’esattore per la riscossione .
Riguardo la normativa di riferimento relativa al recupero dei crediti del Fondo di garanzia prevista dalla legge n° 662 del 1996 prevedono la possibilità di ricorso al ruolo ricorderemo che tale facoltà era inizialmente prevista dall’art 2 comma 4 del d.m. 20 giugno 2005 n° 18456, che tuttavia faceva riferimento alle disposizioni del d.leg. n° 123 del 1998 , e  cioè ai casi di restituzioni nascenti da provvedimenti di revoca  di finanziamenti  pubblici  ed ora  prevista dal comma 3 dell’art 8 bis del d.l. 3/2015 convertito con modificazioni della legge 33/2015 . Preliminarmente il G.U. evidenzia che nel caso sollevato alla sua attenzione non si trattava di una revoca di un finanziamento bensì in un inadempimento nella restituzione delle somme.
Secondo il Tribunale di Napoli in composizione monocratica L’escussione della garanzia prestata dal Fondo dava luogo ad un fenomeno di surroga riconducibile alle previsioni di cui all’art 1203, n° 5 c.c. Su tal punto  il G.U. richiama un’altra surroga pure prevista  dalla legge  quella dell’assicurazione sociale che si surroghi  nei limiti delle prestazioni erogate nel diritto al risarcimento del danno  patito dall’infortunato , richiamando le sezioni Unite della Cassazione  che con sentenza n° 8620/2015  hanno  puntualizzato che “ la surrogazione ex art 1916 (che altro non è se non una ipotesi speciale del fenomeno generale disciplinato dagli  art 1201 e segg c.c. nota dell’estensore )  costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto dell’infortunato  che si realizza  nel momento in cui l’assicuratore abbia comunicato al terzo  responsabile  che l’infortunato  è stato ammesso ad usufruire  dell’assistenza  degli indennizzi  previsti della legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi  della surroga per fruire dell’assistenza “ La S.C. prosegue affermano “ Nella conseguente azione non ha pertanto  rilievo il rapporto assicurativo  di carattere pubblicistico   concernente gli infortuni sul lavoro , ma soltanto  la responsabilità aquiliana  dell’autore  dell’atto  illecito obbligato a risarcire  il danneggiato  e l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo , sicché’ il responsabile non è legittimato  ad opporre all’assicuratore eccezioni  concernenti il  contenuto del rapporto  salvo che esse incidono sulla misura del risarcimento  del danno  cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato “
Dunque a fronte dunque del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l’impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell’inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore.
 Dalla logica argomentazione svolta dal  Tribunale di Napoli in composizione monocratica ne è scaturita l accoglimento  dell’opposizione dichiarando l’insussistenza del diritto di banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale di agire per il tramite dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del fideiussore.

Flavia Mascolo

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