Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8575/2023 ha stabilito la“Insussitenza del diritto della Banca del Mezzogiorno S.P.A. – Medio Credito Centrale di agire per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione nei confronti di un soggetto fideiussore di un richiedente rapporto.”
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1. Premessa
Queste brevi note affrontano la legittimità da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione di notificare cartelle esattoriali per il recupero di crediti che non hanno natura pubblicistica bensì nascono dalla insolvenze di finanziamenti garantiti da Medio Credito Centrale – Cassa per il Mezzogiorno la quale subentra, in caso di inadempimento dell’Imprenditore, nella qualità di garante nel rapporto tra Istituto di Credito che eroga il mutuo e l’imprenditore beneficiario, e recuperando poi le predette somme a mezzo ruolo esattoriale dalla società insolvente ed eventuali ulteriori fideiussori.
2. Legittimità riscossione crediti: fatto e motivi di diritto
La questione nasce in seguito all’opposizione all’esecuzione proposta ex art 615 c.p.c. da un fideiussore che aveva garantito un contratto di mutuo, avverso la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate e Riscossione sulla base di un ruolo trasmesso dalla Banca del Mezzogiorno –Mediocredito Centrale S.P.A. nella qualità di garante del Fondo per le P.M.I. legge 662 del 1996 dell’Istituto di Credito che aveva erogato il finanziamento alla società. In seguito all’insolvenza della società l’istituto di credito aveva escusso a prima richiesta il credito da MCC-Banca per il Mezzogiorno che si era surrogata nelle ragioni dell’Istituto di credito nei confronti sia della società debitrice che dei fideiussori. Il fideiussore opponeva la cartella di pagamento eccependo tra l’altro l’illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme dovute da Medio Credito Centrale poiché’ si sosteneva che era necessario che l’ente creditore si dovesse premunire preventivamente di un titolo . A tale conclusione si perveniva dall’analisi dell’art 2 comma 4 del D.M. 20.06.2005 recante la determinazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2005 n° 152 nonché’ dalla lettura degli art 17 e 21 del D.lgs. 46/1999. Il giudizio dopo la concessione dei termini ex art 183 C.P.C. e rassegnate le conclusioni il Tribunale accoglieva l’opposizione.
Per approfondimenti, si consiglia il seguente volume, il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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3. Motivazioni
– Il Tribunale in funzione monocratica parte dall’analisi delle norme che disciplinano l’escussione dei crediti dello Stato. Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n° 46 riguardante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art 1 della legge 28 settembre 1998 n° 337, e in particolare degli art 17 e 21. L’Art 17 “Entrate riscosse mediate ruolo “dispone : 1) salvo quanto disposto dal comma 2 si effettua mediate ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato anche diverse dalle imposte sui redditi , e di quelle di altri enti pubblici , anche previdenziali , esclusi quelli economici .
– 2) Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
– 3) Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’art 21 a sua volta dispone sotto la rubrica “Presupposti dell’Iscrizione a ruolo “stabilisce che: Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo, altresì quanto stabilito dall’art 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art 17aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Dal raffronto delle due disposizioni tra le due disposizioni il G.U.evidenzia che l’art 17 prevede una riscossione mediante ruolo di entrate anche diverse dalle imposte sui redditi facente capo allo Stato agli enti pubblici e agli enti territoriali di natura pubblicistica , mentre l’art 21 nell’ estende la riscossione mediante ruolo alle entrate dei medesimi enti anche se derivanti da rapporti di diritto privato , esige tuttavia la preesistenza di un autonomo titolo esecutivo .Si evidenzia altresì che l’art 21 si riferisce , comunque, salvo quanto detto per gli enti previdenziali e salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge , sempre ad entrate che mettano capo ai medesimi soggetti indicati nell’art 17 , non potendo altrimenti spiegarsi il riferimento alle entrate previste da questo articolo .
Ne consegue che dalla lettura combinata degli art 17 e 21 del D.leg 46/1999 esiste un duplice binario di riscossione mediante ruolo quello delle entrate di natura pubblicistica anche diverse dalle imposte sui redditi , dello Stato e degli enti pubblici e degli enti territoriali , che prescinde dalla formazione di un distinto titolo esecutivo ; da quello delle entrate previsto dall’art 17 ( dunque , facenti capo ai medesimi soggetti di natura pubblica) aventi causa in rapporti di diritto privato , che invece necessitano della preventiva formazione di un titolo avente efficacia esecutiva . Pertanto il mero riferimento alla possibilità di “riscossione mediante ruolo” non equivale sempre ad un esonero della preventiva formazione di un titolo esecutivo se si verte in tema di entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, in tal caso l’ente pubblico creditore dovrà prima munirsi di un titolo esecutivo e poi trasmetterlo all’esattore per la riscossione .
Riguardo la normativa di riferimento relativa al recupero dei crediti del Fondo di garanzia prevista dalla legge n° 662 del 1996 prevedono la possibilità di ricorso al ruolo ricorderemo che tale facoltà era inizialmente prevista dall’art 2 comma 4 del d.m. 20 giugno 2005 n° 18456, che tuttavia faceva riferimento alle disposizioni del d.leg. n° 123 del 1998 , e cioè ai casi di restituzioni nascenti da provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici ed ora prevista dal comma 3 dell’art 8 bis del d.l. 3/2015 convertito con modificazioni della legge 33/2015 . Preliminarmente il G.U. evidenzia che nel caso sollevato alla sua attenzione non si trattava di una revoca di un finanziamento bensì in un inadempimento nella restituzione delle somme.
Secondo il Tribunale di Napoli in composizione monocratica L’escussione della garanzia prestata dal Fondo dava luogo ad un fenomeno di surroga riconducibile alle previsioni di cui all’art 1203, n° 5 c.c. Su tal punto il G.U. richiama un’altra surroga pure prevista dalla legge quella dell’assicurazione sociale che si surroghi nei limiti delle prestazioni erogate nel diritto al risarcimento del danno patito dall’infortunato , richiamando le sezioni Unite della Cassazione che con sentenza n° 8620/2015 hanno puntualizzato che “ la surrogazione ex art 1916 (che altro non è se non una ipotesi speciale del fenomeno generale disciplinato dagli art 1201 e segg c.c. nota dell’estensore ) costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto dell’infortunato che si realizza nel momento in cui l’assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l’infortunato è stato ammesso ad usufruire dell’assistenza degli indennizzi previsti della legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga per fruire dell’assistenza “ La S.C. prosegue affermano “ Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro , ma soltanto la responsabilità aquiliana dell’autore dell’atto illecito obbligato a risarcire il danneggiato e l’assicuratore che ne abbia anticipato l’indennizzo , sicché’ il responsabile non è legittimato ad opporre all’assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto salvo che esse incidono sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato “
Dunque a fronte dunque del fenomeno successorio nel lato attivo, pare arbitrario ritenere che il medesimo rapporto obbligatorio possa connotarsi per una natura privatistica o pubblicistica a seconda che l’impresa beneficiaria del finanziamento sia o meno inadempiente: il rapporto di base è sempre il medesimo, contratto di mutuo, mutando per effetto dell’inadempimento e della conseguente surroga del Fondo nelle ragioni del finanziatore, unicamente il soggetto creditore.
Dalla logica argomentazione svolta dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica ne è scaturita l accoglimento dell’opposizione dichiarando l’insussistenza del diritto di banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale di agire per il tramite dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del fideiussore.
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